Corte II I
C-3857/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 9 maggio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3857/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1970 al 1976 (doc. 3), solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (doc. 7). Rientrata in Italia, ha svolto
attività lucrativa come operaia nel settore agricolo almeno fino al 2001.
Secondo il documento (v. doc. 1 [formulario E 204], doc. 2 [formulario
E 205] e doc. 12), il 31 dicembre 2001 o 2002, ha interrotto il lavoro
per ragioni di salute. A far tempo dal 1° febbraio 2003 percepisce una
pensione d'invalidità italiana di complessivi Euro 412 mensili (doc. 4). Il
24 febbraio 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• il questionario per il datore di lavoro dell'8 maggio 2005, giusta
il quale l'interessata è stata assunta dall'ottobre del 2000 (in
ragione di 52 giornate all'anno) in qualità di raccoglitrice di olive
ed ogni tanto ha dovuto assumere lavori più leggeri (scopatura
olive), attività esercitata fino al 31.12.2001 (doc. 12);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 14 luglio 2005, nel quale l'assicurata ha affermato di non
essere più in grado di svolgere le mansioni consuete che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente dei famigliari) (doc. 15);
• un certificato medico (non datato), da cui emerge che la
paziente è affetta segnatamente da cervico-artrosi nuco-
vertebrale con sindrome tipo Menière, discopatie multiple
cervicali con cervicobrachialgie, sindrome del tunnel carpale a
sinistra, artrosi lombare e sindrome di Lobstein con
lombosciatalgia bilaterale ed insufficienza rachide lombare
(doc. 27);
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• una relazione concernente il ricovero dal 9 al 12 maggio 2000
per lichen sclero-atrofico in chiazze del tronco e cervicoartrosi
con discopatia (doc. 28);
• un referto di esame RM (cervicale) del 6 giugno 2000 (doc. 29);
• un referto di esame RM (lombare) del 13 ottobre 2000
(doc. 30);
• un referto di esame EMG (arti superiori) del 14 novembre 2000
(doc. 31);
• una relazione concernente il ricovero dal 10 al 12 gennaio
2001, da cui appare la diagnosi di sindrome del tunnel carpale
a destra e lombosciatalgia bilaterale (doc. 32);
• un certificato medico del 1° marzo 2001, attestante che la
paziente ha riferito episodi di violenta vertigine oggettiva con
nausea e vomito e che è portatrice di ernie cervicali (doc. 33);
• un certificato medico del 15 marzo 2001, giusta il quale
l'interessata è stata operata nel gennaio 2001 per tunnel
carpale destro e lamenta segnatamente dolori poliarticolari,
prevalenti all'arto superiore destro e impotenza funzionale
mano destra, dove si nota limitazione della flessione delle dita
(doc. 34);
• un referto di visita dermatologica del 1° giugno 2001, in cui è
evidenziata la diagnosi segnatamente di lichen sclero-atrofico e
flogosi (doc. 35);
• un certificato medico (del marzo 2003), da cui emerge che la
paziente è affetta da sindrome depressiva con disturbi
somatoformi ed è in terapia con antidepressivi (doc. 36);
• un referto di visita ortopedica del 21 maggio 2003, secondo cui
l'assicurata è interessata segnatamente da algie cervicali con
brachialgia destra da artrosi con irritazione radicolare da
discopatie multiple, ipoparestesia con deficit prensile di
entrambe le mani per sindrome del tunnel carpale e esiti di
tunnel a destra operato, lombosciatalgia bilaterale da discopatie
multiple in soggetto obeso (doc. 37);
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• un referto di esame RX (rachide in toto) e RX (ginocchio destro
e sinistro) del 5 giugno 2003 (doc. 38);
• un certificato medico della previdenza sociale italiana del
13 febbraio 2004, da cui appare la diagnosi segnatamente di
spondiloartrosi diffusa del rachide soprattutto cervicale e
lombosacrale, esiti di intervento chirurgico per frattura
scomposta clavicola sinistra, gastroduodenite, sindrome
depressiva con disturbi somatoformi, esiti di intervento al tunnel
carpale a destra, aritmia sopraventricolare, lichen sclero-
atrofico con chiazze del tronco, lieve ipoacusia di tipo
neurosensoriale accentuata a destra (doc. 39);
• un referto di ecografia epatica del 2 marzo 2004 (doc. 40);
• i referti di esame RX (ginocchio destro e sinistro) e di esame
MOC (colonna lombare e femore prossimale destro) del
2 settembre 2004 (doc. 41);
• un referto di esame RM (cervicale e lombare) del 10 settembre
2004 (doc. 42);
• un certificato medico del 10 settembre 2004, attestante che la
paziente è affetta segnatamente da cervicobrachialgia destra
per discopatia C5-C6 con deficit della capacità prensile e
lombosciatalgia bilaterale persistente per discopatia L4-L5 ed
L5-S1 (doc. 43);
• una ricetta medica del 9 ottobre 2004 (doc. 44);
• un referto di visita psichiatrica del 9 ottobre 2004, in cui è
evidenziata la diagnosi di depressione medio-grave con stato
ansioso ed irritabilità; secondo lo stesso l'interessata assume
una terapia farmacologica (antidepressivi ed ansiolitici)
(doc. 45);
• il rapporto del 18 ottobre 2004 sulla perizia medica dettagliata
E 213 della previdenza sociale italiana effettuata il 14 ottobre
2004, da cui emerge a carico dell'assicurata segnatamente
depressione medio-grave con stato ansioso ed irritabilità in
trattamento con antidepressivi ed ansiolitici, discoartrosi C2-
C3, C3-C4, C4-C5, da D11 a S1, protrusione discale da L2 a
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S1, osteopenia, note gonartrosiche bilaterali e femoro-rotulee,
sindrome del tunnel carpale a sinistra e nodulo epatico; nella
perizia stessa l'assicurata è considerata invalida nella misura
del 70% sia nella precedente attività che in attività adeguate
alle sue condizioni (doc. 46).
C.
Nel suo rapporto del 26 settembre 2005 (doc. 50), il dott. B._______,
del Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi
principale di disturbo depressivo ansioso ricorrente con
somatizzazione, cervico-lombalgie con disturbi degenerativi e
gonartrosi bilaterale. Ha pure evidenziato la diagnosi correlata di stato
dopo frattura della clavicola e stato dopo intervento al tunnel carpale
destro (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). Il medico ha
constatato che l'assicurata soffre da molto tempo (1978) di lombalgie,
che si sono aggravate e dal 2003 è apparso un disturbo depressivo
ansioso con somatizzazione. Ha osservato che nei referti di esami RX
del giugno 2000 e del settembre 2004 sono evidenziati dei disturbi
degenerativi a livello cervicale e lombare correlati a discopatie
sovrapposte nonché una gonatrosi bilaterale. Ha rilevato
un'ospedalizzazione nel 1998 per gastroduodenite e dei consulti
dermatologici per lichen toracico (senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa). Il dott. B._______ ha quindi proposto un'incapacità
lavorativa dell'assicurata del 50% nella precedente attività (operaia
agricola ed addetta alle pulizie in lavori leggeri) dal 3 marzo 2003.
Dopo avere precisato che non è necessario aggiornare la
documentazione medica, ha altresì valutato l'assicurata abile al 50% in
un'attività adeguata alle sue condizioni (attività seduta o semi-
sedentaria, senza equilibrio instabile né rotazione del tronco, con
sollevamento di pesi non superiore a 5 kg e ridotta resistenza allo
stress, ad esclusione dei lavori pesanti e dei lavori con responsabilità),
quali sorvegliante di posteggio/museo, venditrice in generale, cassiera,
venditrice di biglietti, registrazione di dati/classificazione/archiviazione
e distribuzione della posta interna/commissioni, a far tempo dal 3
marzo 2003 (doc. 50.1). Infine, ha concluso che l'interessata presenta
un'invalidità del 16,5% come casalinga (doc. 50.2).
D.
Il 5 dicembre 2005, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
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né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che il compimento delle mansioni consuete di casalinga è
da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita (doc. 52).
E.
Il 18 gennaio 2006, l'interessata ha formulato opposizione alla
decisione del 5 dicembre 2005 dell'UAIE. Ha postulato il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera a far tempo dal
febbraio del 2003, dal momento che il suo stato di salute non le
consente di svolgere alcuna attività lucrativa. Ha esibito dei documenti
medici, segnatamente una relazione medica del 22 dicembre 2005 del
dott. C._______ (doc. 53 a 56).
F.
L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. B._______, il quale,
nel suo rapporto dell'11 gennaio 2007 (doc. 59), ha considerato che il
certificato medico del dicembre del 2005 evidenzia una diagnosi a
livello psichiatrico tale da modificare il precedente apprezzamento. Ha
perciò proposto di assumere agli atti il rapporto del ricovero del mese
di ottobre-novembre 2005 (per sindrome ansioso-depressiva con
anoressia) come pure il rapporto della valutazione neuropsicologica
del mese di novembre 2005.
G.
In virtù della documentazione ricevuta (doc. 61), il dott. B._______, nel
suo rapporto del 14 marzo 2007 (doc. 64), ha esposto la diagnosi di
disturbo affettivo bipolare, episodio attuale di depressione grave senza
sintomi psicotici (per quanto riguarda le ulteriori diagnosi somatiche,
ha fatto riferimento al suo precedente apprezzamento). Ha osservato
che il rapporto dell'ospedalizzazione dell'ottobre del 2005 evidenzia la
diagnosi di psicosi maniaco depressiva e che tale patologia è da
considerare più invalidante rispetto alla depressione di media gravità,
accertata nell'ottobre del 2004 e nell'aprile del 2005. Ha altresì rilevato
che il rapporto d'esame neuropsicologico del novembre del 2005
menziona disturbi di memoria a corto e lungo termine, deterioramento
cognitivo di grado moderato ed intelligenza al limite. Secondo detto
medico, vi è stata un'evoluzione dell'affezione psichica dal 2003; in
particolare, lo stato depressivo da medio è divenuto grave fra l'ottobre
del 2004 e l'aprile del 2005 e dal mese di ottobre del 2005 sono
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apparsi dei disturbi neuropsicologici. Il dott. B._______ ha rammentato
che nella precedente valutazione della capacità lavorativa
dell'interessata nell'attività di casalinga del 26 settembre 2005 ha
preso in considerazione unicamente i disturbi somatici. Ha quindi
concluso che conto tenuto di tali disturbi unitamente all'affezione
psichiatrica, come evidenziata nei nuovi documenti medici, nonché del
contenuto del formulario per gli assicurati occupati nell'economica
domestica del 14 luglio 2005 compilato dall'interessata (doc. 15),
l'assicurata presenta una capacità al lavoro del 50% come casalinga
dall'aprile del 2005.
H.
L'8 ed il 9 maggio 2007, l'autorità inferiore ha parzialmente accolto
l'opposizione interposta dall'assicurata, annullato la propria decisione
del 5 dicembre 2005 e deciso di erogare in favore dell'interessata una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere
dal 1° aprile 2006. Ha ritenuto in particolare che, in virtù della
documentazione medica esibita, l'assicurata presenta un'incapacità
del 50% nello svolgimento delle proprie mansioni consuete, come
casalinga, a far tempo dal mese di aprile del 2005 (doc. 66 e 68).
I.
Il 5 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione dell'UAIE
dell'8 e 9 maggio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente,
il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far
tempo dal mese di febbraio del 2003 sulla base della documentazione
esibita. Fa valere che nei rapporti medici dell'ottobre e novembre del
2005 è ritenuta una completa incapacità (nell'attività di casalinga)
(doc. TAF 1).
J.
Nella risposta al ricorso del 22 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha
osservato che l'erogazione di una mezza rendita a partire dal 1° aprile
2006 merita conferma. In virtù dei rapporti medici dell'ottobre e
novembre del 2005, il servizio medico dell'UAIE ha constatato un
peggioramento dello stato depressivo dell'assicurata a far tempo dal
mese di aprile del 2005 ed ha considerato quest'ultima parzialmente
limitata (nella misura del 50%) nello svolgimento degli usuali lavori
domestici a far tempo da tale data. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato
che la ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha
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esibito nuova documentazione suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento (doc. TAF 6).
K.
Nella replica del 20 novembre 2007, la ricorrente si è riconfermata
nelle proprie argomentazioni di fatto e di diritto di cui al ricorso del
5 giugno 2007, in virtù della documentazione agli atti (doc. TAF 8).
L.
Il 22 novembre 2007, questo Tribunale ha chiesto alla ricorrente il
versamento, entro il 3 gennaio 2008, di un anticipo di fr. 300.-- a
copertura delle presumibili spese processuali. Il 10 dicembre 2007,
l'interessata ha versato l'importo di fr. 269 .-- (doc. TAF 9-11).
M.
Il 17 dicembre 2007, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il
versamento, entro il 14 gennaio 2008, del saldo del richiesto anticipo
sulle presunte spese processuali. Il 3 gennaio 2008, l'interessata ha
versato il saldo di fr. 31.-- (doc. TAF 12-14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 febbraio
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 febbraio 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 9 maggio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
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4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
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sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
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C-3857/2007
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
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C-3857/2007
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
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Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, la ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, dall'ottobre del 2000 ha lavorato come operaia
nel settore agricolo. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 2001, o 2002,
per ragioni di salute. In seguito, si è dedicata, nella misura del
possibile, ai lavori della propria economia domestica (doc. 1, 2, 12 e
15).
9.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata
soffre segnatamente di disturbo affettivo bipolare, episodio attuale di
depressione grave senza sintomi psicotici, cervico-lombalgie con
disturbi degenerativi, gonartrosi bilaterale, stato dopo frattura della
clavicola e stato dopo intervento al tunnel carpale destro.
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
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rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
Questo Tribunale osserva che la ricorrente fa valere nel ricorso un
diritto all'assegnazione di una rendita a partire da febbraio 2003, e non
solo da aprile 2006, ed un'invalidità superiore al 50%.
10.1
10.1.1 I referti medici fanno stato, segnatamente, di disturbi
psichiatrici e di affezioni ortopedico-reumatologiche. Nella sua
valutazione del 26 settembre 2005, il medico dell'UAIE, dott.
B._______, ha ritenuto per la ricorrente un'incapacità ad esercitare
un'attività lucrativa del 50% a partire dal 3 marzo 2003 ed
un'incapacità a svolgere le mansioni consuete del 16,5% (doc. 50). Il
14 marzo 2007 ha poi riconsiderato detta valutazione e ritenuto per
l'insorgente pure un'incapacità ad effettuare le mansioni abituali del
50%, in considerazione di problemi psichici di cui non era stato tenuto
conto nel precedente apprezzamento del 26 settembre 2005, in
particolare di una depressione grave a partire da aprile 2005.
10.1.2 Questo Tribunale constata, da un lato, che già nella perizia
medica dettagliata E 213 del 18 ottobre 2004 (doc. 46) è stata
diagnosticata, in virtù della documentazione raccolta, una depressione
medio-grave (v. doc. 45) con stato ansioso ed irritabilità in trattamento
con antidepressivi ed ansiolitici. Il medico dell'UAIE ha ammesso di
non avere incluso l'aspetto psichiatrico nella sua valutazione del 26
settembre 2005 riguardante la capacità della ricorrente a svolgere le
sue consuete mansioni; a partire da aprile 2005 egli ha altresì
considerato esistere una depressione grave e giustifica un'incapacità a
svolgere le consuete mansioni del 50%. Tale valutazione medica è
imprecisa ed incompleta. Imprecisa sull'evoluzione nel tempo della
malattia psichica, nel senso che dal documento medico del marzo
2003 (doc. 36) non è possibile desumere, senza precisi riferimenti nel
documento medesimo, che la depressione, per la quale era già allora
prevista una cura con antidepressivi, fosse allora solo di media gravità.
Incompleta perché non spiega il motivo per cui l'affezione psichica non
è stata semplicemente ritenuta nella determinazione del grado
d'invalidità per lo svolgimento delle mansioni consuete, ma lo è stata
nell'apprezzamento dell'incapacità lavorativa. In siffatte circostanze, i
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rapporti del dott. B._______ non adempiono i requisiti posti a tali
analisi dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 V 351).
Già per questo motivo, la decisione impugnata, che si fonda nella
sostanza su detti rapporti e si basa dunque su un accertamento
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, va annullata.
10.1.3 Questo Tribunale osserva inoltre che dalla relazione medica del
dicembre del 2005 del dott. C._______ (doc. 56, di data anteriore alla
decisione su opposizione impugnata) emerge che la ricorrente soffre
di cardiopatia ischemica ed ipertensiva, con frequenti poussée
ipertensive in fase di labile compenso emodinamico (classe II-III di
NYHA), caratterizzata da dispnea anche a riposo ed edemi declivi. La
problematica cardiaca – la cui insorgenza non può farsi risalire ad una
data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è però
stata neppure menzionata da parte del dott. B._______ nel suo ultimo
rapporto del 14 marzo 2007, senza che vi siano indicazioni sul motivo
per cui un complemento d'istruttoria al riguardo sarebbe stato inutile.
Inoltre, dalla succitata relazione medica del dott. C._______ appare
peraltro che l'insorgente è affetta da spondilo-artrosi deformante
cervico-dorso-lombare (protrusioni discali tra C3-C4 e C4-C5,
protrusioni discali multiple tra L3-L4 e L4-L5, artralgie diffuse e
polidistrettuali, grave incidenza funzionale e disturbi della
deambulazione, facile faticabilità ed accentuazione della
sintomatologia durante la prolungata stazione eretta) nonché da
gonartrosi da sovraccarico funzionale (limitazione dei movimenti delle
ginocchia). Certo, il dott. B._______ nel suo rapporto del 26 settembre
2005 ha ritenuto di includere nella diagnosi cervico-lombalgie con
disturbi degenerativi e gonartrosi bilaterale. Ha asserito che
l'assicurata soffre da molto tempo di lombalgie, che si sono aggravate
(disturbi degenerativi a livello cervicale e lombare correlati a
discopatie sovrapposte nonché gonatrosi bilaterale). Il medico
dell'UAIE, nel suo ultimo rapporto del 14 marzo 2007, non si è però
pronunciato sull'esistenza di un'eventuale aggravamento e sul motivo
per cui un complemento d'istruttoria riguardo alla problematica
ortopedico/reumatologica sarebbe stato inutile, nonostante che dal
suo precedente apprezzamento sono trascorsi oltre 16 mesi. Ne
discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento
dei fatti anche dal profilo cardiaco ed ortopedico/reumatologico.
10.2 Peraltro, l'autorità inferiore ha applicato nel caso di specie, per
accertare l'invalidità della ricorrente, il metodo specifico, di principio
Pagina 18
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usato nel caso di persone non attive. Sennonché, dalle carte
processuali emerge in particolare che dal 1976 al 31 dicembre 2001, o
2002 (doc. 1, 2 e 12), la ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa
come bracciante agricola. A prescindere dal fatto che emergono dagli
atti di causa indizi concreti per ritenere che – senza il danno alla
salute che ha condotto al riconoscimento di una pensione d'invalidità
italiana – l'insorgente avrebbe continuato ad esercitare un'attività
professionale, in assenza di sufficienti ragguagli sulla situazione
sociale e finanziaria della ricorrente stessa non è possibile, sulla base
dell'incarto al suo stato attuale, stabilire con il necessario grado di
certezza in che misura, da sana, la ricorrente, al momento decisivo del
provvedimento su opposizione (DTF 121 V 366 consid. 1b), sarebbe
stata attiva, fuori casa, a tempo pieno oppure solo a tempo parziale.
Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre nell'annullamento, l'autorità inferiore dovendo
determinare il tasso d'invalidità applicando nel caso concreto, di
principio e per quanto emerge dalle carte processuali al loro stato
attuale, il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA)
oppure il metodo misto che concerne le persone che esercitano
un'attività lucrativa a tempo parziale e che accudiscono pure ai lavori
domestici (DTF 125 V 148 consid. 2).
11.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente, da un
lato, allo stato di salute – con perizia neuropsichiatrica, cardiaca,
ortopedico/reumatologica ed ogni altra che dovesse rendersi
necessaria ritenuto il tempo ormai trascorso dalla stesura dei rapporti
medici oggettivi presenti agli atti di causa – e, dall'altro lato, previa la
necessaria indagine, alla determinazione del metodo applicabile per
Pagina 19
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accertare l'invalidità della ricorrente nonché a pronunciare una nuova
decisione.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 10 dicembre
2007 e del 3 gennaio 2008, è restituito alla ricorrente.
12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione all'insorgente di un'indennità a
titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e
segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è
fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 800.--, in
funzione del tempo, relativamente ridotto, dedicato alla rappresen-
tanza della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 20
C-3857/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 9 maggio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto
con versamenti del 10 dicembre 2007 e del 3 gennaio 2008, è
restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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