B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3859/2016
Sen t en z a d e l 2 2 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber, Caroline Bissegger,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rendita intera limitata nel tempo
(decisioni del 17 maggio 2016).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), ha lavorato in Svizzera dal 1990
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (doc. 253 pag. 759 dell’incarto dell’UAIE [doc. A 253
pag. 759]). Ha interrotto l'attività lavorativa il 16 maggio 2011 a causa di
“gonalgia mediale a destra da condropatia condilo femorale interno e le-
sione degenerativa del menisco interno, trattamento immunosoppressore
per artrite reumatoide e fibromialgia” (doc. A 141 pag. 503, in particolare
pag. 505). Il 18 ottobre 2011, l’interessata ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. A 127 pag. 459 e 128 pag. 466).
2.
Con decisioni del 17 maggio 2016, l'UAIE ha riconosciuto il diritto dell’inte-
ressata di percepire una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2012 al 31
luglio 2013 (decisione no. xxx1) e dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2015
(decisione no. xxx2). Nella motivazione è precisato che non vi è più diritto
alla rendita successivamente al 31 luglio 2015 (doc. A 253 pag. 759 e 255
pag. 767).
3.
Il 20 giugno 2016, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro le decisioni dell'UAIE del 17 maggio
2016, mediante il quale ha chiesto che le decisioni impugnate siano rifor-
mate nel senso dell’attribuzione di una rendita intera d’invalidità anche per
il periodo successivo al 31 luglio 2015. Ha chiesto pure che sia confermata
la rendita AI intera dal 1° maggio 2012 (doc. TAF 1).
4.
Il 16 agosto 2016, la ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del ri-
chiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 5).
5.
5.1 Sulla base del preavviso dell'Ufficio AI del 20 settembre 2016, che a
sua volta si fonda sull’annotazione SMR del dott. B._______ del 19 set-
tembre 2016, l'UAIE ha proposto, il 23 settembre 2016, l'ammissione del
ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di
causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti
medici in ambito psichiatrico (doc. TAF 8).
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5.2 Con scritto del 21 novembre 2016, la ricorrente ha indicato di concor-
dare con la proposta dell'autorità inferiore di cui sopra. Ha inoltre protestato
tasse e spese della presente procedura e chiesto la rifusione di un congruo
importo a titolo di ripetibili (doc. TAF 10).
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
7.
Va peraltro precisato che nel caso di specie sono oggetto del litigio en-
trambe le decisioni dell’UAIE del 17 maggio 2016 concernenti la ricorrente.
In effetti, secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente
una rendita degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa di-
sciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione
oggetto della lite e dell’impugnativa. Qualora sia contestata solo la ridu-
zione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non
è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato, e ciò indipen-
dentemente dal fatto che la rendita degressiva e/o limitata nel tempo sia
stata accordata da parte dell’amministrazione mediante una sola decisione
o più decisioni separate (cfr. su questo punto DTF 131 V 164 consid. 2,
segnatamente 2.3.2, con rinvii; v. pure sentenza del TAF C-6248/2011 del
25 luglio 2012 consid. 10 con rinvii).
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8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento delle deci-
sione impugnate con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, conformemente alle in-
dicazioni di cui all’annotazione del SMR del 19 settembre 2016, è giustifi-
cata, ma solo limitatamente alla necessità di completare l’accertamento dei
fatti giuridicamente rilevanti per il periodo successivo al 27 aprile 2015, se-
gnatamente con una perizia interdisciplinare in ambito psichiatrico e reu-
matologico non essendo sufficiente esaminare le affezioni fisiche e psichi-
che mediante perizie isolate (cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del 10
settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii). Il medico SMR ha peraltro retta-
mente rilevato, nell’annotazione del settembre 2016 (doc. TAF 8), che
conto tenuto della diagnosi di fibromialgia posta dal perito dott. B. Christen,
della modifica della giurisprudenza del Tribunale federale concernenti gli
indicatori per le patologie non oggettivabili (DTF 141 V 281 [sentenza resa
dal Tribunale federale il 3 giugno 2015 {9C_492/2014}]), e del fatto che la
perizia psichiatrica del dott. D. Mari risaliva al 2008 (più precisamente al 15
aprile 2008 [doc. 108 pag. 373]), una nuova perizia psichiatrica andava
effettuata nel rispetto della menzionata nuova giurisprudenza.
9.2 Per contro, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016 vanno confer-
mate nella misura in cui accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1°
maggio 2012 al 31 luglio 2015. Infatti, il riconoscimento di una rendita intera
per tale periodo, peraltro non contestata dall’insorgente neppure per
quanto attiene al suo ammontare (senza che vi sia motivo di un intervento
d’ufficio su questo punto da parte di questo Tribunale), si basa su un ac-
certamento sufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Pieno valore proba-
torio può essere segnatamente attribuito alle perizie reumatologiche del
dott. C._______ del 15 ottobre 2014 (doc. 200 pag. 628) e del 30 settem-
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bre 2015 (doc. 227 pag. 685), che rinviano a numerosa altra documenta-
zione medica concludente, nonché al rapporto finale SMR del 16 ottobre
2015 (doc. 228 pag. 703). Da quest’ultimo risulta che l’insorgente (affetta
da “rilevante deficit funzionale al ginocchio destro con tumefazione artico-
lare” e “artrite reumatoide sieronegativa” aventi influsso sulla capacità la-
vorativa) è inabile al lavoro in misura del 100% in qualsiasi attività dal 16
maggio 2011 al 27 aprile 2015, rispettivamente inabile al 100% dal 16 mag-
gio 2011 al 31 marzo 2013 e al 50% dal 1° aprile 2013 al 27 aprile 2015
nell’esercizio delle consuete mansioni di casalinga, senza che dalle carte
processuali emergano elementi che giustifichino un intervento d’ufficio da
parte di questo Tribunale in merito a tale apprezzamento. In considerazione
del ritenuto statuto di salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, pure
rimasto incontestato dalla ricorrente in questa sede, l’autorità inferiore ha
rettamente ritenuto nelle decisioni impugnate un grado di invalidità per l’in-
sorgente del 100% dal 16 maggio 2011 al 31 marzo 2013 e del 75% dal 1°
aprile 2013 al 27 aprile 2015. Conseguentemente, corretta è pure l’attribu-
zione di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (decorso l’anno d’attesa) al
31 luglio 2015.
10.
10.1 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata del 17 mag-
gio 2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad
una rendita successivamente al 31 luglio 2015 e, da questo profilo, gli atti
di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al necessario ed indicato
completamento dell'istruttoria (cfr. considerando 9.1 del presente giudizio),
riservato altresì ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato
di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, e pronunci una
nuova decisione. Per il resto, le decisioni impugnate del 17 maggio 2016
no. xxx1 e no. xxx2, vanno confermate nella misura in cui accordano alla
ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2015.
10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istrutto-
ria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione
ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni
di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue
a decorrere dal 28 aprile 2015.
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10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). Infatti, a se-
guito della presente sentenza, resta aperta solo la questione di sapere se
gli ulteriori accertamenti sulla residua capacità lavorativa giustificano, con-
trariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l’attribuzione di
una rendita anche successivamente al 31 luglio 2015.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
800.-, versato il 16 agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente allorquando
il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rin-
vii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario (relativamente limitato)
svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta
a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 7
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 17 maggio
2016 no. xxx2 è annullata nella misura in cui non riconosce il diritto ad una
rendita successivamente al 31 luglio 2015. Da questo profilo, gli atti di
causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istrut-
toria per il periodo a decorrere dal 28 aprile 2015 e pronunci una nuova
decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, le decisioni impugnate del
17 maggio 2016 no. xxx1 e no. xxx2 sono confermate nella misura in cui
accordano alla ricorrente una rendita intera dal 1° maggio 2012 al 31 luglio
2015.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 16
agosto 2016, sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2’000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia della presa
di posizione della ricorrente del 21 novembre 2016)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 8
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: