Corte II I
C-3873/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3873/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata e madre di tre figli,
ha lavorato in Svizzera come operaia dal 1967 al 1992, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). Il 31 gennaio 2007, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurata ha
inoltrato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), una domanda per l'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'assicurata
beneficia di una pensione italiana per invalidi civili dal 2001 (doc. 1 a
7).
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurata, del 19 dicembre 2007, nel quale
quest'ultima ha dichiarato, in particolare, di non aver esercitato
nessuna attività lavorativa negli ultimi tre anni e di soffrire di malattie
neurologiche ed ortopediche (doc. 10),
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del
19 dicembre 2007, dal quale si evince, in particolare, che l'economia
domestica dell'assicurata si compone di due persone, viventi in uno
spazio di tre locali, e che le mansioni casalinghe vengono svolte da
membri della sua famiglia, durante venti ore alla settimana (doc. 9),
- diversa documentazione medica, dal 2001 al 2007, in parte di difficile
lettuta, facente stato di molteplici diagnosi, quali poliartrosi,
epatopatia, duodenopatia, anemia, spondiloartrosi, una verosimile
sindrome del tunnel carpale ed un gozzo multinodulare (doc. 11 a 45),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C._______,
dell'8 giugno 2007, nella quale si evidenzia la diagnosi d'epatopatia
cronica a verosimile genesi virale, attualmente in buon compenso, di
severa e diffusa poliartrosi e di gozzo multinodulare, con un grado
d'invalidità generale del 52% e la capacità di svolgere un lavoro
adeguato alle sue condizioni (doc. 42).
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C.
L'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto per apprezzamento al proprio
servizio medico, nella persona del dott. L._______. Nel suo rapporto
del 13 febbraio 2008, quest'ultimo ha ritenuto quale diagnosi principale
una diffusa poliartrosi e coxartrosi bilaterale, nonché degli esiti da
epatite B e un gozzo multinodulare benigno, con un'incapacità
lavorativa dell'8% per le mansioni domestiche (doc. 47 e 47.1).
Il 19 febbraio 2008 l'UAIE ha così emesso un progetto di decisione,
con il quale ha manifestato all'assicurata l'intenzione di respingere la
domanda di rendita, accordandole nel contempo un termine di trenta
giorni per presentare eventuali obiezioni (doc. 48).
L'assicurata non ha formulato osservazioni, per cui l'UAIE ha emanato,
l'8 maggio 2008, una decisione di rigetto della domanda di rendita
(doc. 49).
D.
Contro questa decisione, rappresentata dall'avvocato Coppola,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 5
giugno 2008, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una
rendita d'invalidità a far data dalla presentazione della domanda e, in
via subordinata, l'esecuzione di una perizia medica. La ricorrente ha
trasmesso nel contempo della documentazione medica, tra cui un
rapporto del dott. DM._______, del 10 marzo 2008, in cui si attesta
che è stato eseguito un impianto THA (Total Hip Arthroplasty o
artroplastica totale dell'anca) a livello dell'anca destra, ed un referto
neurologico del dott. S._______, del 17 aprile 2008, in cui si riferisce
la presenza di note ansiose e l'assenza di deficit neurologici.
Chiamato a pronunciarsi sulla nuova documentazione medica, il dott.
L._______ ha constatato, nel suo rapporto del 10 ottobre 2008, che
essa non apporta alcun nuovo elemento diagnostico, per cui
l'apprezzamento dello stato di salute della ricorrente rimane invariato
(doc. 51).
L'UAIE ha risposto al ricorso il 28 ottobre 2008, riferendosi in
particolare all'ultima presa di posizione del dott. L._______, ed ha
proposto di respingerlo e di confermare quindi la decisione impugnata.
La ricorrente ha replicato il 5 dicembre 2008, riconfermando la
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richiesta di riconoscimento del suo diritto ad una rendita d'invalidità,
ed ha prodotto una relazione di consulenza medico-legale del dott.
A._______, del 28 novembre 2008, nella quale è posta la diagnosi di
epatopatia cronica, poliartrosi diffusa, bronchite cronica, cefalea,
vertigini, gozzo multinodulare, falda di versamento intra-articolare del
ginocchio sinistro, impianto THA a livello dell'anca destra, coxum
profundum e stato ansioso, con un'inabilità lavorativa del 100% per
qualsiasi attività.
Il dott. L._______ ha preso posizione sulla detta relazione di
consulenza medico-legale, con rapporto del 26 gennaio 2009, dal
quale si evince che essa non rivela nuovi elementi diagnostici, salvo
uno stato ansioso, il quale non è però mai stato menzionato in
precedenza e non è reso plausibile, per cui la valutazione medica del
caso rimane immutata.
L'UAIE ha duplicato il 29 gennaio 2009, facendo riferimento all'ultimo
rapporto del dott. L._______, ed ha riconfermato le proprie conclusioni
(doc. 53).
E.
Con decisione incidentale dell'11 febbraio 2009, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 9 marzo 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
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1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel
termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
4.
La ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
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dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, la ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 31
gennaio 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se
la ricorrente abbia diritto ad una rendita il 31 gennaio 2006 (ossia
dodici mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 maggio 2008, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera, ad un'assicurazione
sociale assimilata (Foglio federale/FF p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea o
dell'Associazione europea di libero scambio, durante un anno intero
almeno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante
almeno tre anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
In concreto, è pacifico che la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di tre anni e, pertanto, adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
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l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI ( art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
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LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le proprie mansioni consuete, e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le proprie mansioni consuete (art. 5 e 28
cpv. 2bis LAI [art. 28a cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008] e art. 8
cpv. 3 LPGA). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una
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persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica,
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità
di una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo S._______ dell'assicurato
viene determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150 consid. 2c,
117 V 194 consid. 3b).
7.7 In concreto, dall'incarto risulta che la ricorrente ha smesso di
lavorare in Svizzera nel 1992 e che, da allora, non ha più svolto
nessuna attività lucrativa (doc. 1, 8 e 9). Di conseguenza, appare
giustificato applicare, per calcolare il grado d'invalidità, il metodo di
valutazione relativo alle persone senza attività lucrativa, piuttosto che
il metodo generale, come peraltro correttamente ammesso dall'UAIE.
7.8 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
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114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. C._______, medico
dell'INPS, dell'8 giugno 2007 (doc. 42), risulta la diagnosi d'epatopatia
cronica, di poliartrosi e di gozzo multinodulare. A ciò si aggiungono
degli esiti da impianto THA a livello dell'anca destra, come evidenziato
dal rapporto del dott. DM._______, del 10 marzo 2008.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, il collegio giudicante non
intravede nessun motivo per discostarsene.
Ciò stante, nel referto neurologico del dott. S._______, del 17 aprile
2008, è riportata la presenza di note ansiose, senza nessuna
spiegazione di sorta riguardo alla loro genesi, alla loro evoluzione ed
alla loro intensità. A questo proposito, il dott. Lehamnn, medico
dell'UAIE, ha rilevato, nel suo rapporto del 26 gennaio 2009 (doc. 53),
che questa affezione non è menzionata in nessun altro rapporto agli
atti e che non è dato di sapere se è sottoposta a terapia, per cui non
appare credibile che essa presenti un carattere invalidante. Inoltre,
nella perizia E 213, benché risalente al giugno 2007, le condizioni
psichiche e il tono dell'umore della ricorrente erano stati definiti
normali.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
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dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
Il dott. C._______ ha fissato, nella perizia E 213, un grado d'invalidità
generale del 52%, ritenendo la ricorrente in grado di svolgere lavori
leggeri, come pure la sua ultima attività d'operaia nell'industria
alimentare a tempo pieno. Dal punto di vista neurologico, egli ha
osservato dei movimenti (forza e tono muscolare) e un'andatura
normali ed ha rilevato un deficit funzionale discreto a livello del rachide
lombosacrale e lieve a livello delle ginocchia.
Dal canto suo, il medico dell'UAIE ritiene, nella sua presa di posizione
del 13 febbraio 2008 (doc. 47), che la ricorrente presenta un grado
d'invalidità dell'8% quale casalinga. Egli osserva cle l'assicurata ha
sofferto, nel 2001, di un'epatite B, la quale attualmente risulta essere
guarita, visti i risultati degli esami eseguiti che evidenziano un fegato
di volume normale (ecografia addome completo del 5 giugno 2007) e
dei valori di laboratorio pure nella norma (analisi del 7/8 marzo 2007);
per quanto concerne la poliatrosi, egli rileva che tale affezione è
clinicamente irrilevante tenuto conto delle costatazioni del Dott.
C._______. Chiamato ad esprimersi in merito alla documentazione
esibita in sede di ricorso, il medico dell'UAIE ha osservato che
l'intervento per protesi dell'anca si è svolto normalmente e che gli esiti
di tale intervento influiscono solo limitatamente sulla capacità della
ricorrente a svolgere le mansioni di casalinga per un'economia
domestica composta da due persone. Per il resto vengono solo
menzionate le conosciute manifestazioni degenerative dell'apparato
locomotorio. Egli ha considerato che le affermazioni riportate nel
questionario per assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 9),
secondo le quali praticamente tutte le attività di casalinga non possono
essere eseguite dalla ricorrente, non sono plausibili .
Ora, se è vero che dal formulario per gli assicurati occupati
nell'economia domestica, compilato dalla ricorrente stessa, si evince
che quest'ultima non sarebbe in grado di svolgere alcuna mansione
domestica, il Tribunale può tuttavia concludere, sulla base della
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documentazione medica agli atti, che, ad eccezione dei lavori che
richiedono uno sforzo fisico, la ricorrente è in grado di compiere le
normali mansioni di casalinga in una misura che esclude il diritto a
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
11.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
Secondo la giurisprudenza, questo obbligo vale anche per le
casalinghe invalide. Infatti, una casalinga invalida deve organizzarsi in
modo tale da ridurre gli effetti del proprio impedimento, adottando le
misure che prenderebbe una persona ragionevole nella sua stessa
situazione, per potere sbrigare le faccende domestiche nel modo più
completo e indipendente possibile. Se una casalinga invalida può
svolgere certi lavori domestici solamente con fatica e impiegando
molto più tempo del solito, deve rivolgersi ai propri familiari, affinché
l'aiutino nel limite del possibile. La perdita di guadagno che subisce
una casalinga invalida può essere compensata unicamente se
l'esecuzione delle faccende domestiche avviene da parte di terzi
contro rimunerazione oppure, se essa avviene da parte dei familiari,
qualora questi subiscano una perdita pecuniaria o debbano fare uno
sforzo sproporzionato. Nel quadro della valutazione del grado
d'invalidità di una casalinga, l'assistenza dovuta dai familiari va perciò
oltre alla misura di ciò che è usuale quando non sussiste nessun
danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2).
12.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della
giurisprudenza sopra citate, la decisione impugnata dell'8 maggio
2008 deve essere confermata e il ricorso respinto.
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13.
13.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede la ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultima e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 9 marzo 2009.
13.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 9 marzo 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante della ricorrente (Raccomandata A/R);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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