Corte II I
C-3875/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Paola Carcano.
S._______,
patrocinata dall'avv. Francesca Gemnetti, _______,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
autorità inferiore.
Assicurazione malattie (decisione del 13 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A.
In data 13 luglio 2006 la Dott.ssa S._______ ha ottenuto la
specializzazione FMH in oftalmologia. Dopo aver ottenuto altresì, in
data 31 agosto 2006, l'autorizzazione al libero esercizio della
professione di medico l'interessata ha inoltrato, in data 24 gennaio
2007, un'istanza volta all'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare
a carico della Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie (LAMal, RS 832.10) a contare dal 1° giugno 2007. A partire
da detta data, infatti, avrebbe ripreso lo studio medico del Dott.
P._______, L._______, che ha rinunciato con effetto al 31 maggio
2007 ad esercitare a carico della LAMal.
B.
Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito agli atti i preavvisi positivi del
9 febbraio 2007 dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino e del 27
febbraio 2007 di santésuisse Ticino (quest'ultimo condizionato però
alla permanenza dell'ubicazione territoriale dello studio medico nel
L1._______), ha autorizzato l'interessata ad esercitare a carico della
LAMal a contare dal 1° giugno 2007 con risoluzione governativa no.
1253 del 13 marzo 2007. Al punto 2 di quest'ultima l'Autorità cantonale
ha specificato che “l'attività di medico, specializzato in oftalmologia,
deve essere praticata nello studio medico ubicato a L._______”.
C.
Contro quest'ultima S._______, rappresentata dall'avv. Francesca
Gemnetti, è insorta con gravame dell'11 aprile 2007 al Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino chiedendo, in via principale, lo stralcio del punto 2 dal
dispositivo della risoluzione governativa poiché, a suo avviso, impone
una condizione restrittiva non motivata in modo conforme alla legge,
non giustificata dalle circostanze e sproporzionata nei propri effetti che
discriminano di fatto l'attività svolta dall'interessata da quella degli altri
colleghi attivi in Ticino. In via provvisionale ha pure chiesto la
concessione dell'effetto sospensivo per quanto concerne l'applicazione
del medesimo punto del dispositivo. Infine, ha protestato spese e
ripetibili.
Pagina 2
D.
Con sentenza del 18 aprile 2007 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni si è dichiarato incompetente ed ha trasmesso l'incarto
per competanza alla scrivente Autorità.
E.
In data 26 aprile 2007 l'interessata ha presentato un'istanza di
revisione al Consiglio di Stato ribadendo la richiesta di essere
autorizzata ad esercitare a carico della LAMal senza limitazioni legate
ad una sola località e, quindi, su tutto il territorio cantonale.
Il Consiglio di Stato ha respinto la predetta istanza con scritto del 29
maggio 2007.
F.
In data 14 giugno 2007 la scrivente Autorità ha comunicato alle parti la
ripresa della procedura in oggetto per competenza.
In data 18 giugno 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di Fr. 1'500.-
equivalente alle presunte spese processuali.
Con ordinanza del 27 giugno 2007 la scrivente Autorità ha respinto la
richiesta volta alla restituzione dell'effetto sospensivo. Lo stesso giorno
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante
mentre con ordinanza del 2 maggio 2008 è stata comunicata la
sostituzione del giudice Eduard Achermann. Entro i termini impartiti
non sono state presentate istanze di ricusa.
G.
Chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso, il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino propone, con risposta del 28 agosto 2007, la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono mentre la ricorrente, dopo aver preso
atto delle osservazioni dell'Autorità cantonale, non ha replicato.
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Diritto:
1.
In virtù del combinato disposto dell'art. 34 della Legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e
dell'art. 83 lett. r della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110] questo Tribunale giudica in ultima istanza i ricorsi
contro le decisioni dei Governi cantonali di cui all'art. 55a LAMal (DTF
134 V 45). La competenza della scrivente Autorità è, pertanto, data.
2.
2.1 Per l'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) è retta dalla Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
2.2 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della
possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modificazione della stessa. Queste condizioni sono adempiute
nella specie.
2.3 Il ricorso è inoltre tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 50 e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 In vista dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), il Parlamento federale ha
deciso di emanare l'art. 55a LAMal, quale misura d'accompagnamento
e per frenare il costante aumento dei costi della salute nell'ambito
delle cure ambulatoriali. Prima dell'entrata in vigore di questa
disposizione, infatti, la Svizzera era l'unico Paese europeo a
permettere a tutti i medici di poter fornire le loro prestazioni a carico
dell'assicurazione sociale. Con la limitazione introdotta in applicazione
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dell'art. 55a LAMal, i Cantoni devono determinare se i fornitori di
prestazioni cui viene rilasciata l'autorizzazione a svolgere la propria
professione possono anche esercitare a carico dell'assicurazione
sociale. La decisione di autorizzazione al libero esercizio dell'attività e
quella di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal sono,
quindi, formalmente separate. Per l'art. 55a LAMal cpv. 1 il Consiglio
federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far
dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a
carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi degli art.
36-38 stabilendone i criteri (cpv. 1). Grazie ad una modifica legislativa,
entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio federale può rinnovare
detta misura, ma non più di una volta. Giusta il cpv. 2 i Cantoni e le
federazioni di prestazioni e di assicuratori devono previamente essere
sentiti mentre il cpv. 3 prevede che i Cantoni stabiliscono i fornitori di
prestazioni secondo il cpv. 1. Infine, il nuovo cpv. 4, in vigore dal 1°
gennaio 2005, prevede che l'autorizzazione decade se non è utilizzata
entro un dato termine e che il Consiglio federale precisa le condizioni.
3.2 Il 3 luglio 2002 il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 55a
LAMal, ha adottato l'Ordinanza che limita il numero di fornitori di
prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (OFL, RS 832.103).
L'art. 1 OFL prevede che il numero di fornitori di prestazioni ammessi
ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie non può superare, in ogni Cantone e per ciascuna
categoria, quello stabilito nell'allegato 1. I Cantoni possono prevedere
che il numero massimo di cui all'art. 1 non si applica a una o più
categorie di fornitori di prestazioni (art. 2 cpv. 1 lett. a) e possono
prevedere che in una o più categorie di fornitori di prestazioni non
vengano più autorizzate nuove ammissioni ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie fintanto che sul
proprio territorio la densità della copertura sanitaria secondo l'allegato
2 sia maggiore di quella esistente nella regione cui il Cantone
appartiene secondo l'allegato 2 o nella Svizzera intera (art. 2 cpv. 1
lett. b). Per l'art. 2 cpv. 2 OFL i Cantoni tengono altresì conto della
densità della copertura sanitaria nei Cantoni limitrofi, nella regione cui
appartengono secondo l'allegato 2 o nella Svizzera intera. In ciascuna
categoria contingentata di fornitori di prestazioni i Cantoni possono
ammettere un numero di fornitori maggiore di quello stabilito
nell'allegato 1 qualora nella categoria considerata la densità della
copertura sanitaria risulti insufficiente (art. 3 OFL). Giusta l'art. 4 OFL i
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Cantoni annunciano all'Ufficio federale competente le disposizioni
emanate in virtù dell'art. 2 (lett. a) e all'organizzazione degli
assicuratori "santésuisse", regolarmente tutte le ammissioni
autorizzate o negate in virtù dell'ordinanza (lett. b). Infine l'art. 5 OFL
prevede una disposizione transitoria nel senso che non sottostanno
alla limitazione i fornitori di prestazioni che, prima della sua entrata in
vigore, avevano già presentato nel Cantone una domanda
d'autorizzazione ad esercitare la professione conformemente al diritto
cantonale. La normativa è entrata in vigore il 4 luglio 2002 con effetto
al più tardi sino al 3 luglio 2005 (art. 6 cpv. 1 OFL). Grazie ad una
modifica legislativa, entrata in vigore il 4 luglio 2005, la durata di
validità è stata prorogata fino al 3 luglio 2008 (art. 6 cpv. 2 OFL).
3.3 Dopo l'entrata in vigore dell'OFL i Cantoni non possono di
principio autorizzare alcun fornitore di prestazioni supplementare ad
esercitare a carico dell'assicurazione malattie. Se, tuttavia, è
dimostrato che per (alcune) categorie di fornitori di prestazioni vi sia
ancora un bisogno, un Cantone può decidere di non applicare il blocco
dell'autorizzazione ad esercitare fondandosi sull'art. 55a cpv. 3 LAMal
rispettivamente sull'art. 2 cpv. 1 lett. a dell'OFL. In questo modo i
Cantoni possono adempiere al loro mandato costituzionale inerente
alla garanzia dell'assistenza medica. Il Cantone può basarsi, da un
lato, sulla densità della copertura sanitaria sul proprio territorio,
dall'altro, su quella degli altri Cantoni, delle sette grandi regioni (région
Lémanique, espace Mittelland, Svizzera nord-occidentale, Zurigo,
Svizzera orientale, Svizzera centrale, Ticino) o della Svizzera intera
secondo l'Allegato 2. Malgrado il blocco delle autorizzazioni, i Cantoni
possono determinare se rilasciare nuove autorizzazioni nel caso in cui
il numero di fornitori di prestazioni sia inferiore al numero massimo
stabilito nell'Allegato 1 (ad es. a causa della cessazione dell'attività in
seguito a trasloco, pensionamento o decesso). In questo caso,
possono rilasciare nuove autorizzazioni soltanto nella misura in cui il
numero massimo di fornitori di prestazioni stabilito nell'allegato 1 non
venga superato. I fornitori di prestazioni devono essere autorizzati ad
esercitare la professione medica o ad aprire uno studio medico e,
quando viene loro concessa l'autorizzazione ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, disporre
dell'infrastruttura necessaria (p.es. uno studio medico) o per lo meno
procurarsela entro un termine utile per poter effettivamente offrire le
cure mediche. In tal modo i Cantoni possono garantire che, in caso di
blocco delle autorizzazioni, il numero di fornitori di prestazioni rimanga
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invariato durante tre anni. Se un Cantone che ha deciso di bloccare le
autorizzazioni ritiene che il numero massimo fissato per ogni categoria
di fornitori di prestazioni nell'allegato 1 e la relativa densità
menzionata nell'allegato 2 siano troppo elevati rispetto al numero
massimo e alla densità dei fornitori di prestazioni della sua regione o
della Svizzera, può decidere di rinunciare a rilasciare nuove
autorizzazioni finché il suo territorio non presenti la stessa densità
della sua regione o della Svizzera. In questo modo si vuole permettere
ai Cantoni di adeguare la loro densità della copertura sanitaria al
livello di quella dei Cantoni confinanti o a quello della loro regione o
della Svizzera. Vi possono essere altri motivi per cui un Cantone,
nonostante abbia deciso di bloccare le autorizzazioni, permetta di
esercitare ad un numero di fornitori di prestazioni superiore a quello
nell'Allegato 1. L'art. 3 OFL permette al Cantone di garantire la
copertura sanitaria per tutte le specializzazioni che, nonostante il
blocco delle autorizzazioni, erano già insufficienti in una determinata
regione al momento dell'entrata in vigore di questa disposizione.
4.
4.1 Il Parlamento cantonale ha adottato il decreto legislativo
d'applicazione dell'OFL del 15 dicembre 2003 che è stato poi sostituito
da quello del 10 maggio 2006 [DLOFL, RL 6.4.6.1.6] il cui scopo è di
definire quali categorie di fornitori di prestazioni sono sottoposte alla
limitazione di esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie, prevista dall'Ordinanza federale (art. 1
cpv. 1 DLOFL) e di definire la procedura e le condizioni applicabili alle
ammissioni dei fornitori sottoposti al regime della limitazione (art. 1
cpv. 2 DLOFL).
4.2 Conformemente all'art. 2 OFL il Canton Ticino ha previsto all'art. 2
DLOFL quali categorie di fornitori di prestazioni sono ammesse senza
limitazioni ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie (per esempio i dentisti, i farmacisti, le
levatrici, ecc.). Al cpv. 2 della stessa norma ha precisato che sono
ammessi senza limitazioni i medici che adempiono alle condizioni
previste dall'art. 5 OFL e che sono automaticamente autorizzati a
praticare a carico della LAMal. L'art. 3 cpv. 1 DLOFL prevede che tutti i
medici, indipendentemente dalla loro categoria e dalla loro
specializzazione, sono sottoposti alla limitazione dell'ammissione ad
esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
Pagina 7
mentre l'art. 3 cpv. 2 DLOFL precisa che sono soggetti alla limitazione
anche i medici in possesso di un'autorizzazione ad esercitare a carico
della LAMal rilasciata da un altro Cantone. Giusta l'art. 4 DLOFL la
domanda di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal deve
essere inoltrata al Consiglio di Stato, il quale la concede quando la
soglia di fornitori della categoria e della specializzazione in oggetto,
stabilita nell'allegato 1 all'Ordinanza federale, non è raggiunta (cpv. 1)
e dopo aver segnatamente chiesto un parere all'Ordine dei medici del
Cantone Ticino ed a santésuisse (cpv. 2).
4.3 Le condizioni per ottenere un'ammissione eccezionale ai sensi
dell'art. 3 OFL sono previste all'art. 5 DLOFL. La norma prevede che a
titolo eccezionale il Consiglio di Stato può ammettere un numero di
professionisti superiore a quello fissato dall'allegato 1 all'Ordinanza
federale qualora: a) la copertura sanitaria in parti del Cantone risulti
insufficiente; oppure b) delle cure particolari non siano disponibili a
causa della mancanza di specialisti nel Cantone; oppure c) una
struttura ospedaliera stazionaria, figurante sull'elenco degli istituti
giusta l'art. 39 LAMal, necessiti di un professionista per poter fornire le
sue prestazioni tenuto conto del mandato e dei suoi posti letto.
L'ammissione eccezionale a praticare a carico della LAMal è limitata
alla regione geografica, alla specializzazione o all'ospedale in
questione (art. 5 cpv. 2 DLOFL). L'art. 6 cpv. 1 DLOFL prevede che la
domanda di ammissione eccezionale deve essere inoltrata al Consiglio
di Stato il quale la concede dopo aver accertato se le condizioni
previste all'art. 5 del decreto sono soddisfatte (cvp. 1) e dopo aver
segnatamente chiesto un parere all'Ordine dei medici del Cantone
Ticino ed a santésuisse (cpv. 2). Gli art. 7 e 8 DLOFL regolano la
procedura in caso di ripresa di studi medici esistenti mentre l'art. 9
DLOFL prevede che per facilitare una rapida trattazione delle
domande di ammissione eccezionale e la ripresa di studi medici
esistenti, i medici autorizzati all'esercizio secondo il diritto cantonale
che adempiono i requisiti necessari per l'autorizzazione LAMal
prescritti dall'Ordinanza federale del 27 giugno 1997 sull'assicurazione
malattie [OAMal, RS 832.102], ma la cui richiesta di ammissione
all'esercizio della professione a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie non può per il momento essere accolta per le
limitazioni poste dall'Ordinanza federale, potranno richiedere di essere
iscritti in apposite liste per categorie e specializzazione, allestite e
aggiornate dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Pagina 8
5.
Ai fini del presente giudizio, occorre ricordare che il Tribunale federale
ha già riconosciuto la legittimità generale dell'art. 55a LAMal e
dell'OFL del 3 luglio 2002 (cfr. DTF 130 I 126).
Per quanto riguarda la legalità del decreto legislativo cantonale va
osservato quanto segue. L'Autorità di ricorso, allo scopo di rispettare il
principio della preminenza del diritto superiore (cosiddetta forza
derogatoria del diritto federale), può esaminare la compatibilità di una
norma di diritto cantonale con il diritto federale paralizzandone
l'applicazione in caso di esame di atti concreti (controllo accessorio)
mentre non può annullarla o modificarla operandone un controllo
astratto (DTF 131 I 313 e 128 I 102). Nel caso concreto, con
l'adozione dell'art. 55a LAMal e dell'OFL del 3 luglio 2002, la
Confederazione ha delegato ai Cantoni il potere di legiferare in materia
di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal nel rispetto di
determinati limiti (temporali, formali e materiali) e, con l'adozione del
DLOFL, il Parlamento cantonale ticinese ha esercitato detto potere
rimanendo nei limiti della delega conferitagli dal Parlamento federale.
Di qui la legittimità generale anche del DLOFL che appare conforme
alla normativa federale e rispettoso dei limiti conferiti dalla delega.
La legittimità generale del principio della moratoria (a livello federale e
cantonale) è quindi acquisita.
6.
6.1 Con l'entrata in vigore dell'OFL (4 luglio 2002) nessun fornitore di
prestazioni supplementare ai sensi degli art. 36-38 LAMal può, di
principio, essere autorizzato dai Cantoni ad esercitare in Svizzera a
carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per
un periodo di tre anni (3 luglio 2005) prorogato di altri tre anni (3 luglio
2008; cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 OFL). I fornitori di prestazioni che hanno
inoltrato la propria richiesta di esercitare a carico della LAMal dopo il 3
luglio 2002 sono dunque sottoposti automaticamente al blocco delle
autorizzazioni. Il Cantone Ticino ha limitato la restrizione ai soli medici
(art. 3 DLOFL) che, comunque, possono ottenere un'autorizzazione
ordinaria ad esercitare a carico della LAMal solo se il numero dei
medici è inferiore alla soglia decretata nell'allegato 1 OFL (art. 4
DLOFL). Nondimeno i fornitori di prestazioni sottoposti
automaticamente al blocco delle autorizzazioni possono chiedere
Pagina 9
un'ammissione eccezionale ad esercitare a carico della LAMal ai sensi
dell'art. 3 OFL conformemente all'art. 5 DLOFL oppure riprendendo
uno studio medico esistente conformemente agli art. 7 e 8 DLOFL.
6.2 Nel caso concreto, l'interessata ha inoltrato, in data 24 gennaio
2007, un'istanza volta all'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare
a carico della LAMal a contare dal 1° giugno 2007 in virtù della ripresa
dello studio medico del Dott. P._______ di L._______. Il Consiglio di
Stato ha accolto questa istanza con risoluzione no. 1253 del 13 marzo
2007 in applicazione dell'art. 7 DLOFL.
Con il ricorso, l'interessata chiede di annullare il punto 2 della
risoluzione del Consiglio di Stato al fine di potere esercitare la sua
professione a carico della LAMal anche al di fuori dello studio medico
del Dott. P._______. In primo luogo, l'interessata fa valere che la
decisione impugnata non è motivata su questo punto. Inoltre, l'Autorità
cantonale avrebbe interpretato arbitrariamente l'art. 7 DLOFL che non
prevede alcuna limitazione territoriale nell'esercizio della professione
medica a carico della LAMal. Questo vincolo costituirebbe una
discriminazione rispetto ai medici già autorizzati ad esercitare nel
Cantone.
7.
7.1 Lo scrivente Tribunale rileva dapprima che la censura della
ricorrente concernente la motivazione insufficiente della decisione
impugnata è infondata. Infatti, con la risoluzione del 13 marzo 2007 il
Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'interessata del 24 gennaio
2007 che concerneva appunto la richiesta di un'autorizzazione
eccezionale sulla base della ripresa di uno studio medico esistente.
Ora, ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 PA applicabile nella fattispecie in virtù
dell'art. 1 cpv. 3 PA, qualora una decisione sia conforme alla domanda
di una parte, come nella fattispecie, l'autorità chiamata a decidere può
rinunciare a fornire una motivazione dettagliata. Il modo di procedere
del Consiglio di Stato è pertanto conforme alla legge. Va inoltre
osservato che è solo con il ricorso che l'interessata ha precisato la sua
richiesta nel senso che venisse soppresso il vincolo territoriale
dell'autorizzazione che le era stata accordata.
7.2 Con la decisione impugnata alla ricorrente non è stato vietato di
esercitare la propria professione di medico libero professionista. Essa
può lavorare nello studio di L._______ a carico della LAMal (in virtù
Pagina 10
dell'autorizzazione eccezionale riconducibile alla ripresa dello studio
medico di L._______). Al di fuori dello studio medico di L._______
(cioè in tutto il territorio del Cantone Ticino) essa non può invece
esercitare a carico dell'assicurazione sociale ma solo quale medico
dipendente e/o ospedaliero, oppure a carico delle assicurazioni
complementari. A partire dal 2002, i medici non possono pretendere di
esercitare liberamente a carico di un'assicurazione sociale, ossia in un
ambito regolato dallo Stato e sottratto alla libertà economica (DTF 130
I 26). Gli specialisti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad esercitare a
carico della LAMal possono essere impediti di lavorare in altri studi
medici poiché, come visto in precedenza, uno degli obiettivi dell'OFL è
quello dei contenimento dei costi. Uno dei fattori che incidono
maggiormente sul costo della salute è proprio il numero di fornitori di
prestazioni che esercitano la loro attività sul territorio cantonale. Per
questi motivi la mobilità dei medici già al beneficio di un'autorizzazione
ad esercitare a carico della LAMal potrebbe svuotare del suo senso
l'OFL, impedendo ai Cantoni di raggiungere quell'equilibrio necessario
al contenimento dei costi della salute che incidono in maniera gravosa
sui premi delle casse malati.
7.3 Nella misura in cui l'interessata ha ripreso lo studio medico del
Dott. P._______ di L._______ a contare dal 1° giugno 2007, a ragione
il Consiglio di Stato l'ha autorizzata con la risoluzione governativa qui
impugnata ad esercitare a carico della LAMal a partire da detta data
nello studio medico ubicato a L._______. Il fatto che il Dott. P._______
fosse titolare di un numero di concordato e che potesse esercitare su
tutto il territorio cantonale senza limitazioni non è di alcun pregio per la
ricorrente. Infatti, i fornitori di prestazioni al beneficio di
un'autorizzazione anteriore al 4 luglio 2002 - come il Dott. P._______ -
non sottostanno al blocco delle autorizzazioni (art. 5 OFL). Deve
essere inoltre disattesa la tesi dell'insorgente secondo la quale il
nuovo titolare di uno studio medico riprende tutti i diritti (e gli obblighi)
del precedente. La nuova titolare è solo al beneficio di
un'autorizzazione eccezionale, giustificata dalla ripresa di uno studio
medico, la quale è pur sempre limitata dal sistema della moratoria (cfr.
risoluzione del Consiglio di Stato del 29 maggio 2007).
Stante quanto precede la decisione del 13 marzo 2007 non presta il
fianco ad alcuna critica e va confermata.
Pagina 11
8.
8.1 L'insorgente fa ancore valere che il vincolo di praticare l'attività
medica presso lo studio legale di L._______ non è giustificato dalle
circostanze in quanto il numero di oftalmogi operanti in Ticino è
insufficiente. La copertura sanitaria non sarebbe a suo parere
garantita (vedi punto 9 della memoria ricorsuale).
8.2 Ora, questa censura non può essere esaminata dallo scrivente
Tribunale. La decisione impugnata concerne unicamente l'istanza di
autorizzazione all'esercizio a carico della LAMal in virtù della ripresa di
uno studio medico (art. 7 DLOFL). Il Consiglio di Stato non ha invece
esaminato la richiesta dell'insorgente volta a esercitare al di fuori dello
studio medico di L._______ in virtù di altre disposizioni, come ad
esempio l'ammissione eccezionale prevista dall'art. 5 DLOFL. Ora,
spetta all'interessata, se ritiene che le condizioni previste da questa
disposizione siano adempiute, presentare una nuova istanza. Come
visto precedentemente, l'art. 5 DLOFL permette eccezionalmente ai
Cantoni di ammettere un numero superiore di fornitori di prestazioni,
tra l'altro quando la copertura sanitaria in parti del Cantone risulti
insufficiente. L'autorità cantonale su questo punto dispone di un'ampia
libertà di apprezzamento nel decidere se le condizioni per accordare
un'autorizzazione straordinaria ed eccezionale sono date.
9.
9.1 Visto l'esito del ricorso, a titolo di spese processuali si prelevano
Fr. 1'500.-, importo compensato dal corrispondente anticipo versato
dalla ricorrente alla scrivente autorità in data 18 giugno 2007
(combinato disposto art. 63 cpv.1 PA ed art. 1-4 del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
9.2 Non si assegnano ripetibili (art. 64 PA).
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 1'500.-, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente alla
scrivente autorità in data 18 giugno 2007.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. ris. gov. 1253, atto giudiziario).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Paola Carcano
Data di spedizione:
Pagina 13