Corte II I
C-3882/2010
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal signor Alfredo Bassi,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (decisione del 14 maggio 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3882/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 14 maggio 2010, la Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia
regionale della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione della ricorrente
alla Fondazione stessa con effetto retroattivo al 1° aprile 2009.
2.
Il 29 maggio 2010, l'insorgente ha interposto ricorso contro la
menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TAF) mediante il quale ha contestato il punto 2 del dispositivo della
decisione impugnata concernente i costi, di fr. 825.--, posti a suo
carico.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fonda-
zione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
4.
Nella risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame.
5.
Con scritto del 30 novembre 2010, l'insorgente ha comunicato a
questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 29 maggio 2010.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
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8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili
(art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-3882/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 500.--,
versato il 14 luglio 2010, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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