Corte II I
C-3884/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato William Limuti,
galleria Campello 12, IT-23100 Sondrio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'8 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3884/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 25 novembre 1992, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC), in esito a delibera della Commissione AI del
Cantone Ticino, ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano,
nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
con rendite completive in favore dei familiari, a decorrere dal 1°
novembre 1989 ed una mezza rendita AI dal 1° giugno 1991 (doc. 35,
36). L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza
che il richiedente era portatore di recidive di ernia discale L4-L5 con
forte compressione della radice L5 a destra in esito ad intervento allo
stesso livello nel dicembre 1988 (cfr. perizie del Dott. Renella,
neurochirurgo del 9 febbraio 1990 e del Dott. Schianchi,
neurochirurgo, del 2 luglio 1991, doc. 118 e 122).
Una domanda di revisione per aggravamento presentata nell'ottobre
1998 è stata respinta, con decisione del 23 settembre 1999, in base a
una visita presso il Dott. Pancaldi (perizia del 20 agosto 1999),
reumatologo, (doc. 56 e 130).
Una seconda procedura di revisione non avrebbe posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il
diritto alla rendita è stato confermato il 24 ottobre 2002 (doc. 66)
B.
Nell'ambito della terza procedura di revisione, promossa nel maggio
2004, l'amministrazione ha preso atto che l'assicurato lavorava a
tempo pieno come muratore specializzato in Italia, con introito orario
lordo di Euro 8,27 orari (doc. 74, 77). Con decisione del 18 febbraio
2005, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
UAIE) ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1°
aprile successivo (doc. 80). L'interessato ha formulato opposizione
contro tale provvedimento, facendo valere eventi patologici insorti nel
2004 (interventi operatori alla spalla destra, cure riabilitative).
Mediante decisione su opposizione del 1° febbraio 2006, l'UAI ha
confermato la decisione del 18 febbraio 2005 (doc. 90).
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C.
In data 1° febbraio 2007, A._______ ha formulato una nuova domanda
di prestazioni AI (doc. 103, 105).
Il richiedente è stato visitato il 19 febbraio 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Sondrio, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "limitazioni funzionali
di discreta-notevole entità alla spalla destra in artrosi con
calcificazioni/ossificazioni peri-articolari ed esiti di acromioplastica
(1998) per lesione del tendine sovraspinato in infortunio sul lavoro,
lombalgie recidivanti in discopatia/discoartrosi lombare in canale
lombare stretto ed esiti di intervento per ernia discale L4-L5, esiti di
meniscectomia ginocchio sinistro per frattura corno posteriore menisco
mediale" ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 151). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un referto radiologico spalla destra del 29 novembre 2005 (doc. 143)
ed i risultati di un ecografia muscolotendinea delle due spalle del 23
dicembre 2005 (doc. 144);
- un breve rapporto d'esame ortopedico (Dott. Maspero) del 24 luglio
2006 (doc. 145);
- un rapporto di colonscopia del 17 gennaio 2007 (doc. 146);
- un certificato del Dott. Iannaccone del 26 gennaio 2007 (doc. 147);
- un attestato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) del 1° febbraio 2007 nel quale si conferma
che l'assicurato , che ha subito un'infortunio sul lavoro nel 1998 (spalla
destra), percepisce un'indennità da tale istituto del 19% per
minorazione subita (doc. 148);
- reperti concernenti problemi di digestione ed emorroidi del febbraio
2007 (doc. 149, 150).
Nel questionario per l'assicurato (doc. 116), sottoscritto il 30 ottobre
2007, l'interessato afferma di aver cessato di lavorare il 5 aprile
precedente per "invalidità lavorativa". Il datore di lavoro, nel
questionario apposito (doc. 115) indica che l'interessato è stato
assunto nel luglio 1996 come operaio edile ed ha lasciato la ditta per
pensione d'invalidità il 5 aprile 2007; il dipendente già venne
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assegnato a compiti meno gravosi dopo 2 anni dall'assunzione (lavori
di manutenzione interni agli stabili), senza diminuzione di salario per
tal motivo; da ultimo, è rimasto assente dal lavoro dal 28 novembre
2005 al 3 marzo 2006, dal 19 dicembre 2006 fino alla data del
licenziamento.
D.
Nel suo rapporto del 10 dicembre 2007, il Dott. Rais, medico dell'UAIE,
ha affermato che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente
lavoro di muratore specializzato/operaio edile, ma ha ritenuto che a lui
potrebbero essere proposte attività di tipo leggero (sedentarie o non)
in misura dell'80% (doc. 153).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi
(doc. 156), dal quale è risultato che, svolgendo attività alternative in
misura dell'80% in attività di ripiego, invece di quella di muratore,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 44%. In questo
calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 19 febbraio 2008 (doc. 157), l'UAIE ha
disposto il riconoscimento del diritto al quarto di rendita AI dal 24
luglio 2006 (rapporto del Dott. Maspero, doc. 145).
Mediante decisione dell'8 maggio 2008, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______, un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2006 (doc. 160).
E.
Con il ricorso depositato il 9 giugno 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Limuti, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Chiede di essere
sentito oralmente prima che la decisione sia emanata. Nulla produce a
suffragio delle sue conclusioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 ottobre 2008, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Limuti, con scritto del 14 novembre
2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. Precisa che chiede un'udienza pubblica.
Con decisione incidentale del 24 novembre 2008, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 500.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 7 gennaio 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, nella misura di
Fr. 500.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata (oppure una
prestazione sia stata soppressa) perché il grado d'invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una
nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un
punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del
grado d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87 segg. OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI]
1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, l'UAIE ha soppresso la mezza rendita d'invalidità con
decisione su opposizione del 1° febbraio 2006. Il 1° febbraio 2007
l'interessato ha presentato una nuova domanda di rendita che è stata
parzialmente accolta, nel senso che con decisione dell'8 maggio 2008
l'UAIE gli ha riconosciuto un diritto al quarto di rendita con effetto dal
1° luglio 2006. Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può
essere limitato dal 1° luglio 2006 all'8 maggio 2008.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
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stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il riconoscimento del diritto alla mezza rendita AI,
l'interessato ha ancora lavorato. Assunto nel luglio 1996 da un'impresa
di costruzioni della sua regione, in ragione di 40 ore settimanali e per
un salario adeguato alla sua qualifica di muratore specializzato (cfr.
doc. 43, 60 e 115). In questi ultimi anni però l'interessato ha fatto
registrare assenze dal lavoro per malattia, ossia dal 28 novembre
2005 al 3 marzo 2006 e dal 19 dicembre 2006 al 5 aprile 2007, data
del licenziamento.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
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C-3884/2008
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30;
Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "limitazioni
funzionali di discreta-notevole entità alla spalla destra in artrosi con
calcificazioni/ossificazioni peri-articolari ed esiti di acromioplastica
(1998) per lesione del tendine sovraspinato in infortunio sul lavoro,
lombalgie recidivanti in discopatia/discoartrosi lombare in canale
lombare stretto ed esiti di intervento per ernia discale L4-L5, esiti di
meniscectomia ginocchio sinistro per frattura corno posteriore menisco
mediale" (perizia E 213 del 19 febbraio 2007, doc. 151).
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9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
Va però aggiunto, che giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata
soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e che
l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un
grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita, per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 29
cpv. 1 LAI.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70% pur precisando che l'assicurato è in grado di svolgere un lavoro
leggero (cifra 9 e 11.5), non in ambienti umidi e/o freddi e non
comportanti frequenti flessioni del tronco, trasporto di pesi, salite di
piani inclinati, ecc (cifra 10.1). Inoltre, l'ideale sarebbe un lavoro con la
possibilità di alternare la stazione eretta con la possibilità di
deambulare e la posizione seduta (cifra 10.2). Dal canto suo, il Dott.
Rais dell'UAIE (doc. 153) indica che l'assicurato non è più in grado di
svolgere il precedente lavoro di muratore specializzato. Va ricordato
che due anni dopo l'assunzione, quindi circa a partire dal luglio 1998,
il nominato lavorava nel settore manutenzione interna agli stabili a
tempo pieno (doc. 115). Il medico dell'UAIE afferma tuttavia che il
nominato potrebbe riprendere un'attività leggera alle stesse condizioni
indicate dal medico dell'INPS ma solo all'80%.
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10.2 Il collegio giudicante osserva che il parere dei due medici indicati
non è sufficientemente suffragato da documentazione medica
oggettiva. La maggior parte dei documenti prodotti con la nuova
domanda, inseriti nell'incarto dopo i formulari di richiesta e quelli di
carattere economico-lavorativo (doc. 103 a 115), riguardano, fino al
documento 144, problemi anteriori al 1° febbraio 2006, data della
decisione su opposizione che sopprimeva il diritto alla rendita. Tali
documenti non sono quindi determinanti per la soluzione del caso.
Resta un breve rapporto di esame ortopedico (Dott. Maspero, doc.
145) del tutto privo di accompagnamento oggettivo, ossia radiografie,
RM od altro. Altri documenti riguardano invece problemi gatrointestinali
poco rilevanti nella loro influenza debilitante (vedi p. es. doc. 149).
I pareri che hanno portato l'UAIE a riconoscere un quarto di rendita da
luglio 2006 non sono pertanto attendibili, nella misura in cui non
poggiano su documentazione oggettiva. Viste le patologie lamentate
nel passato dall'assicurato, un esame completo in modo particolare
ortopedico/neurologico è necessario. Questo esame deve contenere
un'adeguata anamnesi, ossia uno studio dell'incarto sulla storia
clinica, un rapporto oggettivo dapprima eseguito sulle risultanze dei
reperti strumentali (radiografie, RM, TAC, sonografie), poi sull'esame
clinico dell'apparato locomotorio (colonna vertebrale in toto, arti
superiori ed inferiori) ed elencare in modo preciso tutte le eventuali
limitazioni funzionali. Parimenti, un'esame neurologico s'impone alla
luce delle particolari affezioni presenti nel passato, alfine di escludere
qualsiasi contro-indicazione lavorativa eventualmente dovuta ad una
diminuzione della forza e del tono muscolare da imputare all'ernia
discale recidivante e alle parestesie sicuramente presenti agli arti
superiori in esito agli interventi di acromioplastica (1998),
riacutizzatesi, sembra, dopo il 2005.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
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concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica a partire dal febbraio 2006. L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
approfondita in ortopedia e neurologia ed a una nuova perizia medica
particolareggiata (E 213). L'incarto sarà poi inviato in esame al
servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito
all'evoluzione dell'incapacità al lavoro dal febbraio 2006, nonché in
merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto
espletare dopo quella data. Se del caso, l'Autorità amministrativa
effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei
redditi.
12.
La parte ricorrente chiede inoltre un dibattimento pubblico, prima che
la decisione sia emanata.
In applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale, questa
richiesta deve essere respinta in quanto lo scrivente tribunale è del
parere che è necessario acquisire agli atti una nuova perizia medica
prima di procedere alla valutazione del caso (sentenza 8C_588/2007
del Tribunale federale del 27 agosto 2008, consid. 4.3 con i rif.).
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo di Fr. 500.- corrispondente alle presunte spese
processuali, versato dall'insorgente il 7 gennaio 2009, gli viene
restituito.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da
porre a carico dell'UAIE.
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C-3884/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'8 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
La richiesta di dibattimento pubblico è respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.-, versato dal
ricorrente il 7 gennaio 2009, gli viene restituito.
4.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Uffici federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagine seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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