Corte II I
C-3890/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 18 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3890/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1967
al 1975 e nel 1980, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi
(doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha lavorato nel settore oleario fino al 28
gennaio 1992, quando sarebbe stato licenziato (doc. 9). Da allora non
avrebbe più svolto attività lucrative.
B.
In data 20 gennaio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 20 marzo 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di piastrinopenia di
natura da determinare, poliartrosi con attuale modesto impegno
funzionale, ipoacusia media con lieve depressione secondaria
dell'umore, sindrome dispeptica in pregressa gastroresezione ed ha
posto un tasso d'invalidità del 55% (doc. 19). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- cartelle cliniche relative a ricoveri, segnatamente dall'8 al 22 febbraio
1989 per rinite cronica in piastrinopenico, dell'agosto e settembre
1989 e nel marzo 1990 sempre per problemi ematologici, del
novembre 1994 per lombalgia da discoartrosi, del dicembre 1998 per
causticazione corneo-congiuntivale da calce occhio destro, dal 17 al
19 febbraio 2002 per lesione dei menischi (doc. 10-14);
- un referto d'esame elettroencefalografico del 1° marzo 2004 (doc.
15);
- esami ematochimici del 14 febbraio 2006 (doc. 16);
- un rapporto di scintigrafia scheletrica total body del 21 giugno 2005
(doc. 17);
Pagina 2
C-3890/2007
- un rapporto di esame neurologico del 15 marzo 2006 (scarsamente
leggibile) con un rapporto d'esame audiometrico di stessa data (doc.
18).
C.
Nella sua relazione del 22 gennaio 2007, il Dott. Lehmann, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità al
lavoro di livello pensionabile (doc. 21).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed un
progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato a A._______ il 24 gennaio 2007 (doc. 22).
Con scritto del 20 febbraio 2007, A._______, rappresentato dall'avv.
Potenza, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative, previa la visione degli atti medici
e la concessione di un nuovo termine per formulare le osservazioni.
Dopo aver preso atto della documentazione sanitaria, l'avv. Potenza,
con scritto del 29 marzo 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 23-25).
Mediante decisione del 18 aprile 2007, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita (doc. 26).
D.
Con il ricorso depositato il 4 giugno 2007, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita AI. La
parte ricorrente lamenta, in via preliminare, la scarsa motivazione
dell'impugnata decisione. Chiede inoltre, in via subordinata,
l'allestimento di una perizia completa.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 6 novembre 2007, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Pagina 3
C-3890/2007
E.
Dopo aver preso atto della risposta di causa dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 14
dicembre 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. Egli annota che l'assicurato è stato ricoverato dal
dal 14 al 18 luglio 2007 per resezione endoscopica di due
neoformazioni vegetanti vescicali. Produce un estratto di cartella
clinica ed i risultati di esami di anatomia patologica del 1° agosto
2007, nonché la programmazione di 8 sedute chemioterapiche (lettera
del 24 agosto 2007).
Ricevuta la replica, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Hellbardt,
oncologa, la quale, nella sua relazione del 25 gennaio 2008, ha
osservato che l'incarto medico non pone in evidenza patologie di
rilievo determinanti un eventuale stato d'invalidità Per quel che si
riferisce all'intervento di asportazione di piccoli tumori vescicali,
questo non costituisce un criterio per riconoscere un'invalidità di
rilievo.
Duplicando in data 1° febbraio 2008, l'UAIE ha riproposto la reiezione
del gravame.
F.
Con ordinanza dell'8 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali.
Con scritto del 13 febbraio successivo, l'avv. Potenza ha chiesto
l'esenzione da tali spese, dato lo stato di precarietà finanziaria in cui si
trova il ricorrente. In data 19 aprile 2008, l'interessato ha compilato
una domanda di assistenza giudiziaria e l'ha rimessa al TAF il 30
aprile successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
Pagina 4
C-3890/2007
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
Pagina 5
C-3890/2007
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha contestato in primo luogo la validità formale della
decisione dell'UAIE, rilevando che essa difetta di una motivazione
sufficiente.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
Pagina 6
C-3890/2007
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
Pagina 7
C-3890/2007
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in DTF del 9 maggio 2000 in re I. ed in
Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha però impedito il ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta. Egli è
stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni
per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione fosse
considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza
sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al
Tribunale amministrativo federale, il quale dispone infatti di piena
cognizione. Inoltre, con la sua risposta del 6 novembre 2007, l'UAIE ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le
motivazioni della sua decisione, successivamente notificate
all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica, di cui ha
fatto uso con atto del 14 dicembre 2007 (cfr. DTF 116 V 39/40 consid.
4b).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 gennaio 2006. In
Pagina 8
C-3890/2007
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 20 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 18 aprile 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
Pagina 9
C-3890/2007
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
9.
9.1 L'interessato ha lavorato da ultimo presso un oleificio fino al 28
gennaio 1992, quando è stato licenziato.
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
Pagina 10
C-3890/2007
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di una piastrinopenia conosciuta già dalla fine
degli anni ottanta, poliartrosi con passati fenomeni di lombalgie ed
esiti di meniscectomia al ginocchio sinistro (2002), depressione
dell'umore non ulteriormente investigata, turbe dispeptiche (cfr. perizia
medica particolareggiata del 20 marzo 2006, doc. 19). Dalla
documentazione esibita con la replica si rileva che A._______ è stato
sottoposto, nel luglio 2007, ad una resezione per via endoscopica di
due neoformazioni vegetanti, superficiali, del collo della vescica.
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Pagina 11
C-3890/2007
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
55%. Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE, Dott.ri Lehmann ed Hellbardt,
negano il requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
11.2 Ora, le patologie di cui soffre l'assicurato non sono state
adeguatamente investigate. Ad atti esistono infatti, prevalentemente,
documenti di vecchia data, mentre quelli recenti sono chiaramente
insufficienti per esaminare il caso. Sotto il profilo
psichiatrico/neurologico, manca un'adeguata indagine specialistica
completa, che contenga una anamnesi dettagliata, un esame oggettivo
che riferisca sull'orientamento spazio-temporale del paziente,
sull'umore, sulle idee presenti, nonché in merito ai gradi di attenzione,
concentrazione, organizzazione mentale, intuizione ecc., ponga una
precisa diagnosi, menzioni l'eventuale terapia seguita, si esprima sulla
prognosi e si pronunci infine sulla capacità ed all'esigibilità di
un'attività lucrativa ed in quale misura questa sarebbe proponibile.
Questa indagine s'impone tanto più che nel documento, mal riprodotto
(doc. 18), referto di esame neurologico del 15 marzo 2006, per quel
che si possa decifrare, si annota una "grave sindrome
vertiginosa.....con confusione mentale".
Manca pure un rapporto d'esame ortopedico completo, accompagnato
dagli abituali esami radiografici di supporto oggettivo.
Per quanto riguarda la patologia ematica, questa risulta essere
presente da diversi anni e non sembra aver causato gravi disturbi di
tipo invalidante di lungo periodo a carico dell'assicurato. Un'adeguata
indagine ematologica appare comunque indicata.
Pagina 12
C-3890/2007
Infine, è vero che il problema del presenza tumorale a livello vescicale
non concernerebbe la presente procedura, atteso che l'evento si è
verificato dopo la data dell'impugnata decisione. Tuttavia, il giudice
delle assicurazioni sociali può tener conto dei fatti verificatisi dopo la
data della decisione impugnata quando essi possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo di una situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 121 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Ciò
non sembra essere il caso nella fattispecie, dal momento che si tratta
di una patologia diversa da quelle esaminate in sede d'istruttoria. Ad
ogni modo visto l'esito che ha questo ricorso, il periodo di cognizione
giudiziaria si estenderà fino alla data della nuova decisione che verrà
presa e, pertanto, s'impone anche un rapporto d'esame onco-
urologico.
11.3 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
12.
12.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
12.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica dal gennaio 2005 (un anno prima del deposito della
domanda di rendita AI) fino alla data dell'impugnata decisione (18
aprile 2007) e da questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
particolareggiata ed a tutti quegli esami specialistici descritti al consid.
11.2 (psichiatria/neurologia, ortopedia, ematologia, onco/urologia).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il gennaio 2005 ed il 18 aprile 2007, data della decisione impugnata e
Pagina 13
C-3890/2007
da questa data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il
ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e la domanda di esenzione da dette spese diventa dunque priva
d'oggetto.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 18 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'UAIE intimato
perché proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'UAIE intimato.
4.
Comunicazione a:
Pagina 14
C-3890/2007
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 15