B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3891/2011
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________, rappresentato dal Patronato ITAL, Via al Gas 8,
casella postale 1616, 6850 Mendrisio Stazione,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione dell'8 giugno 2011.
C-3891/2011
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1988,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dal 1997 era alle dipendenze
di una ditta di costruzioni di tubi in cemento ed oggetti in pietra nella zona
di confine come operaio (frontaliere), in ragione di 42 ore alla settimana
(doc. 12). Il nominato è rimasto assente dal lavoro dall'8 ottobre al 31
dicembre 2007, dal 1° al 30 aprile 2008 (50%) e non si è più presentato a
partire dal 2 giugno 2008 (doc. 12).
B.
In data 2 gennaio 2009, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
Sono stati acquisiti ad atti gli incarti della Cassa malati Axa Winterthur
(CM) e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/SUVA).
Per quanto riguarda l'assicurazione malattia il nominato si è annunciato il
2 giugno 2008 per problemi alla schiena (doc. 2, inc. CM). Emerge una
relazione 5 agosto 2008 del Dott. Heitmann di Chiasso (specialista in
medicina interna), il quale fa stato di lombo sciatalgia destra su turbe
statiche e degenerative del rachide con discopatia plurisegmentale. Dal
canto suo, sempre per la CM, il neurologo Dott. Bernasconi (rapporto del
29 ottobre 2008, doc. 14 CM) ha rilevato una sindrome lombo vertebrale
cronica senza deficit neurologici). A.________ è stato visitato dal Dott.
Keller, reumatologo, il 1° dicembre 2008 (doc. 17 CM), il quale ha rilevato
la sindrome lombo vertebrale con discrete alterazioni degenerative
plurisegmentali, tendenza alla somatizzazione, stato dopo meniscectomia
al ginocchio sinistro nel 2001 e nel 2007 e destro nel marzo 2007 con
residui dolori intermittenti, linfo-adenopatia cervicale di non chiara origine.
In merito a quest'ultimo riscontro, risulta che l'assicurato ha dovuto
essere ricoverato il 13 gennaio 2009 per neoplasia papillifera tiroidea con
secondarismi laterocervicali.
Sotto il profilo infortunistico, A.________ ha subito diversi incidenti
lavorativi nel corso della sua carriera lavorativa ed anche eventi non
legati al lavoro. Segnatamente si ricordano: un trauma alla gamba ed al
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ginocchio sinistro il 18 gennaio 2001 (operato, doc. 2 inc. inf.); una
contusione alla mano destra il 18 luglio 2001 (doc. 27 inc. inf.); una
contusione al braccio destro il 16 gennaio 2002 (doc. 29 inc. inf.); uno
strappo alla schiena l'8 aprile 2002 (doc. 30 inc. inf.); una lesione al
ginocchio destro il 28 agosto 2002 (doc. 34 inc. inf.); una
lesione/contrattura al collo il 23 aprile 2003 (incidente della circolazione;
doc. 37 inc. inf.). Quest'ultimo infortunio ha richiesto più accertamenti e
cure ed ha causato una sensibile incapacità di lavoro. Sono seguiti altri
eventi: il 9 novembre 2004 il nominato ha riportato escoriazioni in tutto il
corpo a causa di un incidente stradale alla guida di uno scooter (doc. 63
inc. inf.); l'8 giugno 2006 una lussazione alla spalla destra (doc. 68 inc.
inf.); il 16 agosto 2006 una frattura del mignolo della mano destra (doc.
63 inc. inf.); il 12 ottobre 2006 una lesione al pollice destro (inc. 80 inc.
inf.); il 19 marzo 2007 il cedimento del ginocchio destro (lacerazione
como-posteriore menisco mediale, doc. 89 inc. inf.); l'8 giugno 2007 uno
stiramento del ginocchio sinistro e riscontro nel contempo di un edema
midollare del condilo-femorale mediale e del plateau tibiale mediale
compatibile con un sindrome da sovraccarico/contusioni ossee (operato
al ginocchio sin. nel settembre 2007, doc. 109 e seg. inc. inf. ). Anche
quest'ultimo infortunio, con intervento chirurgico, ha causato una sensibile
incapacità di lavoro ed accertamenti specialistici (cfr. rapporto Dott. Frick,
chirurgo ortopedico, del 17/18 gennaio e 15 febbraio successivo 2008).
Peraltro, l'interessato si è opposto ad un nuovo intervento chirurgico al
ginocchio, per cui l'assicuratore infortuni ha sospeso la corresponsione di
prestazioni (doc. 164 inc. inf.). Il 2 giugno 2008 A.________ ha
denunciato all'assicuratore infortuni il blocco della schiena mentre stava
sollevando un oggetto (doc. 170 inc. inf.; v. anche decisione INSAI/SUVA
del 12 agosto 2008, doc. inf. 172).
C.
L'Ufficio AI cantonale ha preso atto dei due incarti menzionati. Con
decisione del 10 luglio 2009 (doc. 13), ha negato il diritto a provvedimenti
integrativi.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Billeter, medico dell'Ufficio
AI. Questi, nel suo rapporto del 17 settembre 2009 (doc. 18), ha proposto
di procedere ad una perizia pluridisciplinare.
L'assicurato è stato visitato il 7, l'11, il 14 e 17 dicembre 2009, nonché il
22 gennaio 2010, presso il Servizio d'accertamento medico
dell'assicurazione AI (SAM). L'assicurato è stato sottoposto a visite
specialistiche in oncologia (Dott. Spataro), reumatologia (Dott.
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Badaracco), psichiatria (Dott. Martignoni). Nella relazione conclusiva del
7 aprile 2010 i medici incaricati hanno sostanzialmente rilevato come
diagnosi invalidante: la sindrome lombospondilogena, stato dopo frattura
del pollice destro il 12 ottobre 2006, difficoltà funzionali spalla destra in
stato dopo asportazione di carcinoma papillare tiroide nel gennaio 2009;
come diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro: il carcinoma
papillare tiroideo di stadio pT3 pN1b, esiti di intervento d'asportazione,
esiti di radioterapia metabolica; sindrome da disadattamento con reazione
mista ansio-depressiva, esiti di meniscectomia artroscopia al ginocchio
destro nel 2007. I medici incaricati hanno ritenuto che nell'ambito del
precedente lavoro il paziente conserva una capacità del 40% sia per
limitazioni temporali che di rendimento. In ambito di attività sostitutive,
tramite provvedimenti professionali, che tengano conto di limiti
ergonomici, posture, porto pesi, marcia, pause, ecc. (misure di
motivazione ortopedica) il paziente è adatto ad un lavoro a tempo pieno
con rendimento ridotto del 10%, migliorabile (doc. 33).
Nel rapporto del 6 maggio 2010, il medico dell'Ufficio AI cantonale ha
preso atto ed ha condiviso il parere dei medici del SAM (doc. 37). Il 26
gennaio 2011 il medico si è di nuovo pronunciato su documentazione
proveniente dall'assicuratore infortuni che ha giudicato non rilevante (doc.
75). Sono pervenuti ad atti altri documenti, quali un verbale di pronto
soccorso del 19/21 febbraio 2011 per formazioni di cisti infiammatorie sul
volto con biopsia negativa per neoplasia (doc. 79).
Il 24 febbraio 2011, l'Ufficio AI ha effettuato il calcolo comparativo dei
redditi (cfr. doc. 11 incarto ricorso), riferendosi ai dati del 2009: reddito
precedente l'invalidità 57'313 franchi; reddito annuale posteriore
l'invalidità 61'244,39 franchi; riduzione 5% per motivi personali (per
attività leggera); riduzione secondo i pareri medici 10% (totale 15%). Ne
deriva un'invalidità dell'8,64%, arrotondata al 9% (cfr. calcolo esibito in
sede ricorsuale il 16 febbraio 2012, doc. 11 ric.).
D.
Con progetto di decisione del 1° marzo 2011, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di prestazioni (notificata al Patronato
ITAL di Mendrisio, regolare rappresentante; doc. 80). Parimenti, l'Ufficio
AI con nota del 2 marzo 2011 ha invitato l'interessato ad un incontro
informativo (collettivo) illustrante i provvedimenti di reinserimento
professionale (doc. 81), seduta alla quale il nominato si è presentato
(doc. 82).
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Con scritto del 30 marzo 2011, il Patronato ITAL ha presentato le
osservazioni al progetto di decisione (doc. 87) preannunciando l'invio di
una perizia del Dott. Heitmann, internista, Chiasso. L'incarto è stato
inviato al rappresentante dell'assicurato. Il 30 marzo/19 aprile 2011, il
Patronato ITAL ha inviato delle osservazioni completive, dove contesta il
progetto assunto. Ha allegato una perizia medica allestita dal Dott.
Heitmann il 13 aprile 2011. Nella stessa si ricordano gli esiti (post-
chirurgici) del tumore tiroideo causanti anche una grave disfunzione alla
spalla destra, la problematica lombo vertebrale, una sindrome ansio-
depressiva reattiva e la gonalgia destra. L'esperto di parte si esprime poi
sull'esigibilità del precedente lavoro (esclusa) ed afferma che il paziente
presenta anche una diminuzione della sua capacità anche in attività più
leggere (doc. 92).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Billeter, il quale, nel
rapporto del 22 aprile 2011, ha annotato che quanto descritto nel rapporto
SAM collima con quanto riportato dal Dott. Heitmann.
Mediante decisione dell'8 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
respinto la richiesta di prestazioni (doc. 99).
E.
Con il ricorso depositato l'8 luglio 2011, A.________, sempre
rappresentato dal Patronato ITAL, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, l'assegnazione "delle prestazioni dovute". Produce
documentazione già ad atti.
Nella sua risposta di causa del 6 ottobre 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Anche l'UAIE, nella risposta dell'11 ottobre 2011, propone la reiezione del
ricorso.
F.
Dopo aver preso atto di queste osservazioni, il Patronato ITAL, con scritto
dell'11 novembre 2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso.
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Pagina 6
G.
Con decisione incidentale del 15 novembre 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di 400 franchi corrispondente alle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato versato il 5 dicembre 2011.
H.
Lo scrivente Tribunale ha fatto pervenire dall'Ufficio AI cantonale il calcolo
comparativo dei redditi effettuato il 24 febbraio 2011 (doc. 11, inc.
ricorso). Parimenti, con lettera del 23 marzo 2012, ha invitato l'ex datore
di lavoro di A.________ a indicare a quanto sarebbe ammontato il salario
privo d'invalidità che il dipendente avrebbe percepito nel 2009.
L'interpellato ha risposto in data 2 aprile 2012, indicando quale salario
senza malattia, infortunio o invalidità, un importo di 62'564 franchi lordi
(doc. 12 e 13 incarto ricorso).
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2. Va precisato che nella specie l'Ufficio AI cantonale è competente per
trattare l'esame della richiesta di prestazioni, mentre l'autorità inferiore è
competente per notificare l'impugnata decisione (art. 40 cpv. 2
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
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Pagina 7
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 400 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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Pagina 8
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le
disposizioni relative alla 6a revisione della LAI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'8 giugno 2011, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3).
5.
5.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
5.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
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Pagina 9
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è
cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
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Pagina 10
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. A.________ ha lavorato, sin dal 1997, per una ditta della zona di
frontiera attiva nella fabbricazione di tubature in cemento ed altri materiali
in pietra artificiale. Il nominato, come si evince dal voluminoso incarto
INSAI/SUVA, è rimasto vittima, sin dal 2001, di numerosi infortuni di
piccola o media gravità. Questa catena di infortuni ha causato da poche
settimane a qualche mese di inabilità al lavoro e non è mai stata
all'origine di precedenti domande di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Salvo l'ultimo infortunio del 2 giugno 2008 (blocco
della schiena mentre sollevava un oggetto) in merito al quale
l'INSAI/SUVA ha negato prestazioni assicurative ed ha investito del caso
l'assicurazione contro le malattie. Da quest'ultima data, l'interessato non
ha più ripreso un'attività lucrativa.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
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Pagina 11
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Per quanto riguarda la diagnosi è lecito riferirsi a quanto esposto dai
medici del SAM. Nella loro relazione del 7 aprile 2010 hanno rilevato:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: sindrome
lombospondilogena cronica su osteocondrosi L4/5 senza neuro
compressione; stato dopo frattura intra-articolare della base della falange
prossimale del 1° dito della mano destra il 12 ottobre 2006 con guarigione
con diminuzione residua della mobilità articolare; difficoltà funzionali
residue per i movimenti della spalla destra sopra l'orizzontale in stato
dopo asportazione di un carcinoma papillare della tiroide nel gennaio
2009.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: carcinoma papillare
della ghiandola tiroidea, stadio pT3 pN1b: intervento di tiroidectomia
totale, svuotamento ricorrenziale a destra e svuotamento linfonodale
laterocervicale a destra nel gennaio 2009, radioterapia metabolica con
5,55 GBq di iodio-131 in data 23 febbraio 2009, successiva sostituzione
ormonale con ormoni tiroidei di sintesi, ultimo controllo specialistico nel
luglio 2009 senza indizi per una recidiva neoplastica. Sindrome da
disadattamento, reazione mista ansio-depressiva (F 43.22), stato dopo
meniscectomia artroscopia mediale al ginocchio sinistro nel 2001 e nel
2007, stato dopo meniscectomia artroscopica mediale al ginocchio destro
nel 2007, modico aumento della transaminasi ALAT di origine non
chiarita.
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Pagina 12
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino si è rimesso alle risultanze
mediche del SAM.
Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAI cantonale (in
casu un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un referto
di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale
federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge
attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se
si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a;
122 V 160 consid. 1c). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale
ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di
un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che
contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla
precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il
giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è
lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4).
9.2. Da una prima disanima generale del rapporto SAM di evince che
l'invalidità parziale del ricorrente è data, praticamente, per i soli motivi
ortopedici e l'incidenza sempre ortopedica/funzionale della spalla destra
quale esito di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale e
svuotamento linfonodale/laterocervicale destro in situ. Non sono date
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invece conseguenze debilitanti in ragione della patologia oncologica o
psichiatrica.
9.2.1. Il Dott. Badaracco (SAM), reumatologo, dopo un'ampia
dissertazione in merito all'eventuale e parziale possibilità che l'interessato
riprenda il suo precedente lavoro, discussione che ai fini della presente
vertenza non ha più ragion d'essere, si china sulle possibilità di
adattamento del paziente ad altro lavoro a lui consono. Egli giudica il
paziente in grado di svolgere un lavoro leggero che possa implicare
saltuariamente anche compiti mediamente pesanti e che permetta delle
regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti eccessivamente
ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco, eviti posizioni
statiche eccessivamente prolungate e permetta rispettivamente brevi
pause al bisogno per sgranchirsi e cambiare posizione, eviti movimenti
eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale e con l'arto superiore
destro sopra l'orizzontale. Con una tabella più precisa, il Dott. Badaracco
indica attività/movimenti/azioni che l'interessato non dovrà mai compiere:
sollevare pesi superiori ai 25 kg, effettuare lavori con attrezzi generici
pesanti; o attività da compiere di rado: sollevare pesi fra i 10 ed i 25 kg,
lavorare con attrezzi di peso medio, lavorare al disopra dell'altezza del
capo, lavorare continuamente in rotazione (del tronco), lavorare in
posizione permanentemente seduta/chinata o in piedi/chinata, Nell'ambito
di lavori rispettosi di queste condizioni, l'interessato è abile in misura del
cento per cento ma con rendimento ridotto del 10%.
9.2.2. Dal punto di vista psichiatrico (Dott. Martignoni) il paziente si è
presentato a due colloqui. L'esperto osserva dapprima che il nominato
non è mai stato sottoposto a cure specialistiche e che le note ansio-
depressive già presentate sono state seguite dal medico curante con
rifiuto da parte del paziente di assumere psicofarmaci. Nonostante la
diagnosi, non grave, menzionata, il paziente manifesta solo una certa
irrequietezza, una timia deflessa, apatia e ritiro sociale. Per il resto le sue
condizioni sono buone da quel punto di vista specialistico. Il quadro
psicopatologico attuale è da imputare alla problematica tumorale, ma non
causa alcuna invalidità. Peraltro, la prognosi psichiatrica è buona dal
momento che il paziente ha manifestato una franca volontà di
confrontarsi con il mondo lavorativo.
9.2.3. Sotto il profilo oncologico la situazione si è stabilizzata. I timori del
ricorrente di ripresa della patologia sono inconsistenti e ciò anche dopo la
data dell'impugnata decisione. L'esperto del SAM (Dott. Spataro) osserva
che la stessa diagnosi non comporta alcuna incidenza sulla capacità di
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lavoro dell'interessato persino nell'ultima attività svolta. Per quanto
riguarda le conseguenze operatorie, queste sono di carattere ortopedico
e sono state sopra esaminate. Egli dunque rinvia ad altri specialisti le
problematiche reumatologiche e psichiatriche dell'intervento subito e della
malattia in quanto tale. L'esperto esprime un parere favorevole sulla
prognosi oncologica e cita statistiche in merito. Determinante, nel
presente caso, a prescindere da eventuali classificazioni oncologiche
della malattia, è che attualmente, a distanza di 3 anni dall'intervento, non
si sono verificate né metastasi né recidive del male.
Per il resto, A.________ si presenta in buone condizioni generali di
salute.
10.
10.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAI cantonale, segnatamente dei medici del SAM, ritiene che
A.________, non avrebbe più potuto svolgere un'attività nel settore della
costruzione di materiale per l'edilizia, se non in misura sensibilmente
ridotta. A lui sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, a partire da
maggio/giugno 2009 (4 5 mesi dopo l'evento tumorale), attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non qualificate quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta privata;
custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere ecc. Queste attività
comportano comunque un rendimento ridotto del 10% ed inoltre devono
essere rispettose dei limiti di natura ortopedico/reumatologica sopra
indicati.
10.2. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate).
10.3. È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaio di produzione per l'edilizia. Si
può tuttavia ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la
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natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle
condizioni di salute del ricorrente non risulta necessario, rispettivamente
è di semplice realizzazione e ciò nonostante l'età. Questo Tribunale
osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativamente
ampio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) in diversi
settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono
necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.2. Nel 2009 il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a 62'564
franchi (cfr. attestazione della ditta datrice di lavoro del 2 aprile 2012, doc.
13 inc. di ricorso). Il calcolo effettuato dall'amministrazione il 24 febbraio
2011 e prodotto solo il 16 febbraio 2012 (cfr. incarto ricorso doc. 11)
ritiene un salario troppo basso (57'313 franchi), non documentato.
11.3. Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività indicizzate al 2009 comportano un salario medio
mensile di 4'907.39 franchi mensili, pari a 58'889 annuali (valori dell'UFS,
2008, indicizzato al 2009, tabella TA1, livello 4, uomini). Questo importo
deve essere adeguato secondo un orario settimanale di 41.6 medio
svizzero (della categoria), ciò che permette di ottenere 61'244.25 franchi.
11.4. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione, gode di un ampio margine d'apprezzamento che il
giudice può rivedere soli in casi eccezionali e motivati (DTF 137 V 71
consid. 5.2). Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la
riduzione massima è del 25%. Ora, questo collegio giudicante,
considerata l'età dell'assicurato nel 2009 (43 anni) e gli handicap noti,
opererà una deduzione del 5%, come ammesso dall'amministrazione. Ne
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consegue un introito annuale di 58'182 franchi (61'244,25 franchi – 5%).
Questo importo deve infine essere ridotto del 10% per tenere conto del
tasso d'invalidità medico-teorico. Ne consegue un introito teorico dopo
l'insorgenza di 52'363.85 franchi.
11.5. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 62'564 franchi ed un
introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 52'363.85 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 16.31%, tasso che non comporta
alcun riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1. Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato.
12.2. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Peraltro l'insorgente non è rappresentato.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con i doc. 12 e 13
dell'incarto TAF)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata, con i doc. 12 e 13
dell'incarto TAF)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: