B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3891/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello Spazio Schengen.
C-3891/2013
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Fatti:
A.
Il 29 maggio 2013 B._______, cittadina thailandese nata il … a …, ha
chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di novanta giorni per
poter rendere visita a A._______, cittadino svizzero nato il …, residente a
Losone. Quest'ultimo, si è dichiarato pronto a farsi carico di tutti i costi re-
lativi al sostentamento e all'alloggio dell'invitata, nonché alla stipulazione
di una polizza di assicurazione malattia durante il suo soggiorno.
Con decisione del 30 maggio 2013 la Rappresentanza svizzera a Ban-
gkok ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard
Schengen. Il 4 giugno seguente A._______ ha inoltrato opposizione
all'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM). L'autorità di prime
cure ha respinto l'opposizione con decisione del 26 giugno 2013.
B.
Il 9 luglio 2013 l'invitante, ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'auto-
rità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annullare la citata
decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata, non comprendendo
le motivazioni dell'UFM addotte a sostegno del rifiuto. L'interessato rileva
che i genitori dell'interessata sono proprietari di un'abitazione propria, la
stessa esercita un'attività lucrativa regolare e i documenti richiesti dalle
autorità elvetiche in particolare la stipulazione di un'assicurazione malattia
durante il soggiorno sono stati presentati.
C.
Con osservazioni del 12 settembre 2013 l'autorità di prime cure si è ricon-
fermata nelle proprie allegazioni di causa e ha chiesto al Tribunale di di-
chiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata.
Una copia de tale risposta è stata trasmessa per conoscenza al ricorren-
te.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha pre-
cedentemente inoltrato opposizione (cfr. scritto del 4 giugno 2013), ha il
diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella for-
ma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desidera-
no venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per
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un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legit-
timamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale
in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo
e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287; vedere anche sentenza del TAF
C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3). Come rilevato a giusto titolo
dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce
né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, co-
me gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stra-
nieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera auto-
nomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messag-
gio citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF
2009/27 consid. 3 e giurisprudenza citata).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rin-
via al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13 aprile 2006 pag. 1-32]).
L'art. 5 cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato con il Regola-
mento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010
modificante la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il
codice frontiere Schengen per quando riguarda la circolazione dei titolari
di visto per soggiorni di lunga durata, definisce le condizioni d'ingresso
per i cittadini di paesi terzi (GU L 85 del 31 marzo 2010). Questi devono
essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consen-
tano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e
b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di
mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento
[CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L
243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre non devono essere se-
gnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno
degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutato in modo particolare
la volontà del richiedente di lasciare gli Stati membri Schengen, prima
della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 codice dei visti).
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Ciò posto, le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art.
5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo la Thailandia, contemplata nel so-
pracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina thailandese, soggiace all'ob-
bligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
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certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle
supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i
dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine
della richiedente.
7.2 L'economia della Thailandia si caratterizza per il suo dinamismo, infat-
ti dopo aver sofferto la crisi economica mondiale nel 2008, la buona ge-
stione delle finanze pubbliche e l'avvento di investimenti esteri hanno
contribuito ad una crescita economica del 7,5% nel 2010. Sebbene le
inondazioni importanti nel 2011 abbiano impedito una crescita importante
ridotta allo 0,1%, nel 2012 essa è stata considerevole attestandosi al
4,5%, con un PIL di 377 miliardi (cfr sito web del Ministère des Affaires é-
trangères français, Thaïlandie,
pays/thailande/, aggiornato il 9 agosto 2013, consultato il 18 settembre
2013). Nonostante la calma apparente dopo le elezioni del 3 luglio 2011
sono possibili altri scontri violenti, manifestazioni, attentati e atti di sabo-
taggio, in particolare le forze di sicurezza thailandesi hanno segnalato il
rischio di attentati in tutto il paese e il 14 febbraio scorso a Bangkok alcu-
ne persone sono state ferite da cariche esplosive. Nelle città ma non solo
si segnalano relativamente spesso reati di scippi con moto e borseggi.
Inoltre la Thailandia è soggetta a pericoli naturali nello specifico il Paese
si trova in una zona sismica colpita oltre cha da terremoti da conseguenti
maremoti e tsunami (cfr. >
Consigli di viaggio > Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per:
Thailandia, ultimo aggiornamento: il 24 maggio 2013, consultato il 18 set-
tembre 2013).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica in Thailandia nonché delle differenze tra questo Paese e la Sviz-
zera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non con-
forme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere
contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione
a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o co-
noscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria,
come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di
persone che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro
Paese d'origine, come risulta dagli atti di causa. Ciononostante trarre del-
le conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese
d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente genera-
lizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali posso-
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no costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare
dalla Svizzera.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di
causa emerge che la richiedente – ventisettenne, nubile e senza prole –
svolge un'attività lucrativa presso la C._______ (Thailand) limited; tuttavia
il contratto di lavoro agli atti indica un periodo di prova di 119 giorni, a far
tempo dal 2 aprile 2013, dopo il quale l'interessata avrebbe dovuto essere
assunta permanentemente o il rapporto di lavoro avrebbe dovuto termi-
narsi. La valutazione menzionata avrebbe dovuto tenersi agli inizi del me-
se di agosto ma la ricorrente non ha allegato alcunché alla presente cau-
sa. Inoltre difficile credere che la dipendente possa assentarsi dalla pro-
pria attività lavorativa per 90 giorni durante il periodo di prova o subito
dopo essere stata assunta definitivamente. Ciò posto, il presente Tribuna-
le considera che non esistono legami professionali imprescindibili tra l'in-
vitata e il paese d'origine. Quanto alla situazione famigliare, il Tribunale ri-
leva che, secondo le allegazioni dell'interessata, in Thailandia risiedono
una sorella e i genitori, ovvero legami non sufficienti a garantire un ritorno
in patria.
A fronte di quanto sopra menzionato, considerato inoltre che B._______
non ha figli ed è nubile, il Tribunale ritiene che sussistono indizi sufficienti
che permettano di non escludere che l'interessata non abbia l'intenzione
di protrarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio
Schengen per trovare delle migliori condizioni di vita.
9.
Il presente tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni
per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 4, ed in
particolare non sono emersi motivi umanitari.
10.
10.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un ri-
schio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della
richiedente non può essere concesso.
10.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato - a giusto titolo -
che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno
a scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale
valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiara-
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zioni di garanzia formulate dall'invitante e ciò a prescindere dalla buona
fede di quest'ultimo. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non con-
forme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento
dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in
grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini sta-
biliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione
fornita dall'invitante, con la quale egli si porta garante per tutte le spese di
soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).
11.
Ne discende che l'UFM con decisione del 27 novembre 2012 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49
PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 29
luglio 2013.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione per informazione, Bellinzona
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: