B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3905/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 12 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione del 12 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
cittadino italiano A._______, nato il , che la sua domanda del 3 novembre
2011 volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizze-
ra per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pen-
sionabile (doc. 35);
con il ricorso depositato il 20 luglio 2012, A._______ ha chiesto l'annulla-
mento del summenzionato provvedimento amministrativo e il riconosci-
mento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 1 TAF);
l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 ottobre 2012, dopo aver
sottoposto l'incarto con il ricorso al proprio servizio medico (doc. 37), ha
proposto la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata decisione
(doc. 5 TAF);
dopo aver preso atto della risposta di causa dell'Autorità inferiore e di al-
tra documentazione di rilievo, A._______, con replica del 28 novembre
2012 (doc. 8 TAF) ha ribadito l'intenzione di mantenere il ricorso;
in esito a decisione incidentale del 6 dicembre 2012, A._______ ha prov-
veduto, in data 4 gennaio 2013, a formulare una domanda di esenzione
dall'anticipo delle spese processuali (doc. 11 TAF);
successivamente, l'interessato ha compilato il formulario di domanda di
"gratuito patrocinio" ed ha fornito documentazione a sostegno della sua
domanda di cui sopra (doc. 16 TAF);
dopo un primo esame sommario delle vertenza, questo Tribunale di prima
istanza ha constatato che, verosimilmente, il calcolo comparativo dei red-
diti effettuato dall'Ufficio AI il 20 aprile 2012 (doc. 28) era fondato su un
questionario del datore di lavoro non aggiornato (compilato il 23 febbraio
2012, doc. 10) e non su quello "rettificativo" compilato dal datore di lavoro
il 26 marzo 2012 (doc. 26, 27);
con scritto del 15 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale ha re-
so attento l'UAIE di questa circostanza e l'ha invitato a esprimersi in meri-
to (doc. 18 TAF);
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nella risposta del 18 aprile 2013, l'UAIE ha comunicato di aver effettuato
una nuova valutazione dell'invalidità (calcolo) in base alla quale risulta
che A._______ presenta una perdita di guadagno del 44,65% (arrotonda-
to al 45%; doc. 39);
con scritto del 18 aprile 2013 l'Ufficio AI propone quindi l'ammissione par-
ziale del ricorso ed il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2012 (doc. 19
TAF);
trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scriven-
te Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 24 aprile 2013, ha
invitato la parte ricorrente ad esprimersi in merito alle osservazioni dell'Uf-
ficio AI e, più specificatamente, a indicare se intendesse o meno aderire
alla proposta dell'autorità inferiore (doc. 20 TAF);
con la risposta del 3 maggio 2013 (doc. 21 TAF), A._______ ha manife-
stato la sua intenzione di aderire alla proposta dell'Autorità inferiore, ossia
il riconoscimento del diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° maggio 2012, riser-
vandosi il diritto di intraprendere i passi necessari qualora le sue condi-
zioni di salute peggiorassero;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
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il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
ora, con scritto del 18 aprile 2013, l'autorità inferiore ha proposto di acco-
gliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto
ad quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° mag-
gio 2012 (versamento);
la parte ricorrente, dopo aver preso atto di questo scritto, ha manifestato il
3 maggio 2013 in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta,
il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo;
alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione;
il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che a A._______ va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012;
non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione da queste
diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
in sede di ricorso, l'interessato ha agito da solo senza essere rappresen-
tato;
non sono quindi riconosciute indennità per spese ripetibili;
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. xxxx; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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