Corte II I
C-3917/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Eduard Achermann,
cancelliera Paola Carcano.
S._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3917/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 24 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha
comunicato a S._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua
domanda presentata il 29 marzo 2004, volta ad ottenere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per
carenza d'invalidità di grado pensionabile,
che, con ricorso del 4 giugno 2007 consegnato alla posta il medesimo
giorno, S._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce: una
relazione ortopedica del 4 giugno 2007, una decisione del 19
novembre 1999 della Commissione medica di prima istanza
dell'Azienda Sanitaria Locale no. 1 di Venosa (PZ) giusta la quale
l'assicurato è invalido al 55%, un referto di un esame EMG-ENG del
19 maggio 2006, un certificato medico ed una prescrizione medica del
24 settembre 2006 del Dott. A._______, un certificato medico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 21 febbraio
2007 oltre ad un certificato medico ed una prescrizione medica del 1°
aprile 2007 del Dott. A._______,
che, chiamata a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha
sottoposto l'incarto al Dott. S._______ del proprio servizio medico, il
quale, nella sua relazione medica del 3 dicembre 2007, ha posto in
evidenza la necessità di completare l'istruttoria acquisendo agli atti
una nuova perizia medica su modello 213 oltre ad un M8,
che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6
dicembre 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 12 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze
di ricusa,
che, in data 14 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
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dell'amministrazione,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. S._______,
nella sua relazione medica del 3 dicembre 2007,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 24 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. ________),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui
agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in
possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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