B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3917/2012
S e n t e n z a d e l 6 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
Contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen,
concernente B._______.
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Fatti:
A.
Il 24 aprile 2012 B._______ (in seguito B._______), cittadina della Re-
pubblica dominicana nata il …, e residente nella città di Mao – Valverde,
ha chiesto il rilascio di un visto Schengen della durata di tre mesi al fine di
poter rendere visita, nel Cantone Grigioni, al fidanzato A._______.
Quest'ultimo si è dichiarato pronto a farsi carico di tutti i costi relativi al
sostentamento e all'alloggio dell'invitata.
Con decisione dell'8 maggio 2012 la Rappresentanza svizzera a Santo
Domingo ha emanato una decisione negativa mediante modulo standard
Schengen.
B.
Il 14 maggio 2012 l'invitante ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale
della migrazione (in seguito UFM), il quale il 20 giugno successivo ha
chiesto alle autorità del Cantone Grigioni di chiarire la fattispecie con
quest'ultimo, segnatamente la sua situazione finanziaria. Con scritto del 4
luglio 2012 l'autorità cantonale ha quindi trasmesso all'UFM il proprio
preavviso positivo al rilascio dell'autorizzazione d'entrata per B._______,
come pure la "Verpfichtungserklärung" con cui A._______ si impegnava
con l'importo di fr. 30'000.- a garantire tutte le spese necessarie durante il
soggiorno della stessa, in particolare spese di vitto, alloggio, malattia e ri-
torno in patria.
C.
In data 17 luglio 2012, l'UFM ha confermato il rifiuto di concedere l'auto-
rizzazione d'entrata nello spazio Schengen siccome la situazione perso-
nale dell'interessata (giovane, nubile, disoccupata e senza prova atte-
stante una qualsivoglia entrata finanziaria) e le condizioni socioeconomi-
che prevalenti nella Repubblica Dominicana non permettevano di ritenere
la partenza al termine del soggiorno sufficientemente garantita, non es-
sendo possibile escludere che la richiedente desideri protrarre il soggior-
no nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che cono-
sce in patria. L'autorità di prime cure ha pure sottolineato che sebbene
l'invitata sia madre di una figlia in giovane età, ciò non è atto a comprova-
re il ritorno della stessa in patria: infatti l'esperienza dimostra che, non ra-
ramente e una volta ottenuti i visti necessari, lo straniero tenti di farsi rag-
giungere dai propri famigliari rimasti in patria.
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D.
Il 23 luglio 2012 l'invitante, A._______, ha inoltrato ricorso contro la deci-
sione dell'autorità di prime cure, chiedendo al presente Tribunale di annul-
lare la citata decisione e di accogliere la richiesta di visto d'entrata.
Egli ha indicato che il criterio della situazione economica della fidanzata
non é pertinente, nella misura in cui durante il soggiorno in Svizzera le
spese saranno a proprio carico. Inoltre A._______ censura le motivazioni
addotte dall'autorità di prime cure a fondamento della decisione segnata-
mente, la giovane età dell'invitata per viaggiare all'estero e l'essere mai
uscita dal proprio Paese. Infine il ricorrente contesta l'assenza di una ga-
ranzia al rimpatrio, nella misura in cui egli avrebbe fornito la "propria paro-
la sottoscritta", sottolineando perdipiù di aver sempre rispettato le leggi
dello Stato, e di mai aver avuto problemi economici e legali.
E.
Con risposta del 20 settembre 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di
dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata. L'UFM ha infatti ribadito quanto già espresso nella
propria decisione, rilevando - in maniera generale - che le argomentazioni
addotte in sede di ricorso non consentono di modificare l'apprezzamento
della fattispecie.
F.
Benché A._______ sia stato invitato a prendere posizione in merito alla
risposta dell'autorità di prime cure, egli non vi ha dato alcun seguito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva
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(cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accer-
tamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza
2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II
215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desidera-
no venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per
un soggiorno di lunga durata. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità in-
feriore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto
d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo
territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in
accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF
2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e DTAF 2009/27 consid. 3 e
giurisprudenza citata).
4.
Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre
mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008
concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rin-
via al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche
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(codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
cpv. 1 del codice frontiere Schengen, modificato dal regolamento (UE) n.
265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, de-
finisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono
essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consen-
tano di attraversare la frontiera e se richiesto di un visto valido, salvo che
siano in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni
di lunga durata in corso di validità (lett. a e b), nonché giustificare lo sco-
po e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti
(lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un co-
dice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre
2009, pag. 1-58]). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'in-
formazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere
considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la sa-
lute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d
ed e).
Ciò posto le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen
corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interes-
sato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato
per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi interna-
zionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c
Codice frontiere Schengen).
5.
L'art. 5 cpv. 2 LStr esige inoltre dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo sog-
giorno. Questa condizione di diritto nazionale, non rappresenta un'esi-
genza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiara-
zione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno
sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni
consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni
diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 di-
cembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valuta-
to il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giu-
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risprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in me-
rito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo la Repubblica di Santo Domingo,
contemplata nel sopracitato allegato I, l'invitata, quale cittadina dominica-
na, soggiace all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudi-
care un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo
certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle
supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i
dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine
della richiedente.
7.2 L'economia della Repubblica dominicana si è rapidamente ripresa a
partire dall'agosto 2004, nonostante la difficile crisi causata dal tracollo fi-
nanziario delle tre più grandi banche d'affari avvenuto nel 2003. Infatti
negli ultimi anni si è assistito ad una crescita media annuale del 7% e,
sebbene essa sia tendenzialmente diminuita a causa dell'indebolimento
generale dell'economia mondiale, nel 2011 è comunque stata pari al 4%
(cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco,
, Länder, Reisen und Sicherheit > alle
Länder A – Z > Dominikanische Republik > Wirtschaft, ultimo aggiorna-
mento: ottobre 2012, visitato il 2 gennaio 2013). È stato inoltre constatato
un aumento del tasso di criminalità, in particolare la commissione di reati
perlopiù contro il patrimonio che degradano talvolta in atti di violenza (cfr.
> Consigli di viaggio > Desti-
nazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica dominicana, ulti-
mo aggiornamento: il 29 agosto 2011, visitato il 2 gennaio 2013).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nella Repubblica dominicana nonché delle differenze tra questo
Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di
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un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente eleva-
to, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che
la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allor-
quando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la
pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più
elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami
famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciononostante trarre del-
le conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese
d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente genera-
lizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali posso-
no costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare
dalla Svizzera.
8.
Per quanto riguarda i legami esistenti nel Paese d'origine, dagli atti di
causa risulta che la richiedente – ventunenne e celibe – è madre di una
figlia in tenere età che verrebbe accudita dai propri genitori durante il po-
stulato soggiorno in Svizzera (cfr. ricorso del 23 luglio 2012, pag. 1). Inol-
tre non emerge che l'invitata abbia un'attività lavorativa in Patria, sia essa
duratura o saltuaria. Infine non emerge nemmeno che la stessa stia se-
guendo un percorso formativo che richieda una presenza regolare nel
proprio Paese.
Ciò posto il presente Tribunale considera che non esistono legami pro-
fessionali o formativi imprescindibili tra l'invitata e il proprio paese. Quanto
alla propria situazione famigliare l'esistenza di una figlia che, come dichia-
rato, sarebbe accudita dai propri genitori, non esclude la possibilità di pro-
trarre il proprio soggiorno in Svizzera rispettivamente nello spazio Schen-
gen per trovare delle migliori condizioni di vita dapprima per sé stessa ed
in seguito per la figlia.
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Pagina 8
9.
9.1 Da quanto precede il Tribunale costata che si è in presenza di un ri-
schio migratorio elevato e che pertanto il rilascio del visto a favore della
richiedente non può essere concesso.
9.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dalla spazio Schengen entro i
termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garan-
tita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata nean-
che dalle ripetute dichiarazioni di garanzia formulata da A._______. A
questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante,
qui ricorrente, non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio
di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile
comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo
quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la
dichiarazione fornita dall'invitante con la quale egli si porta garante per
tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire alla richiedente di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 17 luglio 2012 non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non é inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 20
agosto 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarto di ritorno)
– Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile dei Grigioni, Coira (per
informazione)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: