Corte II I
C-39/2006
{T 0/2}
Sentenza del 18 marzo 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf (presidente della
camera),
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
patrocinato dall'Avv. Deborah SOLCÀ,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-39/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il..., è giunto in Svizzera in data 30
novembre 1968, ottenendo dapprima un permesso di dimora per
stagionali, alla fine del 1974 un permesso di dimora annuale e dal 18
settembre 1991 un permesso di domicilio.
Il 26 gennaio 1970 egli è convolato a nozze con una connazionale.
Dalla loro unione sono nati due figli, affidati alla madre al momento
della separazione tra i coniugi intervenuta nel 1982.
A decorrere dal 1983, l'interessato intrattiene una relazione con una
cittadina elvetica, dalla quale ha avuto altri due figli.
B.
Nel corso del suo soggiorno in Svizzera, A._______ è stato oggetto
delle condanne penali e delle misure seguenti:
- il 27 novembre 1985, l'Amtsstatthalteramt Sursee l'ha condannato al
pagamento di una multa di Fr. 100.- per danni materiali;
- il 30 agosto 1994, il Richteramt di Thal-Gäu ha condannato
l'interessato a 6 settimane di detenzione, sospese condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, per sottrazione di contributi ACS dei
dipendenti e truffa;
- il 25 aprile 1996, una pena di 10 mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, è stata
pronunciata nei suoi confronti dal Kriminalgericht del Canton Lucerna,
in quanto ritenuto colpevole di truffa per mestiere, ripetuta falsità in
documenti, tentata falsificazione di documenti e sottrazioni di cose
requisite o sequestrate. A seguito di tale condanna, in data 29 agosto
1996, l'autorità cantonale competente in materia di polizia degli
stranieri del Canton Ticino ha ammonito formalmente l'interessato,
rendendolo edotto che in caso di recidiva o di comportamento
scorretto sarebbe stata emessa nei suoi confronti una misura
amministrativa;
- il 27 ottobre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Canton Ticino (SPI) ha pronunciato nei suoi confronti un secondo
ammonimento per inottemperanza all'obbligo di versare gli alimenti per
i figli nati dalla sua seconda relazione, informandolo che in caso di
recidiva o di comportamento scorretto si sarebbe proceduto alla sua
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espulsione dal territorio svizzero o al rimpatrio ;
- il 20 marzo 2000, il Ministero Pubblico del canton Ticino l'ha
condannato alla pena di 3 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuto
colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento
giudiziale;
- il 1° gennaio 2003, l'Amtsstatthalteramt Sursee gli ha infine inflitto
una multa di Fr. 700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, per infrazione alle norme sulla circolazione stradale
(eccesso di velocità).
C.
Con decisione del 14 luglio 2000, la SPI ha pronunciato il rimpatrio di
A._______, ritenendo come la sua condotta in generale ed i suoi atti
permettessero di concludere che egli non vuole o non è capace di
adattarsi all'ordinamento del Paese che lo ospita (cfr. art. 10 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente il domicilio e la
dimora degli stranieri [vLDDS del 1931, CS 1 117]).
Statuendo su ricorso, interposto dall'interessato in data 11 settembre
2000 per il tramite del suo patrocinatore, il 29 novembre seguente il
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino ha ritenuto il
gravame irricevibile, in quanto intempestivo.
Un successivo ricorso presentato il 19 dicembre 2000 da A._______
avverso la precitata risoluzione è stato respinto in data 12 febbraio
2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. A seguito di
questa decisione, la SPI ha impartito all'interessato un termine al 31
maggio 2001 per lasciare la Svizzera. Egli ha effettivamente
abbandonato il suolo elvetico in data 15 giugno 2001.
D.
Con decisione del 3 dicembre 2004, il Ministero Pubblico della
Confederazione, emergendo nel quadro di indagini preliminari di
polizia concreti elementi a sostegno dell'ipotesi che A._______ avesse
portato a termine traffici illeciti di armi a favore di organizzazioni
criminali, ha esteso anche a quest'ultimo le inchieste di polizia.
Nel corso di una perquisizione effettuata in data 13 gennaio 2005
presso un'abitazione di B._______, affittata dall'interessato sotto false
generalità, la polizia federale ha rinvenuto una pistola ed un vecchio
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fucile, di cui egli ha riconosciuto essere proprietario. Interrogato dalle
autorità federali di polizia, A._______ ha dichiarato di aver venduto nel
periodo dal 1991 al suo rimpatrio nel 2001, circa 70/100 armi in Ticino,
ed altre 41 in C._______, sua regione d'origine (cfr. interrogatori del
14 gennaio 2005, 22 marzo 2005 e 15 aprile 2005).
E.
Con decisione del 17 maggio 2005, notificata il 23 maggio seguente,
l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in
Svizzera valido fino al 16 maggio 2010 e motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo
comportamento e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici (infrazione alla
LF sulle armi, precedenti in Svizzera)."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
F.
In data 16 giugno 2005, agendo per il tramite del suo nuovo
patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione.
A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato che
a suo carico era stata aperta solamente un'inchiesta preliminare,
peraltro neppure trasmessa al giudice istruttore e che quindi, in
assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato ed in virtù del
principio “in dubio pro reo”, non era possibile considerarlo colpevole e
quindi straniero indesiderabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 vLDDS. Il
ricorrente ha inoltre asserito di aver vissuto per 40 anni, senza aver
avuto problemi di sorta né con la giustizia, né con i datori di lavori in
Svizzera, paese in cui risiedono due dei suoi figli al quale è molto
legato e tutte le sue amicizie, di modo che il divieto d'entrata
pronunciato nei suoi confronti risulta lesivo del principio della
proporzionalità.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 20 settembre 2005, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prima cure ha in particolare rilevato che A._______ aveva
interessato più volte e sull'arco di parecchi anni le autorità giudiziarie
svizzere e che recentemente egli era stato coinvolto in una vicenda
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riguardante l'acquisto e la vendita d'armi, di modo che esso costituiva
une minaccia per l'ordine pubblico elvetico. Il succitato ufficio ha poi
sottolineato il fatto che, in virtù del principio della separazione dei
poteri, l'autorità amministrativa poteva decidere indipendentemente
dalle considerazioni del giudice penale. L'UFM ha infine affermato di
aver debitamente tenuto conto dei legami del ricorrente con la
Svizzera limitando a cinque anni la durata del provvedimento adottato.
H.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente non ha reagito.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF.
I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato
o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono
trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS del 1931, CS 1 117)
conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo
allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione quali, in particolare, in
virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la
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procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), l'ordinanza
d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vODDS del 1949, RU 1949 I 233),
l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la
notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194) e l'ordinanza del 6
ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La decisione
impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per la
valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve quindi riferire alla
vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 vLDDS, come pure
alle corrispondenti disposizioni d'applicazione.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto
di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
vLDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà
varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha
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emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase vLDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 vLDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la
cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni
all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 63.1 consid. 12a e
riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza
il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
5.
L'art. 13 vLDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno
1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione
delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art.
1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella
valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche
delle disposizioni dell'ALC.
5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo,
questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere
definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC,
combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II
1 consid. 3.6.1.).
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le
limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono
essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della
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pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che
l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia
potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse
fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176
consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale
2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le
sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac.
1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96,
Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
5.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
e il fatto di fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura
preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3
par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Le autorità nazionali devono
procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli
interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non
coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle
condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in
considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate
lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine
pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola
condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e
7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005
consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore,
67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti
27-28; Calfa, punto 24).
5.4 Tuttavia l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la
persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove
infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il
rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale
provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio
della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in
realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad
un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della
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fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene
giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che
potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di
compromettere un interesse della collettività particolarmente
importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di
un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato
consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8
novembre 2007).
6.
Dagli atti di causa risulta che A._______ ha riconosciuto aver
acquistato circa 140 armi, verosimilmente tutte illegalmente destinate
all'estero, per la maggior parte pistole e fucili con relativa munizione,
che sono state vendute a persone provenienti dall'Italia (le quali
risultano essere legate ad organizzazioni criminali italiane) e, in
qualche caso, dallo stesso trasportate e rivendute nella vicina Penisola
(cfr. stralci dei verbali di interrogatorio del ricorrente del 14 gennaio
2005, 22 marzo 2005 e 15 aprile 2005).
6.1 Nel suo gravame del 16 giugno 2005, il ricorrente ha dichiarato
che a suo carico era stata aperta unicamente un'inchiesta preliminare
e che quindi, in assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato
ed in virtù del principio “in dubio pro reo”, non era possibile considerarlo
uno straniero indesiderabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 vLDDS.
Il principio della presunzione di innocenza (“in dubio pro reo”), garantito
dall'art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché dall'art. 6 cifra 2
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), trova
applicazione unicamente nel diritto penale. Il divieto d'entrata in
oggetto, al contrario, non costituisce una sanzione di carattere penale,
ma bensì una misura preventiva di polizia (cfr. DTF 129 IV 246 consid.
3.2, sentenze del Tribunale amministrativo federale C-88/2006 del 13
giugno 2007 consid. 5.1; C-103/2006 dell'8 agosto 2007 consid. 5.1 e
riferimenti ivi citati). L'emanazione di una misura di divieto d'entrata in
Svizzera malgrado l'assenza di una decisione cresciuta in giudicato
non configura quindi una violazione del principio della presunzione di
innocenza ancorato nella Costituzione.
A questo titolo giova inoltre rilevare che, a norma di una consolidata
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prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti
sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa,
basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata
a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte
dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore
federale (cfr. DTF 131 II 352 consid 4.3.2. e giurisprudenza ivi citata).
Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli
interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti,
essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla
Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e
opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere
in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro
l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi
citata).
L'argomentazione sollevata dal ricorrente in merito alla presunta
violazione del principio “in dubio pro reo” non può pertanto essere presa
in considerazione.
6.2 A._______ ha riconosciuto di avere venduto un'ingente quantità di
armi (circa 140), sia in Ticino che in C._______, a persone che
l'inchiesta ha dimostrato essere collegate ad organizzazioni criminali
italiane (cfr. stralci dei verbali di interrogatorio del ricorrente del 14
gennaio 2005, 22 marzo 2005 e 15 aprile 2005), violando di
conseguenza la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni (LArm, RS 514.54).
Gli atti illeciti riconosciuti dal ricorrente riguardano crimini
particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352
consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22
maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri
dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS
142.203], pag. 77). Le persone coinvolte in questo tipo di traffici
devono pertanto attendersi all'adozione di misure di allontanamento o
di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la
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collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di armi.
A._______ ha dichiarato di aver venduto illegalmente un ingente
numero di armi (circa 140) per un lasso di tempo alquanto prolungato
(per tutti gli anni novanta). Nel corso di una perquisizione effettuata in
data 13 gennaio 2005 presso un'abitazione di B._______, affittata dal
ricorrente sotto false generalità, la polizia federale ha inoltre rinvenuto
una pistola, un vecchio fucile e della munizione, di cui l'interessato ha
riconosciuto essere proprietario. Egli ha quindi reiterato il suo
comportamento delittuoso per un lungo periodo e perfino
posteriormente al suo rimpatrio confermato su ricorso dal Tribunale
amministrativo del canton Ticino il 12 febbraio 2001. Alla luce di
quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a tutt'oggi di una
minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato, tali da
giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione di
nuove attività delittuose in relazione con la menzionata legislazione.
L'autorità di prime cure ha dunque applicato in modo appropriato i
principi della regolamentazione comunitaria e della giurisprudenza
della CGCE concernente la gravità, la realtà e l'attualità della minaccia
che il ricorrente rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici.
Pertanto, tenuto conto degli interessi pubblici fondamentali in gioco, il
Tribunale ritiene che il provvedimento emanato dall'autorità intimata
sia giustificato anche ai sensi delle disposizioni dell'ALC.
6.3 Di transenna si rileva che, contrariamente a quanto da esso
sostenuto nel suo ricorso del 16 giugno 2005, l'interessato ha avuto
dei problemi con la giustizia durante la sua lunga permanenza sul
territorio della Confederazione. Egli è stato infatti condannato a
diverse riprese, seppur per reati di lieve entità, dalle competenti
autorità elvetiche tra il 1985 ed il 2003.
In conclusione, sebbene il procedimento penale aperto nei confronti di
A._______ sia tutt'ora in corso, tenuto conto di quanto esposto, si deve
ritenere che il ricorrente costituisce una minaccia per la sicurezza
sufficientemente reale, attuale e grave, tale da giustificare una misura
di allontanamento ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I ALC. Esiste
pertanto un interesse pubblico preponderante di carattere conservativo
al mantenimento del divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti.
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7. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, fissata a cinque anni
dall'autorità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
7.1 Al momento di pronunciare un divieto d'entrata, l'autorità
amministrativa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo per
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (cfr. DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c;
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 Nella fattispecie gli atti illeciti di cui A._______ ha espressamente
riconosciuto essere colpevole costituiscono dei crimini particolarmente
pericolosi per l'ordine pubblico e riguardano beni giuridici
estremamente sensibili.
Quo alla situazione personale, i legami del ricorrente con la Svizzera
devono essere relativizzati. Egli ha certo vissuto sul territorio della
Confederazione tra il 1968 ed il 2001, quindi per oltre 30 anni, ma è
stato allontanato dalla Svizzera nell'estate del 2001 a seguito del suo
comportamento riprovevole. Per quanto attiene le sue relazioni
familiari, l'interessato con il suo comportamento, in particolare con
l'inottemperanza all'obbligo di versare gli alimenti per i due figli nati
dalla sua seconda relazione, ha dimostrato che questi legami non
sono così stretti come da esso sostenuto.
Dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta
valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il
divieto d'entrata di cinque anni è adeguato alle circostanze del caso
concreto (art. 49 lett. c PA).
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C-39/2006
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 17 maggio 2005 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
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C-39/2006
2.
Le spese processuali, di Fr. 600.-. sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 16
agosto 2005.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 1 981 363 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
– i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione:
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