B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-392/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Francesco Parrino: giudice unico
Dario Croci Torti: cancelliere
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione facoltativa, decisione su opposizione del 22
dicembre 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero residente in Italia, nato il , ha aderito a par-
tire dal 1° gennaio 1967 all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (doc. 1, 2).
B.
In data 8 marzo 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
constatato che il nominato non aveva ancora fornito la dichiarazione dei
redditi/sostanza ed i giustificativi per accertare la tassazione contributiva
del 2010 e lo invitava a provvedere entro 30 giorni (doc. 196).
L'interpellato non ha dato seguito a tale invito per cui in data 13 settembre
2011 la CSC ha proceduto ad una tassazione d'ufficio (doc. 200 = doc.
241), aumentando del 30% la precedente tassazione del 2009, che era
stata calcolata in base ad un reddito di 7'600 franchi (doc. 194), ottenen-
do quindi un nuovo reddito sottoposto a tassazione di 9'800 franchi (con-
tributi in totale di 1'008.40 franchi).
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento
con atto datato 6 ottobre 2011 (doc. 243), chiedendo un ricalcolo del red-
dito imponibile (e dei conseguenti contributi) sulla base di un reddito
complessivo di 9'644 Euro. Produce documentazione giustificativa.
Con lettera dell'8 novembre 2011, la CSC ha fatto presente che con i dati
da lui esibiti, il reddito accertato ammonterebbe a 11'500 franchi (invece
di 9'800 franchi), per cui i contributi aumenterebbero a 1'183.35 franchi
(invece di 1'008,40 franchi). La Cassa ha quindi offerto all'interessato la
possibilità di ritirare l'opposizione pur precisando che anche se l'opposi-
zione fosse stata ritirata, al momento in cui la decisione entrerà in forza,
la Cassa avrebbe potuto, se opportuno, rivederla nel senso esposto (doc.
248).
L'interpellato non ha risposto a tale scritto. Mediante nuova decisione su
opposizione del 20 dicembre 2011, la CSC ha fissato i contributi in
1'183.35 franchi sulla scorta di un reddito accertato di 11'500 franchi (doc.
258). Questa decisione è stata accompagnata da una lettera del 22 di-
cembre 2011 (doc. 260).
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C.
Con il ricorso depositato il 16 gennaio 2012, A._______ fa presente che il
reddito complessivo da lui realizzato è di 9'644 Euro. Produce documenti
fiscali italiani in parte già ad atti. Spiega di come lui sia contitolare con
partecipazione al 30% di una società in accomandita semplice che ha
conseguito un reddito netto nel 2010 di 29'448 Euro. Chiede il ricalcolo di
quanto dovuto in quanto i contributi dovuti sono particolarmente gravosi e
impossibili da corrispondere.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 febbraio 2012, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa spiegando che ad A._______ è stata offerta la
possibilità di ritirare l'opposizione da lui formulata il 6 ottobre 2011 contro
la decisione iniziale del 13 settembre 2011. La nuova decisione rettificati-
va scaturisce dai dati da lui forniti.
E.
Con ordinanza del 6 marzo 2012, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato A._______ a volersi pronunciare in merito alle osservazioni ricor-
suali della CSC, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'in-
terpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In
particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF confor-
memente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
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LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1°
gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961
concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica del
16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili so-
no quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti giuridicamente
rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
4.
4.1 Nelle specie l'insorgente contesta la tassazione emanata il 22 dicem-
bre 2011. Questa fa seguito ad una lettera dell'8 novembre 2011, median-
te la quale, nell'ambito della procedura d'opposizione, si avvisava l'oppo-
nente, sulla scorta dei documenti da lui esibiti in quella sede, che l'ammi-
nistrazione si vedeva nell'obbligo di ricalcolare i contributi dovuti sulla
scorta dei nuovi dati e non più d'ufficio come la decisione originale del 13
settembre 2011.
4.2
4.2.1 Va qui rilevato, sebbene non costituisca la materia del contendere,
che la CSC ha applicato con lettera dell'8 novembre 2011 la procedura
della "reformatio in pejus" in modo regolare. Secondo l'art. 12 dell'ordi-
nanza sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali dell'11 set-
tembre 2002 (OPGA, RS 830.11), l'assicuratore non è vincolato alle con-
clusioni dell'opponente e può modificare la decisione a favore o a sfavore
di questi; tuttavia, se intende modificare la decisione a sfavore dell'oppo-
nente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione (art. 12
cpv. 2 OPGA).
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4.2.2 Nella specie, la lettera dell'8 novembre 2011 rispetta queste dispo-
sizioni legali, concede all'opponente un adeguato termine per rispondere
e/o ritirare l'opposizione del 6 ottobre 2011 ed è stata inviata per racco-
mandata. L'interpellato non ha risposto a tale scritto. La CSC era dunque
in diritto di emanare una decisione su opposizione conformemente ai dati
forniti dall'assicurato in sede d'opposizione e rinunciare quindi ad un tas-
sazione d'ufficio.
4.3
4.3.1 Ora, se si esamina la decisione su opposizione del 22 dicembre
2011, alle luce delle obiezioni espresse in sede di ricorso, non si può che
constatare come, anche in questo caso, la soluzione adottata dalla CSC
è leggermente più favorevole di quella proposta dal ricorrente. Infatti,
A._______ ammette che dalla società in accomandita semplice, di cui egli
è partecipe al 30%, ha percepito un compenso di 8'834 Euro (30% di
29'448). Il ricorrente avanza invece un reddito complessivo di 9'644 Euro
riferendosi al rigo RN1 della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2011
(periodo d'imposta 2010; doc. 225). Questo importo non risulta ben speci-
ficato, per cui è da ritenere quello precedente, peraltro più favorevole per
l'interessato.
4.3.2 Ora, correttamente, la CSC ha proceduto al calcolo del reddito im-
ponibile nel seguente modo:
- ha convertito il reddito di 8'834 Euro al cambio medio Euro/Franco di
1.3169, ottenendo un importo di 11'633 franchi;
- secondo gli art. 9 LAVS, 18 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101) e
14 cpv. 2 OAF, occorre dedurre da tale importo un interesse del 2% del
capitale investito: il capitale da lui investito corrisponde a 3'098 Euro che
è il 30% del capitale complessivo della società in accomandita semplice
(10'329 Euro; doc. 235), ossia (stesso cambio) 4'080 franchi; il 2% di
questo importo corrisponde a 81.60 franchi; da 11'633 franchi occorre
dunque dedurre 81.60 franchi;
- il risultato di 1'551,40 franchi arrotondato ad 11'500 franchi corrisponde
al reddito di tassazione.
4.3.3 I relativi contributi consistono in franchi 1'127 (9.8%, art. 13b OAF; )
ai quali devono essere aggiunti gli oneri amministrativi del 5% (art. 18°
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OAF), ossia 56.35, il che comporta un dare contributivo AVS/AI per il
2010 di 1'183.35 franchi.
5.
5.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione su opposizione confermata.
5.2 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico (art. 85bis cpv. 3 LAVS).
5.3 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si as-
segnano indennità per le spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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