Corte II I
C-3929/2009
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D e c i s i o n e d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, giudice unico,
Dario Croci Torti, cancelliere.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luca Trisconi,
via S. Balestra 17, casella postale 5269, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
SUVA,
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Sicurezza delle installazioni (decisione del
19 maggio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3929/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in data 19 maggio 2009, la SUVA ha emanato una decisione
concernente i requisiti di sicurezza che A._______ deve rispettare per
la sua macchina etichettatrice B.______,
che, in data 17 giugno 2009, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale
chiedendone l'annullamento,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dalla SUVA in materia di sicurezza
delle installazioni e degli apparecchi tecnici possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 12 cpv. 2 della legge federale del 19 marzo 1976 in materia (RS
819.1),
che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
risposta, riesaminare la decisione impugnata,
che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia
divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58
cpv. 3 PA),
che, il 24 settembre 2009, la SUVA ha proposto di annullare la propria
decisione del 19 maggio 2009 e di stralciare la causa dal ruolo di
questo Tribunale,
che, di fatto, la SUVA ha revocato la propria decisione come glielo
permette l'art. 58 PA,
che il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa può essere
stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,
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che se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese
processuali sono addossate alla parte il cui comportamento la rende
priva d’oggetto (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che giusta l'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a
carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovano il
ricorso e soccombano,
che nel caso concreto non vengono pertanto prelevate spese
processuali e l'anticipo spese di fr. 2'000.- versato dalla parte
ricorrente il 3 luglio 2009 le è rimborsato,
che le parti vincenti in causa hanno diritto alla rifusione di ripetibili
conformemente all'art. 64 PA,
che l'indennità di parte, nel caso in esame, vista la memoria
ricorsuale, può essere fissata a fr. 2'000.-,
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto della revoca della decisione del 19 maggio 2009 e la
procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese di
procedura di fr. 2'000.- è rimborsato alla parte ricorrente.
3.
L’autorità inferiore verserà alla parte ricorrente un importo di fr. 2'000.-
a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Atti giudiziali)
- Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna (Atti giudiziali)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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