B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3932/2015
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Elsa Miggiano e
dall'avv. Manuela Miggiano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 18 maggio 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 18 maggio 2015, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI
presentata dall'interessato il 14 settembre 2014.
2.
Il 18 giugno 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la menzionata decisione dell'UAIE
mediante il quale ha chiesto di accertare e poi dichiarare il suo diritto a
percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 14 settembre 2014 (data della richiesta volta all'ottenimento
di una rendita).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 luglio
2015 (notificata il 13 luglio 2015; cfr. risultanze processuali e in particolare
l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a
versare, entro il 17 agosto 2015, un anticipo di fr. 400.- (al netto
d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura
delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria
di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro
il 17 agosto 2015, idonea documentazione attestante che l'importo di fr.
400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a
un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.
5.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché
invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale
dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì
esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il
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versamento integrale dell'importo di fr. 400.- secondo quanto indicato
nella decisione incidentale di questo Tribunale del 6 luglio 2015.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
7.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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