B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3935/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via della
Posta, 6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 15 giugno 2011.
C-3935/2011
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1978 al
1992, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 16).
Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa (dal maggio
1992), come muratore, in ragione di 40 ore settimanali, per un'impresa
edile di Luino (VA). In data 20 aprile 2010, data di compilazione del que-
stionario del datore di lavoro, A.________ figurava ancora alle dipenden-
ze di tale ditta pur essendo assente per ragioni di malattia dal 27 luglio
2009 (doc. 13). Tale situazione, e l'assenza continua, è stata confermata
nel questionario sottoscritto il 10 dicembre 2010 (doc. 56).
B.
In data 22 gennaio 2010, A.________ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 4, 7).
Il richiedente è stato visitato il 29 gennaio 2010 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese (INPS), dove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di "esiti di stabilizzazione chirur-
gica del rachide lombare per stenosi canalare serrata ed ernie discali
multiple incipienti, esiti riparativi di rottura traumatica completa del tendine
achilleo destro, gonartrosi bilaterale ed ha posto un grado d'invalidità del
75% (doc. 48). Sono stati esibiti documenti oggettivi e segnatamente:
- un documento sanitario in merito ad un infortunio subito il 6 febbraio
2006 con ricaduta il 31 agosto 2006 comportante un trauma al piede de-
stro in esiti di rottura completa del tendine d'achille, infortunio che ha cau-
sato un danno residuo secondo le tabelle dell'Istituto nazionale di assicu-
razione contro gli infortuni (INAIL, doc. 34);
- una cartella clinica del novembre 1989 relativamente ad una menisco-
patia mediale ginocchio sinistro operato (doc. 37) ed un'altra cartella con-
cernente il ricovero dell'ottobre 1991 per meniscopatia ginocchio destro,
operato (doc. 38);
- una lettera di dimissione ospedaliera dell'8 febbraio 2006 per rottura
completa dell'achilleo destro e tenorrafia termino-terminale tallone di a-
chille (doc. 39); un verbale di pronto soccorso del 31 agosto 2006 per
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problemi al tallone di achille e di marcia (doc. 40, 41); un referto tomogra-
fico assiale computerizzato (TAC) lombosacrale completo del 16 settem-
bre 2009 (doc. 42) ed una risonanza magnetica (RM) lombosacrale del 3
ottobre successivo (doc. 43);
- una cartella clinica relativa al ricovero del 17 novembre 2009 per ernia
discale del 3° e 4° disco intervertebrale lombare e lombalgie (doc. 44);
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 18 al 24 dicembre 2009 per
stenosi del canale lombare e fissazione di L4-L5 (doc. 45); la lettera di
dimissione da tale ricovero (doc. 46);
- un rapporto d'esame audiometrico del 23 marzo 2010 (doc. 49).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Milnersic, del Servizio medi-
co regionale "Rhône" (SMR) dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, nella sua relazione
del 20 ottobre 2010, ha affermato che il richiedente non è più in grado di
riprendere il lavoro di muratore, ma a lui sarebbero proponibili attività leg-
gere semisedentarie in misura completa (doc. 51, 58).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio servizio medico ed ha proceduto
ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 52), dal quale è risultato che
svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di mura-
tore, il nominato subirebbe una perdita di guadagno del 41%. In questo
calcolo il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 20 gennaio 2011, l'UAIE ha disposto il rico-
noscimento del diritto al quarto di rendita AI a decorrere dal luglio 2010
(doc. 59). Al Patronato INAS di Locarno, regolare rappresentante di
A.________, è stato inviato l'intero incarto (doc. 61).
Con scritto del 22 febbraio 2011, il patronato INAS ha chiesto che venga
riconosciuto un grado d'invalidità pari almeno al 60%. Egli insiste sulla
scarsa possibilità di ricollocamento dell'assicurato avendo sempre svolto
l'attività di muratore e che le attuali patologie comportano limitazioni di no-
tevole rilevo (doc. 62). In un secondo tempo produce una relazione alle-
stita verosimilmente in data 13 aprile 2011 dalla Dott.ssa Ghiringhelli
(medico-legale), la quale, dopo aver ripreso la nota diagnosi, afferma che
il paziente non è in grado nemmeno di assumere le attività di sostituzione
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in quanto vi sono carenze professionali e scolastiche da tenere presente
e problemi osteoarticolari complessi e limitanti (doc. 64).
Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Milnersic, il
quale, nella sua relazione del 16 maggio 2011, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni rilevando come la Dott.ssa Ghiringhelli non ap-
porti novità dal punto di vista patologico (doc. 67).
Mediante decisione del 15 giugno 2011, l'UAIE ha erogato in favore di
A.________ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere dal 1° luglio 2010 (doc. 71).
D.
Con il ricorso depositato il 12 luglio 2011, A.________, regolarmente rap-
presentato dal Patronato INAS di Locarno, chiede, sostanzialmente, il ri-
conoscimento di una prestazione AI pari almeno al 60% d'invalidità. Chie-
de inoltre l'esenzione dalla spese giudiziarie. Nulla produce di nuovo a
suffragio delle sue conclusioni.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 13 settembre 2011, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 16 settembre 2011, la parte ricorrente è stata invitata a
presentare una replica alle osservazioni dell'autorità inferiore entro 30
giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. Parimenti, il ricorrente è stato
invitato a compilare il questionario per l'esenzione dalla spese giudiziarie
ed a produrre i relativi giustificativi. L'interpellato non ha esercitato il suo
diritto di replica. Ha invece prodotto, in data 14 ottobre 2011, il menziona-
to formulario di domanda del gratuito patrocinio.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
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Pagina 5
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
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Pagina 6
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati. Le disposizioni rela-
tive alla 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), che sono en-
trate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece applicabili (RU 2011
5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 15 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
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Pagina 7
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
C-3935/2011
Pagina 8
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. L'interessato ha lavorato in Svizzera come operaio edile fino al 1992
quando è rientrato in Italia. Ha in seguito lavorato come muratore per
un'impresa della sua regione fino al 27 luglio 2009 per ragioni di salute
(doc. 12, 13, 56).
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medi-
ca costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
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Pagina 9
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre di esiti di stabilizzazione chirurgica
del rachide lombare per stenosi canalare serrata ed ernie discali multiple
incipienti; esiti riparativi di rottura traumatica completa del tendine achilleo
destro, gonatrosi bilaterale. Con la documentazione esibita in sede di au-
dizione (Dott.ssa Ghiringhelli, rapporto del 13 aprile 2011, doc. 64) non
vengono segnalate ulteriori patologie.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INPS ha ritenuto che l'interessato presenta
un grado d'invalidità del 75%. Tuttavia, tale valutazione si riferisce al pre-
cedente lavoro. Il medico italiano stima che il paziente può svolgere un'at-
tività leggera a determinate condizioni: deve essere un lavoro in assenza
di umidità, freddo, rumori; non deve avere ritmi stressanti; non deve com-
portare frequenti flessioni, né il trasporto di pesi o la salita/discesa di sca-
le a pioli; l'attività deve prevedere adeguate pause di riposo. Anche il Dott.
Milnersic, medico dell'UAIE, esclude che l'assicurato possa riprendere il
precedente lavoro di muratore. Egli osserva tuttavia che il nominato è in
grado di svolgere attività alternative in misura completa. Il paziente ha
superato con successo la recente artrodesi lombare e lombosacrale.
Permangono movimenti rigidi con il rachide ad atteggiamento scoliotico
ed una manovra di Lasègue positiva a sinistra; gli arti superiori conserva-
no movimenti liberi, come pure gli arti inferiori; si nota una sub-anchilosi
al ginocchio destro peraltro varo ed artrosico e vi è una leggera claudica-
tio a destra a causa di un incidente e le sue conseguenze del febbraio
2006 (doc. 34); tale evento non ha però impedito all'assicurato, dopo un
periodo d'inattività (per una ricaduta del 31 agosto 2006), di riprendere il
suo lavoro da inizio 2007 fino a luglio 2009. Nulla è rilevato in ambito neu-
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Pagina 10
rologico. Per il resto, le condizioni di salute dell'assicurato sono più che
buone. Tutti gli altri organi ed apparati sono indenni da patologie.
9.2. Dal canto suo, la Dott.ssa Ghiringhelli non apporta novità dal punto di
vista diagnostico, ma si limita ad osservare che, data la scarsa prepara-
zione scolastica del nominato, persona peraltro che ha sempre svolto l'at-
tività di muratore, un'attività di sostituzione appare illusoria. Il perito di
parte pone quindi un grado d'invalidità generale del 75%, ma non descri-
ve, oggettivamente, un quadro limitante più severo di quello rilevato dal
medico dell'INPS.
Ora, dottrina e giurisprudenza raccomandano grande prudenza nel ba-
sarsi su certificazioni redatte da medici stranieri, siccome, da un lato, un
apprezzamento espresso con cognizione di causa presuppone, eviden-
temente, una buona conoscenza del diritto svizzero delle assicurazioni
sociali e, dall'altro, le basi di valutazione all'estero sono spesso diverse
da quelle conosciute in Svizzera (cfr. P. OMLIN, Die Invalidität in der obli-
gatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 296 e seg.). Si deve,
quindi, ammettere che al rapporto stilato dalla Dott.ssa Ghiringhelli non
può venire riconosciuto il necessario valore probante richiesto per vaglia-
re la lite soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado di inabilità
lavorativa (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti menzionati).
9.3. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene pertanto che A.________, per tutto il periodo da esami-
nare, non avrebbe più potuto svolgere un'attività di muratore. A lui sareb-
bero comunque stati proponibili, al 100%, a partire da due o tre mesi do-
po l'intervento di artrodesi lombare del dicembre 2009, attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non qualificate quali quella di ope-
raio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio
addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ri-
cezione in portinerie di ditte, custode di museo o di parcheggio, aiuto ma-
gazziniere od altre ancora più specifiche come indicato nel rapporto del
Dott. Milnersic del 20 ottobre 2010 (doc. 51) o nell'impugnata decisione.
9.4. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
C-3935/2011
Pagina 11
9.5. È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha svol-
to principalmente l'attività di muratore. Si può tuttavia ritenere che, visto il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non
risulta necessario rispettivamente è di semplice realizzazione. Questo
Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio relativa-
mente ampio di professioni possibili (e sufficientemente specificate) in di-
versi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono ne-
cessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione pro-
fessionale.
10.
10.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del la-
voro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità
e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-
zio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se
non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare
se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapaci-
tà di guadagno di rilievo.
10.2. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente per-
cepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al momento
determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione dei sa-
lari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI 2000 p. 310). Nella
fattispecie, l'amministrazione ha considerato i parametri in vigore in Italia
atteso che il nominato lavora nel suo Paese dal 1992. Il salario di riferi-
mento è del 2010, anno d'insorgenza dell'evento assicurabile. Il reddito è
di Euro 1'980.44 mensili (doc. 52 e 56).
10.3. Quale reddito da invalido l'autorità inferiore ha ritenuto quello otteni-
bile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Solo i valori na-
zionali sono applicabili (Bulletin des statistiques du travail, edite dal Ufficio
internazionale del lavoro, Ginevra, 2009). Queste attività comportano un
salario medio mensile di Euro 1'374.18, opportunamente già indicizzati al
2010.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori per-
sonali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministra-
zione ha operato una deduzione complessiva del 15%, ciò che può esse-
re condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di ta-
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Pagina 12
le riduzione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia au-
tonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in casi particolari (DTF
137 V 71 consid. 5.2). Ne consegue un salario dopo deduzione di Euro
1'168.05.
10.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'980.44 ed un in-
troito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'168.05, causa una
perdita di guadagno del 41.02% (arrotondato al 41%), grado che compor-
ta il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
10.5. Il diritto alla rendita nasce al più presto 6 mesi dopo dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni (cfr. consid. 6.2). L'inte-
ressato ha presentato la domanda di prestazioni il 22 gennaio 2010. Nel
caso presente, l'evento assicurabile si è verificato un anno dopo la ces-
sazione dell'attività lucrativa, ossia nel luglio 2010. Il diritto al quarto di
rendita sorge pertanto il 1° luglio 2010.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
11.
11.1. La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria ri-
corsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria,
l'insorgente ha chiesto di essere esonerato da queste spese. Vista la si-
tuazione personale del medesimo, esaminati gli atti prodotti, le spese
processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
11.2. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-3935/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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