Corte II I
C-3947/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Alberto Meuli e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3947/2008
Fatti:
A.
Il 29 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato con un figlio
(doc. A 7-1) – tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 ed una mezza
rendita d'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2005, unitamente alla
rendita completiva in favore del figlio (doc. A 40-1 e 40-3). È stato
stabilito, in virtù della documentazione medica agli atti, che
l'interessato era affetto da sindrome (lombo-) spondilogena cronica a
destra con possibile irritazione radicolare intermittente S1 con/da
turbe statiche modiche del rachide (tendenzialemente piatto),
alterazioni degenerative (modica osteocondrosi L5-S1), stato dopo
intervento di emilaminectomia L5-S1 destra e microdiscectomia per
ernia discale paramediana destra comprimente la radice S1 a destra
e recidiva erniaria nel recesso laterale destro in contatto con la
radice di S1, stato dopo sutura del tendine distale del muscolo
bicipite brachiale a destra dopo rottura traumatica con ricupero
funzionale normale ed esiti da due artroscopie al ginocchio destro
per problematiche meniscali senza impedimenti funzionali residuali
(v. doc. A 28-1). È stato considerato che l'assicurato presentava
un'incapacità lavorativa del 100% a decorrere dal 27 ottobre 2003 nel
suo precedente lavoro di muratore, ma una capacità al lavoro del
45% dal 1° ottobre 2004 e del 60% dal 1° gennaio 2005 in un'attività
sostitutiva confacente al suo stato di salute, quale ad esempio
addetto al controllo, stampa, confezione, assemblaggio, produzione,
lucidatura (v. doc. A 28-1). È stato altresì precisato che, nonostante
l'interessato abbia iniziato una nuova attività lavorativa (dal 1° ottobre
2004 nella misura del 45% come magazziniere presso l'B._______ di
C._______ e dal 1° luglio 2006 nella misura del 60%; doc. A 14-1 e
31-3), il diritto alla mezza rendita (con un grado d'invalidità del 53%)
rimaneva confermato (doc. A 35-1 a 35-3; v. pure doc. A 40-9 e 40-
10).
B.
B.a Il 30 gennaio 2007, l'interessato ha prodotto copia del conteggio
del salario per il mese di gennaio 2007 (doc. A 41-1 e 41-2).
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B.b Il 13 febbraio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone D.________ (Ufficio AI) ha comunicato all'interessato che,
sulla base del raffronto dei redditi, il grado d'invalidità non è modificato.
Pertanto, ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità (doc. A
42-1).
C.
C.a Il 27 dicembre 2007, l'interessato ha segnalato che a partire dal
1° gennaio 2008 avrebbe svolto alle dipendenze dell'B._______ la
nuova mansione di venditore con aumento dell'attività lavorativa dal
60% all'80% e conseguente aumento di stipendio (doc. A 43-1). Ha
esibito copia del nuovo contratto di lavoro (doc. A 43-3).
C.b Nel rapporto del 20 febbraio 2008, la consulente E._______, del
Servizio integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una
valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un
salario annuale da valido di fr. 63'947.--, conseguibile come muratore
nel 2008 (secondo le indicazioni del datore di lavoro [doc. A 13-2] e
della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile
[doc. A 46-1 a 46-6]), e l'ha contrapposto al salario annuale da invalido
di fr. 39'416.-- percepito dal medesimo come venditore nel 2008
(secondo il contatto di lavoro sottoscritto il 14 dicembre 2007 [doc. A
43-3]). Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato nel 38%
([63'947 – 39'416] x 100 : 63'947 = 38,36%; [doc. A 45-1]).
D.
Con progetto di decisione del 5 marzo 2008, l'Ufficio AI del Cantone
D.________ ha comunicato all'interessato che, conto tenuto
dell'esercizio di una nuova attività lucrativa, dal confronto fra il reddito
da valido di fr. 63'947.-- e quello da invalido di fr. 39'416.-- risulta un
grado d'invalidità del 38%. Pertanto, la mezza rendita d'invalidità
andava soppressa. L'Ufficio AI del Cantone D.________ ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto
(doc. A 47-1).
E.
Il 1° aprile 2008, la responsabile del Servizio risorse umane
dell'B._______ ha segnalato che la soppressione della mezza rendita
d'invalidità all'interessato (loro dipendente), matematicamente giusta e
compatibile con la legge, crea disappunto e dà l'impressione che le
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persone che si impegnano al lavoro aumentando (spontaneamente) il
grado d'occupazione siano svantaggiate. È quindi stato chiesto
all'amministrazione di rivalutare la propria posizione e di tenere conto
del fatto che l'interessato non può lavorare a tempo pieno (doc. A 48-
1).
F.
Il 9 maggio 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° luglio 2008, la mezza rendita
versata fino ad allora all'interessato. Ha constatato che dopo diversi
anni di attività svolta nel settore logista l'assicurato è riuscito a
passare alla vendita (presso il medesimo datore di lavoro) con un
grado d'occupazione dell'80%. È pertanto stata effettuata una nuova
valutazione economica per definire il nuovo grado d'invalidità, sceso al
38%, che esclude l'erogazione di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato che le
osservazioni di disappunto presentate dal datore non contengono
elementi suscettibili di giustificare una valutazione diversa del caso in
esame (doc. A 51-2).
G.
L'11 giugno 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
9 maggio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, la
conferma del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche
successivamente al 1° luglio 2008. Ha segnalato, in particolare, che
attualmente consegue un salario medio annuale notevolmente al di
sotto del 60% di quello che avrebbe conseguito nel suo settore
professionale (edilizia) se avesse continuato a lavorarvi. Inoltre, non
sarebbe in grado d'aumentare ulteriormente il suo grado
d'occupazione presso l'attuale datore di lavoro. Ha esibito un
certificato del dott. F._______ del 10 giugno 2008 in cui è postulata
una capacità lavorativa del 60-70% nell'attuale attività (doc. TAF 1).
H.
H.a Nella risposta al ricorso dell'11 luglio 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata
nonché rinviato, per il resto, alla presa di posizione dell'Ufficio AI del
Cantone D.________ del 7 luglio 2008 (doc. TAF 3).
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H.b Nella presa di posizione del 7 luglio 2008, l'Ufficio AI del Cantone
D.________ ha rilevato che dal confronto fra il reddito da valido
(secondo le indicazioni del datore di lavoro e i relativi aggiornamenti
fino al 2008) ed il salario da invalido percepito dall'interessato nella
nuova attività lavorativa risulta un grado d'invalidità del 38%, che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone D.________ ha altresì
osservato che il certificato medico del 10 giugno 2008 nulla aggiunge
dal profilo medico a quanto finora conosciuto. Il salario da valido
calcolato sulla base delle indicazioni del precedente datore di lavoro
non sarebbe peraltro mai stato contestato e l'ammontare è
semplicemente stato aggiornato all'anno 2008. Le censure sollevate a
tal proposito non sarebbero assolutamente sostanziate nel gravame,
motivo per cui non potrebbe che essere confermato il calcolo
effettuato dal Servizio integrazione professionale. Pertanto, è stata
proposta la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata (doc. TAF 3).
I.
Nella replica del 4 agosto 2008, l'interessato si è riconfermato nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso dell'11 giugno 2008.
Ha esibito copia della procura già agli atti (doc. TAF 6).
J.
Con decisione incidentale del 20 agosto 2008 (notificata il 22 agosto
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 8]), questo Tribunale
ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di
fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è
stato versato il 12 settembre 2008 (doc. TAF 7 a 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
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1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Pertanto, di
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seguito, considerato che lo stato di fatto essenziale si è realizzato nel
2008, è fatto riferimento – salvo indicazione contraria – alle norme
della LAI in vigore dal 1° gennaio 2008 (disposizioni della 5a revisione
della LAI).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per
un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e
risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
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fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
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continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado
d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A
differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre
prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa
modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto
determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al
momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una
diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
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situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 29 novembre 2006 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita)
ed il 9 maggio 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
6.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
7.
7.1 Giova rilevare che è incontestato in questa sede sia da parte del
ricorrente sia da parte dell'UAIE che lo stato di salute del ricorrente
non ha subito modifiche significative nel periodo determinante (v. su
questo punto il consid. 5.5 del presente giudizio).
7.2 Occorre pertanto esaminare se tra il 29 novembre 2006 ed il
9 maggio 2008 vi sia stata una modifica delle componente lucrativa
giustificante la soppressione della mezza rendita d'invalidità decisa
dall'autorità inferiore. In effetti, dal 1° gennaio 2008 l'insorgente ha
iniziato a svolgere, sempre presso la ditta B._______, la nuova
mansione di venditore con un grado d'occupazione dell'80%. Ciò ha
determinato un aumento del suo guadagno da fr. 28'602.60 a
fr. 39'416.-- (doc. A 42-1 nonché doc. A 43-1 a 43-5). Tale modifica
della componente lucrativa è rimasta incontestata e giustifica
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manifestamente una procedura di revisione della rendita e la
ridefinizione dei parametri di calcolo (del reddito con e senza
invalidità; cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale citata al
considerando 5.4 del presente giudizio; v. pure art. 31 cpv. 1 LAI).
7.3 Prima di procedere alla verifica del nuovo calcolo del grado
d'invalidità effettuato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata,
questo Tribunale ritiene di dovere osservare, quanto alla questione
dell'esigibilità dell'attività di venditore svolta nella misura dell'80% dal
1° gennaio 2008, che il ricorrente non ha preteso che l'esercizio della
stessa fosse incompatibile con il suo stato di salute, lo stesso
essendosi limitato ad affermare di non riuscire a lavorare con un
grado d'occupazione superiore. L'insorgente ha persino indicato che
tale attività è “molto più leggera” rispetto alla precedente attività di
magazziniere, ciò che gli "permette di passare" dal 60% all'80%
lavorativo (v. in particolare il suo scritto del 27 dicembre 2007; doc. A
43-1). Peraltro, il ricorrente non ha segnalato in corso di procedura
ricorsuale di avere cambiato attività rispettivamente grado d'occupa-
zione. Manifestamente l'attività di venditore svolta all'80% è risentita
soggettivamente siccome ragionevolmente esigibile (dagli atti di
causa non emerge altresì che vi siano state significative assenze dal
lavoro per motivi di salute). Anche dal profilo medico-oggettivo, nella
perizia reumatologica del febbraio 2006 (doc. A 26-1) il dott.
G._______ ha ritenuto possibile l'esercizio di un'attività per 6 ore al
giorno, pur se con una certa limitazione del rendimento (da cui
risulterebbe una capacità lavorativa del 60%). Ha altresì precisato
che “estendere ulteriormente l'orario di lavoro ad una presenza
normale sul posto appare difficilmente realizzabile e solo a scapito
del rendimento che sembra ridursi progressivamente sull'arco della
giornata” a causa della sintomatologia dolorosa (v. in particolare doc.
A 26-11). Secondo il perito, il ricorrente non è pertanto in grado di
lavorare a tempo pieno. Lo stesso non appare comunque ritenere
ragionevolmente inesigibile da parte dell'insorgente l'esercizio di
un'attività confacente allo stato di salute in una misura superiore al
60%. Nel certificato medico del 10 giugno 2008 del dott. F._______
(doc. TAF 1) è stata postulata genericamente una capacità lavorativa
del 60-70% nell'attuale attività. In entrambi i documenti medici citati
non è però stato effettuato un esame dettagliato ed approfondito in
merito alla compatibilità della nuova attività di venditore del ricorrente
svolta all'80% in relazione al suo stato di salute (con indicazione
delle relative specifiche limitazioni). Conseguentemente, non vi è
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C-3947/2008
ragione di ritenere, contrariamente a quanto risulta dalla realtà dei
fatti, che detta nuova attività non sia ragionevolmente esigibile poiché
esercitata a detrimento della salute dell'insorgente.
8.
Occorre pertanto esaminare la conformità del confronto dei redditi
effettuato dall'autorità inferiore al fine di verificare se i nuovi
parametri di calcolo (reddito con e senza invalidità aggiornati al
2008) siano corretti e in che misura influiscano sul suo grado
d'invalidità.
8.1 L'insorgente ha manifestato disappunto per il fatto che lavorando
quale venditore nella misura dell'80% percepisce un reddito annuale
complessivo inferiore rispetto a quello che avrebbe conseguito
continuando a lavorare come magazziniere al 60% e integrando
l'ottenuto salario con una mezza rendita AI. Benché non abbia
richiamato l'art. 31 LAI, l'insorgente ha chiesto implicitamente
l'applicazione del principio sancito da tale disposizione.
8.2 Secondo quanto indicato nel Messaggio concernente la modifica
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (5a revisione
dell'AI; FF 2005 3989), il nuovo art. 31 LAI (in vigore dal 1° gennaio
2008) ha per scopo che i beneficiari di rendite che sfruttano nel
miglior modo possibile la rimanente capacità al guadagno non siano
più penalizzati da perdite sproporzionate di prestazioni (FF 2005
4098).
8.3 Ai sensi dell'art. 31, se un assicurato che ha diritto a una rendita
consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo
attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all'art. 17
cpv. 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1'500
franchi all'anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell'importo che supera
questo limite di 1'500 franchi sono presi in considerazione per la
revisione della rendita (cpv. 2).
8.4 Questo Tribunale considera che nel caso concreto trova
senz'altro applicazione il nuovo art. 31 LAI, l'assicurato esercitando
un'attività lucrativa in Svizzera e l'aumento del nuovo reddito,
superiore a fr. 1'500.-- annui, essendo intervenuto a partire dal
1° gennaio 2008 (cfr., su questa problematica, la sentenza del
Tribunale federale 9C_833/2009 del 4 febbraio 2010).
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C-3947/2008
8.5 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito da valido quello
conseguibile dal ricorrente come muratore nel 2008 (secondo le
indicazioni del datore di lavoro [doc. A 13-2] e della Commissione
paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile [doc. A 46-1 a 46-
6]), ossia fr. 63'947.--. Questo Tribunale non ha motivo d'intervenire
d'ufficio su tale calcolo. In effetti, l'insorgente non ha fornito alcun
elemento concreto e concludente suscettibile di dimostrare che il
salario da valido sarebbe stato superiore a quello ritenuto dall'UAIE
qualora avesse continuato a lavorare nel settore dell'edilizia.
8.6
8.6.1 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalido, occorre rilevare che dal 1° gennaio 2008, svolgendo la
nuova mansione di venditore con un grado d'occupazione dell'80%,
l'insorgente percepisce un salario annuale di fr. 39'416.-- (doc. A 43-
2). La presa in considerazione di tale nuovo reddito lavorativo come
una componente alla base del calcolo ai sensi dell'art. 31 LAI risulta,
per quanto emerge dalle carte processuali, conforme alla
giurisprudenza (cfr., su questo problematica, DTF 129 V 472 consid.
4.2.1).
8.6.2 Tuttavia, l'autorità inferiore ha poi omesso di effettuare i
correttivi previsti dall'art. 31 cpv. 2 LAI alfine della determinazione del
salario da invalido da prendere in considerazione per il raffronto dei
redditi. A tale riguardo, giova rilevare che rispetto al salario che
percepiva quale magazziniere, con grado d'occupazione del 60%
(ossia fr. 28'602.60; doc. A 41-2 e 42-1), il suo nuovo reddito annuale
è aumentato di fr. 10'813.40 (39'416 – 28'602.60). Ai fini della
revisione della rendita, si deve prendere in considerazione l'importo
di fr. 6'208.95 ([fr. 10'813.40 – fr. 1'500 = fr. 9'313.40 {cfr. art. 31 cpv.
1 LAI}] – fr. 3'104.45 [ossia un terzo di 9'313.40; cfr. art. 31 cpv. 2
LAI]). Prendere in considerazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LAI
significa altresì aggiungere tale importo – nel caso di specie appunto
di fr. 6'208.95 – al precedente salario da invalido (cfr., in merito,
MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen und die anderen
Sozialversicherungen, in: RENÉ SCHAFFHAUSER/FRANZ SCHLAURI,
Sozialversicherungstagung 2009, San Gallo 2009, pag. 47 e seg.
nonché DIETER WIDMER, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 6a ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 5.6.12.11 pag. 100). Ne deriva un
reddito con invalidità di fr. 34'811.55 (28'602.60 + 6'208.95).
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8.7 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 63'947.-- e quello da
invalido di fr. 34'811.55 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 46% che determina il diritto del ricorrente ad un
quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ([{63'947
– 34'811.55} x 100] : 63'947 = 45,56%).
9.
Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e l'impugnata
decisione del 9 maggio 2008 riformata nel senso che al ricorrente è
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio del 2008. Gli atti di
causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa
proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura e le circostanze particolari del caso
di specie, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il
12 settembre 2008, è restituito all'insorgente.
10.2 Al ricorrente, solo parzialmente vincente in causa, spetta altresì
un'indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in
combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente
contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per
ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione del 9 maggio
2008 è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad
un quarto di rendita d'invalidità a partire dal 1° luglio 2008.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni da versare.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 300.--,
versato il 12 settembre 2008, è restituito all'insorgente.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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