B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3948/2011
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dal Patronato INAS-CISL,
piazzetta De Simone 3, IT-73048 Nardò,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 30 giugno 2011.
C-3948/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1969 e
dal 1971 al 2007, soprattutto nel settore cioccolattiero, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invali-
dità durante questi periodi (doc. 6, 14). Dopo il rimpatrio, non ha più ripre-
so attività lucrativa (doc. 10). In seguito a problemi di salute, in data 30
aprile 2010, ha formulato una domanda volta al conseguimento di presta-
zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 21 luglio 2010 presso i servizi medici dell'I-
stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, dove il sanita-
rio incaricato ha rilevato la diagnosi di cardiopatia ischemica cronica più
volte trattata con PTCA in soggetto iperteso e diabetico in trattamento mi-
sto, esiti di recente tiroidectomia totale (marzo 2010) per Ca papillare;
spondiloartrosi lombare senza significativo impegno funzionale, esiti di in-
tervento di acromion-plastica spalla sinistra ed ha posto un tasso d'invali-
dità del 75% (doc. 30). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnata-
mente:
- un (parziale) rapporto d'esame cardiologico di data poco chiara, verosi-
milmente 9/10 novembre 2007 a cura del Prof. Cardinas (doc. 18);
- un rapporto d'esame ecografico della spalla sinistra del 4 febbraio 2008
(doc. 19) ed un referto radiografico gomito destro del 12 febbraio 2009
(doc. 21);
- un rapporto di coronarografia selettiva del 20 maggio 2009 (doc. 26);
- un rapporto radiografico rachide lombosacrale del 3 giugno 2010 (doc.
27);
- un rapporto d'esame diabetologico del 4 luglio 2010 scarsamente leggi-
bile (doc. 28);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 17 luglio 2010 (doc. 29);
- una scheda di radioterapia tiroidea dell'8 ottobre 2010 (doc. 32).
C-3948/2011
Pagina 3
Nel rapporto del 13 maggio 2011, il Dott. Milnersic del servizio medico re-
gionale "Rhône" (SMR) ha affermato che l'assicurato potrebbe continuare
a svolgere, in misura completa, un lavoro di operaio in fabbrica di ciocco-
lato o altre attività simili rispettando determinate condizioni, quali il porto
di peso massimo di 15 kg, lavori pesanti in genere ed evitando determina-
te posture (doc. 37).
C.
Con progetto di decisione del 17 maggio 2011 (doc. 38), l'Ufficio dell'assi-
curazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha
comunicato al Patronato INAS di Zurigo, già regolare rappresentante del
nominato, che la domanda di prestazioni sarebbe stata respinta per ca-
renza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 38).
Con scritto del 7 giugno 2001, confermando la sua richiesta, l'interessato
ha prodotto diversa documentazione e, segnatamente:
- un breve certificato medico del 6 dicembre 2007 del Dott. Hoffmann di
Horgen nel quale si annotano già i problemi cardiologici, il diabete ed epi-
sodi di vestibulopatia (doc. 39);
- un certificato psichiatrico del 27 settembre 2009 attestante che l'interes-
sato è in cura presso l'ASL di Lecce per depressione endoreattiva grave
(doc. 41);
- una lettera di dimissione ospedaliera dal 19 al 26 maggio 2009 per car-
diopatia ischemica trattata nel 2006 con PTCA + stenting su Cx, gozzo ti-
roideo, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, occlusione
della coronaria destra riva scolarizzata per via percutanea (doc. 42);
- una cartella clinica di non precisato riferimento riguardante periodiche
visite psichiatriche dal 3 dicembre 2008 fino al 18 settembre 2011 (doc.
43);
- un rapporto di visita cardiologica del 30 aprile (?) 2011 non ben leggibile;
un breve referto cardiologico del 29 settembre 2010; un rapporto di visita
cardiologica del 28 luglio 2010; un breve attestato di degenza ospedaliera
dall'11 al 18 marzo 2010 per tiroidectomia totale (doc. 44);
- un referto radiografico dei piedi del 25 agosto 2010 (doc. 45);
- un referto radiografico del rachide lombosacrale del 3 giugno 2010 (doc.
47);
C-3948/2011
Pagina 4
- brevi rapporti otorinolaringoiatrici del 16 aprile, 26 maggio, 9 giugno
2010 (doc. 51);
- un rapporto d'esame uditivo del 5 giugno 2010 e un referto d'esame
oculistico del 16 maggio 2011 (doc. 53, 54, 55);
- il referto istologico della tiroide asportata del 27 maggio 2010 (doc. 56).
Ricevute le osservazioni, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. Milnersic,
il quale, nella relazione del 22 giugno 2011, annota che sebbene manchi-
no alcuni referti specialistici oggettivi, sulla base dei rapporti cardiaci si
può desumere che l'interessato sarebbe ancora in grado di svolgere atti-
vità non pesanti. Parimenti, osserva il medico del SMR, la patologia onco-
logica non ha progredito per cui non assumerebbe carattere invalidante.
Per quanto riguarda l'affezione psichica, il Dott. Milnersic lamenta la scar-
sità e brevità dei due certificati esibiti e, quindi, non prende in considera-
zione la diagnosi posta.
Mediante decisione del 30 giugno 2011, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 62).
D.
Con il ricorso depositato l'11 luglio 2011, A.________ chiede, sostanzial-
mente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo
ed il riconoscimento del diritto ad una rendita pari all'80% d'invalidità. A
suffragio delle sue conclusioni produce segnatamente, oltre a abbondante
documentazione già ad atti, attestati di visita e direttive in merito alla cura
ed alla dieta da seguire a causa del diabete; un certificato medico 8 luglio
2011 del Dott. Russo attestante la nota diagnosi oncologica, cardiologica
e psichiatrica; la cartella clinica completa relativa al ricovero dall'11 al 18
marzo 2010 per tiroidectomia.
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Milnersic, il quale
ha annotato (rapporto del 12 ottobre 2011, doc. 66 pag. 10 e 11) che la
nuova documentazione prodotta non apporta nessuna novità sia dal pun-
to di vista diagnostico che valutativo.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 ottobre 2011, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si ri-
ferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
C-3948/2011
Pagina 5
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo, A.________, con replica del 2 dicembre 2011, ha ribadi-
to la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce, fra l'altro: un rappor-
to medico del Dott. Filograna del 1° dicembre 2011 nel quale si riassumo-
no le diverse patologie che lo affliggono; un rapporto di visita oculistica
del 23 novembre 2011 (Dott. Saracca Guerrieri); la continuazione del ver-
bale di cure psichiatriche.
L'incarto è di nuovo stato sottoposto in esame al Dott. Milnersic, il quale
(relazione completiva del 17 gennaio 2012) ha criticato il fatto che la do-
cumentazione psichiatrica è scarna e scarsamente leggibile (doc. 66,
pag. 11 in fine). In un secondo tempo (5 gennaio 2012), l'insorgente ha
inviato altra documentazione, ossia una relazione ecocolordoppler TSA
del 30 novembre 2011.
Richiamato a pronunciarsi in merito, il Dott. Milnersic, nella relazione
completiva alla precedente, rileva che la documentazione prodotta non è
dettagliata ed è di cattiva qualità, oltre che in parte illeggibile. Egli ritiene
comunque che l'affezione psichica sia di poco rilievo invalidante. In merito
all'ecocolordoppler egli annota come la scoperta dell'affezione carotidea è
fortuita e non è in relazione con quella coronarica (doc. 68, pag. 12).
Duplicando in data 29 febbraio 2012, l'UAIE ripropone la reiezione
dell'impugnativa.
G.
Dopo aver preso atto della duplica dell'Ufficio AI e di altra documentazio-
ne di rilievo, A.________, con scritto del 26 marzo 2012, ha ribadito la
sua intenzione di mantenere il gravame ed ha prodotto un referto di visita
specialistica vascolare (22 febbraio 2012) attestante una microangiopatia
diabetica con sospetta neuropatia diabetica ed un certificato medico 23
marzo 2012 del Dott. Russo attestante patologie già note.
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
H.
Con decisione incidentale del 30 marzo 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato re-
golarmente versato il 18 aprile scorso.
C-3948/2011
Pagina 6
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fe-
derale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla o-
stando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
C-3948/2011
Pagina 7
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE) n°
883/2004 e n° 987/2009 concernenti il coordinamento dei sistemi di sicu-
rezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'UE, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n° 1408/71 e 574/72, non
sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
C-3948/2011
Pagina 8
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 30 giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
C-3948/2011
Pagina 9
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio avve-
nuto verso la fine del 2007. Già in Svizzera, alle dipendenze di una fab-
brica di cioccolato, aveva presentato dei problemi di salute (affezioni car-
diocircolatorie, diabete), tuttavia, egli ha normalmente lavorato fino al 31
maggio 2007, con assenze nel 2006 e 2007 relativamente brevi. Vi è sta-
ta una sola assenza di media durata da settembre a novembre 2006 (cfr.
certificato del datore di lavoro, doc. 14, pag. 5): questa assenza è co-
munque non determinante per il diritto all'invalidità visto che la domanda
è stata presentata il 30 aprile 2010.
C-3948/2011
Pagina 10
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
Nella fattispecie, l'interessato, ora 61enne, lamenta più patologie. Egli è
affetto da cardiopatia ischemica cronica più volte trattata con PTCA (2006
in Svizzera e 2009 in Italia), ipertensione arteriosa, diabete in trattamento
misto, esiti di tiroidectomia totale (marzo 2010) per Ca papillare, spondi-
loartrosi lombare, esiti di intervento per acromion-plastica alla spalla sini-
stra nel 2002 (cfr. perizia medica particolareggiata del 21 luglio 2010, doc.
30). Diversi, ma brevi, attestazioni specialistiche menzionano la presenza
di un disturbo depressivo endoreattivo grave (cfr. segnatamente la "cartel-
la clinica" doc. 43 e doc. 29 e 41), patologia in cura specialistica, sembra,
dal 2008. Dalla documentazione prodotta in sede ricorsuale emerge che
C-3948/2011
Pagina 11
l'assicurato è anche portatore di un'affezione carotidea (cfr. il referto d'e-
same eco-doppler TSA del 30 novembre 2011).
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS attesta un tasso d'invalidità del 75%
pur rilevando che il paziente è in grado di svolgere attività leggere. Il peri-
tando non sarebbe più in grado di svolgere il suo precedente lavoro. Da
questa perizia non si ricavano determinanti motivazioni. Dal canto suo, il
Dott. Milnersic, dell'UAIE, più volte chiamato a pronunciarsi sulla docu-
mentazione esibita nelle varie fasi della procedura, ha sempre ribadito
che A.________ non presenterebbe un'invalidità di rilievo nell'ambito del
suo precedente lavoro od altra simile attività.
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata ade-
guatamente svolta.
10.2.1 Già per quel che concerne la patologia cardiaca gli atti sono insuf-
ficienti. Lo stesso Dott. Milnersic, nella nota del 13 maggio 2011, riferisce
che mancano due esami importanti, ossia un'ecografia cardiaca e, soprat-
tutto, un elettrocardiogramma sotto sforzo. Gli esami a disposizione del
Dott. Milnersic sono quelli del 2009 (doc. 18, 26) e concernono un nuovo
intervento d'istallazione di stent. Anche i documenti successivamente
prodotti (procedura di audizione e di ricorso) non sono migliori, scarni, di
difficile lettura e peraltro non sempre numerati (cfr. doc. prodotti nell'ambi-
to del diritto di audizione). Manca quindi ad atti un chiaro, completo e re-
cente esame cardiologico, accompagnato da tutti quegli esami clinici-
oggettivi usuali.
10.2.2 Dal punto di vista oncologico vi sono diversi brevi certificati che
fanno stato dell'operazione subita e del successivo trattamento. Manca
tuttavia un rapporto endocrino-oncologico completo che riferisca in modo
dettagliato sullo stato attuale della malattia tiroidea. Anche in questo ca-
so, molti referti sono poco leggibili e sommari. Sembra che il paziente sof-
fra attualmente di un'ipotiroidite post-chirurgica. Non sono conosciute le
date della terapia "radio metabolica" a parte quella del 6 ottobre 2010 (cfr.
certificato del Dott. Frusciante del 6 luglio 2010) né è chiaro se il paziente
ha necessitato di ulteriori cure specifiche. In altre parole, non è dato per
certo che il ricorrente abbia posto un termine alle cure oncologiche e,
quindi, non si può affermare con la dovuta tranquillità, che l'affezione tu-
morale sia guarita.
C-3948/2011
Pagina 12
10.2.3 Del tutto insufficiente è poi la documentazione riguardante la pato-
logia psichiatrica. L'affezione in corso, consistente in una depressione
endoreattiva grave scaturisce da succinti certificati (doc. 29, 41, 43 e do-
cumento esibiti con il ricorso), spesso mal leggibili. Ora, anche in questo
caso, è lo stesso Dott. Milnersic che lamenta il fatto che la documenta-
zione psichiatrica è "mal circonstanciée, de mauvaise qualité et la plus
part du temps illisible" (doc. 68, pag. 12). A fronte della diagnosi ricordata,
non è rilevante, come invece lo osserva il Dott. Milnersic, che la perizia
medica particolareggiata non faccia cenno della patologia psichiatrica.
Basta ricordare che A.________ è in cura specialistica continua per tale
affezione dal dicembre 2008 (doc. 43). Manca quindi un rapporto psichia-
trico completo che, di regola, deve contenere l'anamnesi, l'evoluzione del-
la malattia, lo stato attuale (esame obbiettivo), la diagnosi, la prognosi, la
durata ed il tipo di trattamento, la frequenza della cure specialistiche. In
modo specifico, il rapporto stesso dovrebbe fornire delle indicazioni sullo
stato psichico (aspetto, atteggiamento, orientamento spazio-temporale,
conservazione della memoria, capacità di concentrazione, facoltà di com-
prensione, d'interpretazione e di percezione), nonché tutti quei riscontri
che permettono di individuare degli elementi di carattere patologico ed
eventuali test psichiatrici.
10.3 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
10.4 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando que-
sta modifica esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
C-3948/2011
Pagina 13
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal maggio 2007 (cessazione dell'attività lucrativa),
fino alla data dell'impugnata decisione (30 giugno 2011). L'UAIE emanerà
poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondi-
ta pluridisciplinare in onco-endocrinologia (tumore tiroideo e effetti collate-
rali del diabete), cardiologia, psichiatria ed a tutti quegli esami clini-
ci/strumentali che il caso richiede.
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
12.
12.1 Non vengono prelevate spese processuali. Al ricorrente viene resti-
tuito l'anticipo delle spese processuali, di 400 franchi, da lui versato il 18
aprile 2012.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spe-
se ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
C-3948/2011
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 30 giugno 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal
ricorrente il 18 aprile 2012 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg.e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: