Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-395/2010
Sentenza del 21 febbraio 2011
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Vito Valenti,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
SUVA, Servizio giuridico, Fluhmattstrasse 1, casella postale
4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione contro gli infortuni professionali (decisione
dell'11 dicembre 2009 - premi 2010 per gli infortuni
professionali).
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Fatti:
A.
A._______, con sede a B.________, è una ditta iscritta al Registro di
commercio il cui lo scopo è “la ricerca e la selezione di risorse umane;
l'analisi, la progettazione e la realizzazione di interventi di formazione,
l'addestramento e aggiornamento delle risorse umane, anche attraverso
corsi, seminari, convegni e docenze; la progettazione di interventi atti a
monitorare ed interpretare l'andamento del mercato del lavoro;
l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione delle risorse umane; la
progettazione e l'assistenza organizzativa in tema di relazioni aziendali ed
attività di ricollocamento delle risorse umane, in materia di sicurezza sul
lavoro e prevenzione degli infortuni, per la diffusione dei sistemi di qualità
e alla relativa certificazione nel campo lavorativo. La consulenza al
collocamento di personale temporaneo e a tempo fisso, di consulenze
professionali e l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. Potrà inoltre
assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi
oggetto analogo al proprio. Può acquisire, possedere e vendere immobili
in Svizzera e all'estero; per immobili in Svizzera soltanto secondo la
Legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero” (cfr. estratto del
registro di del Cantone Ticino, doc. TAF 5 allegato 6).
B.
Mediante decisione del 3 settembre 2008, l'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha stabilito i premi 2008 e
2009 per gli infortuni professionali e non. In particolare, il tasso di premio
per l'assicurazione contro gli infortuni professionali per il 2009, per quanto
concerne la parte d'impresa relativa al prestito di personale d'esercizio, è
stato fissato a 9.228% lordo e a 7.69% netto, tenuto conto di una classe
di attribuzione 70C e di un grado 123. Mediante decisione su opposizione
del 10 dicembre 2008, l'INSAI/SUVA ha confermato la decisione del 3
settembre 2008. Adito da A._______, lo scrivente Tribunale, con
sentenza del 1° febbraio 2010, ha respinto il ricorso e confermato la
decisione su opposizione (causa C-81/2009).
C.
Mediante decisione del 16 luglio 2009, l'INSAI/SUVA ha nuovamente
stabilito i premi 2010 per gli infortuni professionali e non. Il tasso di
premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali per il 2010,
sempre per quanto concerne la parte d'impresa relativa al prestito di
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personale d'esercizio, è stato calcolato a 9.5356% lordo e a 7.69% netto,
fermo restando la stessa classe di attribuzione e il grado già ritenuti nella
decisione concernente i premi 2009 (doc. TAF 5 allegato 1). Mediante
decisione su opposizione dell'11 dicembre 2009, l'INSAI/SUVA ha
confermato la decisione del 16 luglio 2009 (doc. TAF 5 allegato 3).
D.
Con scritto depositato alla posta il 21 gennaio 2010, A._______ ha
inoltrato un ricorso contro questa decisione chiedendo, previo il suo
annullamento, che il premio lordo 2010 per gli infortuni professionali sia
fissato a un valore inferiore a 7% per la parte d'impresa prestito di
personale d'esercizio, protestate tasse, spese e ripetibili.
E.
Dando seguito alla decisione incidentale del 2 febbraio 2010, il 3 febbraio
successivo l'insorgente ha versato un anticipo di Fr. 2'000.-
corrispondente alle presunte spese processuali.
Nella sua risposta del 29 aprile 2010, l'INSAI/SUVA propone di respingere il ricorso e di confermare la
decisione impugnata.
Invitata a replicare, l'insorgente non ha risposto nel termine impartito né sino ad ora.
Gli argomenti delle parti saranno ripresi per quanto necessario nella parte in diritto.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In
particolare, le decisioni rese dalla INSAI/SUVA concernenti l'attribuzione
delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 109 lett. b
della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli
infortuni (LAINF, RS 832.20).
1.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto non è disposto altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l'art. 3
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lett. dbis PA, sono riservate le disposizioni speciali della legge federale del
6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA; RS 830.1).
1.3. Il ricorso è stato presentato nel termine e nelle forme legali (art. 38
seg., 60 LPGA, art. 52 PA). Nella sua qualità di datrice di lavoro la
ricorrente è debitrice dei premi d'assicurazione obbligatori contro gli
infortuni professionali e non (art. 91 cpv. 1 LAIF). Essa è pertanto toccata
dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al
suo annullamento o modifica (art. 59 LPGA). Si può quindi esaminare il
ricorso nel merito, preso atto, inoltre, del pagamento dell'anticipo per le
spese processuali.
2.
L'oggetto della contestazione è costituito dalla fissazione dei premi 2010
per gli infortuni professionali, limitatamente alla parte dell'attività
aziendale relativa al prestito di personale d'esercizio, dovuti dalla
ricorrente all'INSAI/SUVA. L'insorgente non contesta né
l'assoggettamento all'INSAI/SUVA, né l'attribuzione alla classe 70C della
tariffa dei premi nella sua qualità d'impresa di prestito di personale
d'esercizio. L'insorgente si oppone invece al grado di rischio attribuitole
che sarebbe più elevato di quello reale. Postula quindi che le venga
attribuito un tasso di premio lordo per il 2010 inferiore al 7%, mentre
l'INSAI/SUVA le assegna un tasso di premio del 9.5356%.
In sostanza, l'insorgente presenta le stesse conclusioni formulate nella precedenza vertenza che
riguardava i premi del 2009 e che si è conclusa con la sentenza del 1° febbraio 2010 dello scrivente
Tribunale, cresciuta in giudicato. Anche le argomentazioni fatte valere dall'insorgente sono le stesse di
quelle avanzate nella precedente procedura. Viste le analogie tra le due cause, questo tribunale potrà
riferirsi a quanto già scritto nella sentenza del 1° febbraio 2010. Per completezza, va comunque ricordato
quanto segue.
3.
3.1. Conformemente all'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Se la questione da giudicare
presuppone delle conoscenze tecniche specifiche, come nel caso
dell'attribuzione delle aziende alle classi e gradi delle tariffe dei premi, il
giudice deve esaminare l'inadeguatezza della decisione impugnata con
un certo riserbo, limitandosi ad intervenire solo se l'autorità inferiore ha
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abusato del suo potere di apprezzamento (DTF 130 II 449 consid. 4.1 e
riferimenti).
In questo contesto non va disatteso il fatto che un tariffario dei premi costituisce l'espressione di un intero
sistema di regole che prendono in considerazione interessi diversificati e che, secondo le circostanze,
possono risultare di difficile accesso al singolo individuo (DTF 116 V 130 consid. 2a e decisioni ivi citate).
Nell'elaborazione di un tariffario, l'assicuratore deve infatti prendere in considerazione un insieme di
circostanze complesse e di obiettivi contraddittori, ragione per cui esso deve poter disporre di un ampio
margine di manovra. Per questo motivo, una singola posizione del tariffario non può essere estrapolata dal
suo contesto globale, ma va analizzata tenuto conto dell'insieme delle disposizioni tariffarie. Un tale
approccio può avere come conseguenza che una decisione può, se considerata singolarmente, comportare
alcune apparenti irregolarità, mentre è del tutto giustificata se considerata nel suo contesto (DTF 112 V 283
consid. 3 p. 288 e decisioni ivi citate, confermata in DTF 126 V 344 consid. 4a). Pertanto, la possibilità di
rivedere un tariffario deve essere utilizzata con molta riserva, dal momento che gli assicuratori infortuni, ed
in particolare l'INSAI/SUVA, dispongono in quest'ambito di un largo potere di apprezzamento. Di regola, il
giudice interviene in un tariffario solo qualora l'applicazione di una posizione dello stesso svantaggi o
favorisca una delle parti in misura manifestamente contraria al diritto o ancora se essa sia fondata su
considerazioni soggettive (sentenza U 346/01 del Tribunale federale delle assicurazioni del 28 maggio
2002 consid. 2, DTF 125 V 101 consid. 3c, vedi anche ATAF 2008/54 consid. 3.2 con i rif.).
3.2. In virtù del principio inquisitorio, il Tribunale deve accertare i fatti
pertinenti ed ordinare d'ufficio le prove necessarie (cfr. art. 12 PA); il
Tribunale applica d'ufficio il diritto. Le parti sono tenute a collaborare
all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e motivare il ricorso (art. 52 PA). Di
conseguenza, l'autorità giudiziaria si limita ad esaminare, di principio, gli
argomenti sollevati con il ricorso e non entra nel merito di questioni di
diritto non espressamente invocate perlomeno nelle misura in cui queste
non facciano parte del contesto generale della fattispecie (cfr. DTF 125 V
413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, 3a edizione, Zurigo 2003, p. 348).
4.
È inoltre opportuno menzionare brevemente i principi giuridici più
importanti che l'assicuratore infortuni deve rispettare in occasione della
fissazione del premio.
4.1. Per il calcolo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni
professionali, le aziende sono ripartite in classi di tariffe dei premi e nei
relativi gradi secondo il genere e le condizioni loro propri; è tenuto
segnatamente conto del pericolo d'infortuni e dello stato delle misure
preventive. Singoli gruppi di lavoratori di una stessa azienda possono
essere attribuiti a classi e gradi differenti (art. 92 cpv. 2 LAINF). Le
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aziende o parti d'aziende devono essere ripartite nelle classi e gradi di
tariffe dei premi in modo che i premi netti bastino, con ogni probabilità, a
coprire i costi degli infortuni professionali e delle malattie professionali
d'una comunità di rischio (art. 113 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre
1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF, RS 832.202).
4.2. Nell'ambito dell'assicurazione infortuni il premio deve rispettare il
principio della conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 e 5 LAINF); ciò significa
che le imprese o le parti di esse devono essere classificate nelle classi e
nei gradi del tariffario dei premi tenuto conto del genere e delle condizioni
che sono loro proprie, in particolare del rischio di infortunio e dello stato
delle misure preventive. La conformità al rischio implica che a rischi
elevati corrisponderanno premi importanti e, viceversa, a rischi esigui
premi più bassi. In base alle esperienze acquisite in materia di rischi,
l’assicuratore può, di propria iniziativa o su domanda dei titolari delle
aziende, modificare l’attribuzione di determinate imprese nelle classi e nei
gradi del tariffario dei premi, con effetto dall’inizio del nuovo esercizio
contabile (art. 92 cpv. 5 LAINF).
4.3. I tariffari dei premi devono parimenti rispettare il principio della parità
di trattamento. Secondo questo principio, una decisione o un'ordinanza
violano la Costituzione, qualora esse operino distinzioni giuridiche non
giustificabili con ragione oggettiva alcuna considerata la fattispecie da
regolamentare o invece omettano di operare distinzioni che si impongono
alla luce delle circostanze; in altri termini, allorquando ciò che è simile
non è trattato in maniera identica o, all'opposto, ciò che è dissimile non è
trattato in maniera differenziata.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che, per quanto concerne i tariffari dei premi
dell’assicurazione contro gli infortuni, il principio della parità di trattamento coincide con l’esigenza della
conformità al rischio (art. 92 cpv. 2 LAINF; vedi RAMI 1998 n. 294 p. 230 consid. 1c; RAMI 1998 n. 316 p.
579 consid. 2b). Ne deriva che le imprese che presentano rischi identici devono essere classificate in
maniera analoga e viceversa.
4.4. Va pure menzionato il principio della solidarietà, in virtù del quale il
rischio di infortunio deve essere sopportato da un grande numero di
imprese (DTF 112 V 316 consid. 5c) e il principio dell’assicurazione, che
presuppone che i rischi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati.
4.5. Per quanto concerne il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF;
DTF 126 V 26 consid. 3c in fine), esso esige che ai membri
dell'assicurazione vengano garantiti i medesimi vantaggi, senz'alcuna
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distinzione se non quella risultante dai contributi versati e con l'esclusione
di ogni idea di beneficio. In altre parole, il principio della mutualità postula
l'equilibrio fra contributi e prestazioni e, a condizioni identiche, la loro
uguaglianza (DTF 112 V 291 consid. 3b e le decisioni ivi citate); esso
vieta inoltre che un assicurato possa beneficiare di vantaggi che l'istituto
assicurativo non concede agli altri affiliati che si trovano in una situazione
equiparabile (DTF 113 V 205 consid. 5b p. 210 e riferimento citato; RAMI
1992 n. 890 p. 64 consid. 3). Per quanto concerne la LAINF, ciò significa
che all’interno di una comunità di rischi i premi ed i costi degli infortuni
devono essere equilibrati (DTF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed. Berna 1989, p. 45
seg.).
4.6. Per un'illustrazione più dettagliata di questi principi nell'ambito
dell'assicurazione infortuni si rimanda all'ATAF 2008/54 consid. 5, alla
quale anche la sentenza del TAF del 1° febbraio 2010 rinvia.
5.
5.1. Come già in precedenza in occasione della vertenza che riguardava i
premi del 2009, la ricorrente fa valere che l'importo del premio non è
giustificato tenuto conto del numero molto contenuto degli infortuni
annunciati e delle indennità giornaliere versate durante il periodo di
computo. Essa indica inoltre che la massa salariale continua a crescere.
Bisognerebbe, a suo parere, prendere in considerazione i dati relativi al
2009 (caratterizzato da un grande aumento della massa salariale a fronte
di un contenimento dei casi d'infortunio). Ad ogni modo il tasso di premio
attuale (9.5356%) sarebbe inspiegabilmente superiore alla media
nazionale (5.4%). L'insorgente menziona inoltre che per il periodo 2003-
2008 ha pagato premi per Fr. 596'936.- mentre l'INSAI/SUVA ha dovuto
assumere prestazioni per Fr. 429'382.-, da cui un saldo attivo di Fr.
167'554.-.
5.2. Per esaminare nel merito le censure sollevate dalla ricorrente, è
necessario verificare se, come già per i premi 2009, il tariffario dei premi
è stato applicato correttamente. In proposito è utile ricordare che
nell'assicurazione infortuni professionali il tasso di premio netto viene
calcolato in base al sistema bonus malus 03 (SBM 03) se, come nella
fattispecie, il premio medio è compreso tra Fr. 5'000.- e Fr. 300'000.-
l'anno (cfr. art. 22 della Tariffa dei premi della SUVA, regole di
classificazione per la determinazione dei premi nell'assicurazione contro
gli infortuni obbligatoria, valida dal 1° gennaio 2010, di seguito Tariffa
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SUVA). Il tariffario bonus/malus è sostanzialmente basato sulla fissazione
annuale del premio per ciascuna impresa. Il premio è fissato prima di
tutto in base alla comunità di rischio cui appartiene una determinata
azienda; l'assicuratore considera tuttavia anche i risultati propri
all'impresa per riaggiustare verso l'alto (malus) o verso il basso (bonus) il
premio individuale dovuto (premio necessario). L’obiettivo è quello di
ottenere premi che si avvicinino al rischio proprio dell'impresa, e
contemporaneamente di incoraggiare i datori di lavoro ad incrementare la
sicurezza sul lavoro per diminuire gli infortuni e limitare il numero delle
indennità giornaliere, ciò che, a lungo termine, per la SUVA, potrà
comportare una diminuzione dei costi.
Il Tribunale amministrativo federale e la Commissione federale di ricorso
in materia di assicurazione contro gli infortuni (competente per trattare
questo litigi prima della creazione di questo Tribunale) hanno già
esaminato legittimità di un simile sistema tariffario ed hanno considerato
che, benché in esso imprese appartenenti alla medesima comunità di
rischio paghino premi differenziati, nel suo principio ciò è compatibile con
le esigenze legali e costituzionali, nella misura in cui questa differenza
trova la sua corrispondenza nel principio della conformità al rischio
(sentenza C-3189/2006 del TAF del 5 maggio 2008 consid. 8.4 con i rif.).
5.3. In merito al SBM 03 è opportuno ricordare che per determinare i
premi dovuti da una ditta si tiene conto, in una certa misura, dei sinistri di
ogni singola azienda. In tal senso, l'INSAI/SUVA raffronta i rischi
imputabili ad un'azienda per un periodo di 6 anni con i dati medi della
comunità di rischio alla quale appartiene. Il periodo di osservazione
determinante per la fissazione dei tassi di premio 2010 si estende nella
fattispecie dal 2003 al 2008. La massa salariale del 2009 non può quindi
rientrare nel periodo di osservazione, anche perché al momento del
calcolo e al momento della comunicazione dei premi non era nota. Infatti,
l'art. 113 cpv. 3 OAINF prescrive che i cambiamenti delle tariffe dei premi
nonché le ripartizioni delle aziende in classi e gradi del tariffario dei premi
ai sensi dell'articolo 92 cpv. 5 LAINF, devono essere comunicati alle
aziende interessate almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio
contabile; le proposte dei titolari d'azienda in vista della modifica della
ripartizione per il prossimo esercizio contabile devono essere inoltrate
entro gli stessi termini.
Per prassi costante sono quindi determinanti le esperienze maturate durante un periodo di 6 anni, tenuto
conto che il periodo di osservazione si estende fino al penultimo anno precedente quello per il quale i premi
sono dovuti (cfr. sentenza del TAF C-3189/2006 consid. 8.4). La censura della ricorrente volta a prendere
in considerazione i dati relativi al 2009 deve essere quindi respinta.
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6.
6.1. Nella fattispecie, il settore dell'azienda ricorrente concernente il
prestito di personale d'esercizio è stata classificata per il 2010 nel grado
123 corrispondente a un premio lordo di 9.5356% o netto di 7.69%. Il
tasso base del ramo dell'azienda ricorrente è per il 2010 di 4.5% pari a un
grado di 112 (cfr. foglio di base SBM 03, allegato alla decisione del 16
luglio 2009 dell'INSAI/SUVA).
6.2. Nella determinazione dei premi il SBM 03 tiene conto anche delle
esperienze di rischio individuali delle imprese nella misura corrispondente
alla loro credibilità. La credibilità indica in che misura le esperienze di
rischio di un'impresa sono tenute in considerazione nella determinazione
dei premi. La credibilità relativa alle spese di cura e alle indennità
giornaliere risulta dal premio base diviso per il premio base maggiorato di
Fr. 90'000.-. La credibilità delle rendite, invece, risulta dal premio base
diviso per il premio maggiorato di Fr. 1'800'000. I fattori determinanti per il
calcolo delle esperienze sul rischio di un'impresa sono gli oneri per le
spese di cura e le indennità giornaliere creatisi in un periodo di
osservazione di sei anni fino ad un massimo di Fr. 38'000.- per caso e gli
oneri dovuti alle rendite nello stesso periodo fino ad un massimo di Fr.
380'000.- per caso (cfr. art. 37 della Tariffa SUVA). In sostanza, più è alto
il premio di base, più è elevato l'indice di credibilità.
6.3. Nel periodo di osservazione il numero di infortuni è leggermente
aumentato. Se nel 2007 la ricorrente registrava 16 infortuni, nel 2008 ne
registrava 24 (foglio di base AIP 2010). L'INSAI/SUVA ha correttamente
tenuto conto delle esperienze di rischio individuali nell'ambito del periodo
d'osservazione e, alla luce di questa evoluzione, il tasso di premio lordo è
aumentato dal 2009 al 2010. Per quanto riguarda il limite di Fr. 38'000.-,
va ricordato che si tratta di un importo massimo volto a determinare gli
oneri per le spese di cura e le indennità giornaliere. Questa cifra non è da
mettere in relazione con l'importo delle spese realmente sostenute per
ogni caso (cfr. art. 37 della Tariffa SUVA).
Nella fattispecie, il premio di base SBM per il 2010 è di Fr. 426'276.-. La credibilità relativa alle indennità
giornaliere viene calcolata nel seguente modo: 426'276.- : (426'276.- + Fr. 90'000) = 82.6%. La credibilità
per il capitale delle rendite è invece del 19.1% (Fr. 426'276.- : [Fr. 426'276.- + Fr. 1'800'000.-]).
6.4. Il tasso di fabbisogno di impresa è calcolato sulla base dei seguenti
elementi: nel periodo dal 2003 al 2008 gli oneri rilevanti per il SMB 03
ammontano, dotazioni collettive incluse, a Fr. 490'898.- per le spese di
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cura e le indennità giornaliere (tenuto conto di un limite massimo di Fr.
38'000.-) e a Fr. 106'930.- per il capitale delle rendite. Queste cifre sono
contenute nel foglio di base allegato alla decisione del 16 luglio 2009 e
non sono contestate dalla parte ricorrente.
Il tasso di rischio dell'impresa per le spese di cura e le indennità giornaliere ammonta a 5.1822%
(corrispondente al rapporto tra i costi e la massa salariale), a fronte di un tasso di rischio del settore pari a
1.8442%. Per il capitale delle rendite, il tasso di rischio dell'impresa ammonta a 1.1288%, mentre quello del
settore è pari a 0.8648%.
Applicando le formule contenute nel foglio di base al punto 3.3. e 3.4 si ottiene un tasso del fabbisogno di
impresa di 7.6536%.
6.5. Da quanto precede si evince che il tasso del fabbisogno di impresa di
A._______ ammonta a 7.6536%. Questo tasso è superiore a quello di
base del settore al quale è attribuita la ricorrente (4.5%). Il malus che ne
scaturisce di 11 gradi (da 112 a 123) è quindi giustificato. Il tasso di
premio netto disposto, pari al 7.69% (equivalente a un tasso di 9.5356%
lordo e al grado 123), corrisponde infatti al tasso del tariffario dei premi
dell'INSAI/SUVA che più si avvicina al tasso di fabbisogno. Si deve
pertanto ritenere che la posizione del tariffario (grado 123) in questione è
conforme alla legge e ai principi giurisprudenziali menzionati.
6.6. L'insorgente fa ancora valere che, pagando un premio netto di
7.69%, vanterebbe per il 2010 un'eccedenza di Fr. 167'554.-. In
proposito, lo scrivente Tribunale può limitarsi a ricordare, come nella
sentenza del 1° febbraio 2010, che una differenza tra i premi versati e i
sinistri presi a carico dall'INSAI/SUVA di per sé non è un motivo per
rivedere il grado di rischio di un'azienda. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha del resto sottolineato che neppure una differenza di
Fr. 280'000.- può essere qualificata di arbitraria (RAMI 5/2005 consid.
5.2.2).
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
7.
7.1. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 2'000.-, sono poste a carico
della ricorrente (art. 63 PA). Esse sono compensate con l'anticipo spese
già versato.
7.2. Visto l'esito del ricorso non sono assegnate indennità per le spese
ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008
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sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 2'000.-.
3.
Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione: