B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3953/2012
S e n t e n z a d e l 1 5 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dagli avvocati Rodolfo Barsi e Franco Papadia,
viale O. Quarta 16,
IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 6 giugno 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di tre figli, ha
lavorato come cassiera dapprima in Svizzera, dal 1973 al 1981 e dal
1983 al 1986, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), quindi in Italia fino ad aprile
2004, dopodiché si è dedicata ai lavori della propria economia domestica
e all'educazione dei propri figli (cfr. atti, passim).
B.
L'8 maggio 2007, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurata aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una prima domanda di rendita d'invalidità svizzera, la cui
istruzione aveva permesso di stabilire la diagnosi di esiti da frattura della
mandibola (1991) e da isteroannessiectomia totale (1998), di sindrome
depressiva nonché di cervicolombodiscoartrosi senza deficit neurologici
periferici. Mediante decisione del 17 marzo 2008, l'UAIE aveva respinto la
domanda per carenza d'invalidità di livello pensionabile. Questa decisione
è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
C.
Il 5 agosto 2008, per il tramite dell'INPS, l'assicurata aveva presentato
una seconda domanda di rendita d'invalidità, la cui istruzione aveva
rivelato la stessa diagnosi che in precedenza, con l'aggiunta di
un'ipertensione arteriosa e di un diabete mellito di tipo II, dimodoché
l'UAIE aveva deciso, il 6 maggio 2009, di non entrare in materia. Anche
questa decisione è cresciuta in giudicato senza essere stata avversata.
D.
Il 19 maggio 2009, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurata ha
formulato una terza domanda di rendita sulla base dell'ultima diagnosi
nota, comprensiva inoltre di una gonartrosi, di segni neuropatici, di
un'emicrania e di una sindrome vertiginosa, la cui procedura si è conclusa
con una decisione di rigetto della richiesta, emanata dall'UAIE
l'11 febbraio 2010 (doc. 130 a 176), e ciò per difetto di carattere
invalidante delle affezione diagnosticate.
Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato al Tribunale
amministrativo federale, il 22 marzo 2010, ricorso, il quale è stato
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parzialmente accolto mediante sentenza del 22 marzo 2011, prevedente il
rinvio degli atti all'UAIE per procedere ad un complemento istruttorio di
natura medica, con l'esecuzione, in particolare, di una perizia psichiatrica
approfondita.
E.
L'UAIE ha quindi incaricato il dott. B._______, psichiatra, di visitare
l'assicurata. Lo specialista ha proceduto a tale esame il 6 ottobre 2011,
ed ha quindi redatto il relativo rapporto peritale il 18 ottobre 2011 (doc.
18), dal quale si evince, oltre alla diagnosi già conosciuta, anche la
presenza di una sindrome da disadattamento accompagnata da reazione
mista ansioso-depressiva, con un'incapacità lavorativa, dal solo punto di
vista psichiatrico, del 25% per l'attività di casalinga, ed una capacità
lavorativa del 70% per altre occupazioni confacenti, un miglioramento
della stessa pari al 10 oppure 15% essendo concepibile nell'ambito di un
trattamento psicofarmacologico regolare.
Il dott. C._______, medico dell'UAIE, ha preso posizione sul caso il
10 novembre 2011 (doc. 20), elencando tutti gli elementi fisici e psichici
della diagnosi, ed ha formulato un'incapacità lavorativa per qualsiasi
occupazione (ultima attività, attività confacenti e attività di casalinga) del
25%, come minimo dal 2008, ma verosimilmente già dal 1998, ossia
dall'intervento d'isterectomia.
F.
Il 16 novembre 2011 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 21), con il quale ha ventilato all'assicurata il rigetto della sua
domanda di rendita, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni. Rappresentata dai suoi due
avvocati, l'assicurata si è opposta al progetto di decisione il 6 dicembre
2011, inoltrando diversa documentazione medica italiana (doc. 22 e 23),
che il dott. C._______, in un breve parere del 21 dicembre 2011 (doc. 25),
ha considerato essere priva di qualsiasi nuovo elemento medico con
influsso sulla capacità lavorativa.
Dopo avere ottenuto visione dell'incarto, l'assicurata ha inviato ulteriori
documenti medici italiani, che il dott. C._______, in una breve presa di
posizione del 28 maggio 2012 (doc. 30), ha definito essere irrilevanti dal
punto di vista diagnostico e di una possibile influenza sulla capacità
lavorativa.
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Di conseguenza, il 6 giugno 2012, l'UAIE ha emanato una decisione di
rigetto della domanda d'invalidità (doc. 31).
G.
Contro questa decisione, rappresentata dai suoi due avvocati, l'assicurata
ha formulato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 20 luglio 2012,
chiedendo sostanzialmente che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità oppure, subordinatamente, di grado inferiore.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 17 settembre 2012, postulandone il rigetto
con la conferma della decisione impugnata, e ciò in riferimento particolare
alle conclusioni della perizia psichiatrica del dott. B._______, del 18
ottobre 2011, nonché, implicitamente, alla valutazione del caso, espressa
a tre riprese, dal proprio servizio medico, nella persona del dott.
C._______.
H.
Mediante decisione incidentale del 15 novembre 2012, questo Tribunale
ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è intervenuto il
26 novembre 2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
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Pagina 5
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine
impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in
particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
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2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
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2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 18 marzo
2011 (6a revisione, primo pacchetto di misure), e in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), ritenuto tuttavia il principio secondo
il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei
fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad une rendita intera d'invalidità
oppure, a titolo subordinato, di grado inferiore.
5.
Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata per-
ché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provve-
dere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicu-
rato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rile-
vante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza fede-
rale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della ri-
chiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA e art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
In concreto, la seconda decisione di rifiuto della domanda di rendita è
stata emessa dall'UAIE il 5 agosto 2008, mentre la seconda, qui
avversata, il 6 giugno 2012. Ne consegue che il periodo di riferimento per
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giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, è
quello intercorrente tra queste due date.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno tre anni (art. 36
LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del Regolamento n. 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida
ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o
dell'UE e vi risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
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40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Il diritto alla rendita,
secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete (art. 5 LAI e art. 8 cpv. 3 LPGA; metodo
specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni consuete di una
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persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica,
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si
deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse
subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene
determinato valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse
subentrato il danno alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del
suo lavoro all'economia domestica o ad un'occupazione remunerata, e
questo tenendo conto dell'evoluzione della situazione fino
all'emanazione della decisione impugnata. L'ipotetica ripresa di
un'attività lucrativa va ammessa dove tale eventualità si presenti alla
luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, con
un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 133 V 504 consid.3.3,
125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid. 3b).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche pos-
sono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invali-
dante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guada-
gno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF
115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in ma-
niera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere moti-
vate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concer-
nenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giu-
dice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esi-
stente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in fa-
vore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
In concreto, dalla documentazione medica degli incarti relativi alle prime
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due domande di rendita, e dagli atti riguardanti la terza domanda di
rendita, oggetto della presente procedura, tra i quali, in particolare, la
perizia psichiatrica del dott. B._______, del 18 ottobre 2011 (doc. 18),
come pure le prese di posizione del dott. C._______, medico dell'UAIE,
del 10 novembre e 21 dicembre 2010, nonché del 29 maggio 2012
(doc. 20, 25 e 30), si evidenzia la diagnosi di sindrome da disadattamento
accompagnata da reazione mista ansioso-depressiva, di esiti da frattura
della mandibola (1991) e da isteroannessiectomia totale (1998), di
cervicolombodiscoartrosi, d'ipertensione arteriosa, di diabete mellito di
tipo II, di gonartrosi, di segni neuropatici, d'emicrania e di sindrome
vertiginosa.
Questa diagnosi è univoca agli atti e, inoltre, non è contestata dalla
ricorrente, dimodoché questo Tribunale non ha nessun valido motivo per
non adottarla.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. B._______ ha chiaramente formulato da un punto di vista
prettamente psichiatrico, nel suo rapporto peritale, un'incapacità
lavorativa del 25% per l'attività di casalinga, unica occupazione ad entrare
concretamente in linea di conto, visto che la ricorrente non ha più
esercitato alcuna attività lucrativa da aprile 2004. Lo specialista ha
osservato che la ricorrente presenta tuttora una serie di sintomi della
patologia psichiatrica, ma che, non trattandosi di una depressione
essenziale, essi rappresentano una reazione ad una situazione ormai
cronica, fondamentalmente non migliorabile, con prognosi poco
favorevole, in particolare in relazione ad altre affezioni di cui soffre la
ricorrente. Egli ha tuttavia messo in evidenza il fatto che, se seguita
regolarmente e con un'assunzione conseguente di farmaci, la cura
antidepressiva essendo attualmente sotto dosaggio, la ricorrente
potrebbe migliorare la sua capacità lavorativa del 10 o 15%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha confermato, nelle sue tre prese di
posizione, un'incapacità lavorativa del 25% per qualsiasi occupazione
(ultima attività, altre attività confacenti e attività di casalinga), almeno a
decorrere dal 2008, ma verosimilmente già dal 1998, ossia dall'intervento
d'isterectomia.
All'incarto non vi sono altri documenti medici che inducano a dubitare
della fondatezza di queste conclusioni, in particolare, quelli esibiti dalla
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ricorrente non riferiscono eventuali influssi negativi delle affezioni
diagnosticate sulla capacità a svolgere le mansioni domestiche.
10.2 Visto quanto precede, questo Tribunale non può che constatare,
seguendo il parere senza equivoci dei dottori B._______ e C._______,
che la ricorrente non ha reso verosimile che il suo grado d'invalidità si
sarebbe modificato in misura rilevante per il suo diritto a prestazioni
assicurative (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI), ed è quindi a giusto titolo che l'UAIE
ha respinto la sua terza domanda di rendita.
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
12.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il
26 novembre 2012.
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In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 26 novembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– ai rappresentanti della ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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