Corte II I
C-3955/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 21 aprile 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3955/2010
Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera, residente in Brasile, nata il , ha aderito
all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
dal 1° gennaio 1997 (doc. 5). La nominata ha regolarmente compilato
le dichiarazioni volte ad accertare i redditi e la sostanza in vista della
fissazione dei contributi AVS/AI dovuti, precisando che non esercitava
attività lucrativa ed era esentata da versamenti contributivi poiché il
marito, pure assicurato facoltativamente, versava il doppio del
contributo minimo (doc. 49).
Il 16/25 marzo 2009, la nominata ha inviato il questionario relativo ai
redditi ed alla sostanza al 31 dicembre 2008 (doc. 51 e 52). Con scritto
del 16 giugno 2009 (doc. 53), la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha spiegato all'assicurata che avrebbe dovuto fornire diversi
altri dati patrimoniali e di reddito (introiti personali, estratti conto,
dichiarazioni relative al valore degli immobili in Svizzera e/o all'estero,
eventuale esistenza di un secondo pilastro assicurativo, ecc.). Altri
scambi di e-mail si sono succeduti. In data 20 agosto 2009 (doc. 54),
la CSC ha richiamato l'assicurata sul suo obbligo di fornire la
dichiarazione di redditi e sostanza per il 2008. Un secondo richiamo è
stato inviato il 19 ottobre 2009 all'interessata per raccomandata (doc.
62). Tale scritto conteneva la comminatoria che, in caso di decorso
infruttuoso del termine di 30 giorni, l'interessata sarebbe stata esclusa
dall'assicurazione facoltativa.
L'interpellata non ha inviato quanto richiesto e, mediante decisione del
18 gennaio 2010, la CSC l'ha esclusa dall'assicurazione facoltativa
(doc. 69).
B.
A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento.
Mediante decisione su opposizione del 21 aprile 2010, la CSC ha
respinto l'istanza dell'insorgente ed ha confermato la decisione del 18
gennaio 2010.
C.
Con il ricorso depositato il 12 maggio 2010, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
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amministrativo e, di conseguenza, la reintegrazione nell'assicurazione
facoltativa. Fa notare che la dichiarazione dei redditi/sostanza 2008 è
stata consegnata il 17 marzo 2009.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 luglio 2010, la CSC propone la
reiezione del ricorso.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
l'insorgente, con scritto del 12 agosto 2010, ha ribadito la sua
intenzione di mantenere il ricorso.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto della assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
2.2 Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 52 PA e 60 LPGA); è pertanto necessario entrare nel
merito.
3.
3.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono ob-
bligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche
domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art.
2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri
e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di
fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati
assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno
cinque anni possono aderire all’assicurazione facoltativa.
3.2 In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio
federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961
sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111).
Per l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire le informazioni
necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta,
a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.
Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non
forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel
termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). Coloro che non inoltrano i
giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno
contributivo sono esclusi dall'assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 1
lett. c OAF).
Giusta l'art. 13 cpv. 2 OAF, prima della scadenza del termine, la Cassa
notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la
comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata
con l'intimazione di cui all'art. 17 cpv. 2 secondo periodo OAF. Per l'art.
17 cpv. 2 OAF (secondo periodo), in caso d'inosservanza del termine
supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un
ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle
conseguenze dell'inosservanza di tale termine.
L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di
pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o
i documenti non sono stati inoltrati (art. 13 cpv. 3 OAF).
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4.
4.1 Nella fattispecie, l'interessata ha certo compilato, come peraltro
nel passato, il questionario apposito per i redditi e la sostanza del
2008 (doc. 51). L'amministrazione l'ha comunque resa attenta che
avrebbe dovuto, a differenza dal passato, fornire una serie di
documenti giustificativi. Con comunicazione del 16 giugno 2009 questi
documenti sono stati esaurientemente descritti. La nominata non ha
mai esibito quanto richiesto.
La procedura di diffida di cui all'art. 13 e 17 OAF è stata avviata e
correttamente condotta dalla CSC, la quale ha sollecitato la
produzione della documentazione richiesta dapprima il 20 agosto 2009
e ha poi inviato il 19 ottobre 2009 una seconda diffida, con la
comminatoria d'esclusione, secondo la facoltà prevista dall'art. 13 cpv.
2 seconda frase OAF (doc. 53 e 62).
4.2 Visto quanto precede, è a ragione che è stata pronunciata
l'esclusione dall'assicurazione facoltativa. Va osservato che nella
fattispecie non sarebbe stato possibile, in assenza dei documenti
richiesti, procedere a una tassazione d'ufficio – invece dell'esclusione
– poiché l'assicurata non ha mai pagato dei contributi personalmente
in quanto è stata esentata da questo obbligo in virtù del pagamento da
parte del marito del doppio del contributo minimo (cfr. art. 17 cpv. 1
secondo periodo OAF).
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
5.
5.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto dal giudice
unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
5.2 Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis al. 2 LAVS), né si
assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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