Corte II I
C-3967/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato da Patronato INAPA, via Don Gnocchi 3,
IT-73040 Acquarica del Capo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 13 maggio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3967/2008
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal
1963 al 1965 e dal 1967 al 1974 (doc. 48), solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. 8). Dopo il rimpatrio ha lavorato da
ultimo come inserviente/assistente in una casa per anziani (doc. 8,
50); non ha più svolto attività lucrativa dopo il il 23 aprile 1997, per
motivi di salute.
In data 14 giugno 1996, ha presentato una prima domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in
evidenza che l'assicurato era portatore di un'epatite cronica
controllata, rachiartrosi e presbiopia, patologie che, allo stato di allora,
secondo il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI), non giustificavano alcun riconoscimento del diritto a prestazioni
assicurative. Mediante decisione del 26 gennaio 1998, l'UAI ha
respinto la domanda di rendita. L'interessato ha impugnato il suddetto
provvedimento amministrativo innanzi alla Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR),
la quale, con giudizio del 18 agosto 1998, ha respinto il gravame in
quanto, a prescindere dall'esistenza di un'incapacità lavorativa,
l'interessato difettava della condizione assicurativa allora in vigore.
A.________ ha impugnato detto giudizio innanzi al Tribunale federale
delle assicurazioni, il quale, con la sentenza del 18 dicembre 1998, ha
respinto il ricorso (doc. 1-38).
B.
Il 2 febbraio 2006, A.________ ha formulato una seconda domanda
volta al conseguimento di una prestazioni AI (doc. 40, 44).
Il richiedente è stato visitato il 30 maggio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "insufficienza
vertebrobasilare, artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale,
ipertensione arteriosa in trattamento, epatopatia cronica HCV
correlata, disturbo distimico cronico in trattamento psicofarmacologico,
note cliniche di bronchite cronica" ed ha posto un tasso d'invalidità
dell'80% (doc. 52). Viene allegata una consulenza tecnica d'ufficio del
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15 ottobre 2004 (allestimento tecnico)/1° febbraio 2005 (discussione)
del Dott. Del Coco all'intenzione del Giudice del lavoro del Tribunale di
Lecce in materia d'invalidità civile, dalla quale emerge, oltre alla
diagnosi sopra riferita, una sofferenza radicolare in territorio L5-S1 ed
un'evidente gonartrosi sinistra deformante con grave deficit funzionale,
insufficienza cronica arti inferiori con varici complicate; il perito ritiene
che tali patologie comportano un'invalidità del 75% (doc. 51).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), il quale, nella sua
relazione del 4 febbraio 2008, ha affermato che il richiedente non
avrebbe più potuto svolgere il suo precedente lavoro di assistente in
casa per anziani, perlomeno da aprile 2004, ma a lui sarebbero
proponibili, a tempo pieno, attività leggere e/o semisedentarie in
misura completa (doc. 55).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è emerso
che, svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella
precedente l'invalidità, il nominato subirebbe una perdita di guadagno
del 25%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ulteriormente ridotto del 25% per tenere conto di fattori
personali, quali età ed handicap (doc. 56).
Con progetto di decisione del 26 febbraio 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione del ricorso (doc. 57). Per il tramite del Patronato INAPA di
Acquarica del Capo, con scritto del 17 marzo 2008, l'interpellato si è
opposto a tale progetto producendo un certificato del Dott. Scarcella,
del 15 marzo 2008 nel quale è tra l'altro segnalata una stenosi ICA
sinistra, una diplopia da neuropatia del IV nervo cranico a sinistra e un
disturbo distimico cronicizzato (doc. 60).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua nota del 7 maggio 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 62).
Mediante decisione del 13 maggio 2008, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita (doc. 63).
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D.
Con il ricorso depositato il 16 giugno 2008, A.________, sempre
rappresentato dal Patronato INAPA, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita AI.
Produce documentazione già ad atti.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 settembre 2008, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 24 settembre 2008, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi esprimere in
merito alle osservazioni dell'amministrazione ed altra documentazione
di rilievo. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 14 novembre 2008, il TAF ha invitato
l'interessato a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. L'importo pur essendo stato depositato
presso le Poste italiane il 3 dicembre 2008 (cfr. fotocopia dell'avvenuto
versamento) non è pervenuto allo scrivente Tribunale. Con una nuova
decisione del 28 gennaio 2009, il TAF ha richiamato la somma in
parola all'assicurato. Un versamento di Fr. 295.- è quindi pervenuto il
25 febbraio 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, nella misura di
Fr. 295.-, entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la seconda domanda di rendita il 2 febbraio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 2 febbraio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 13 maggio 2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
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in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 48). Pertanto, l'interessato
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale
la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
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C-3967/2008
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha lavorato fino al 1997 in qualità di
inserviente/addetto a vari lavori in una casa per anziani (doc. 50, cifra
7 b; doc. 8).
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di insufficienza
vertebrobasilare, artrosi polidistrettuale a discreto impegno funzionale,
ipertensione arteriosa in trattamento, epatopatia cronica HCV
correlata, disturbo distimico cronico in trattamento psicofarmacologico,
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note cliniche di bronchite cronica (cfr. perizia medica particolareggiata
del 30 maggio 2006, doc. 52). Nella perizia del Dott. Del Coco del 15
ottobre 2004 si annota anche una sofferenza radicolare in territorio L5-
S1, un'evidente gonartrosi deformante a sinistra con grave deficit
funzionale, insufficienza circolatoria cronica arti inferiori con varici
complicate (doc. 51). Il Dott. Scarcella, autore del certificato esibito in
sede di audizione, accenna ad una non meglio investigata stenosi ICA
sinistra ed ad una neuropatia del IV nervo cranico a sinistra (doc. 60).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia particolareggiata del
30 maggio 2006, doc. 52) pone un tasso d'invalidità del 80%, mentre il
sanitario dell'UAIE, Dott. Battaglia, afferma che l'interessato non
potrebbe più svolgere il precedente lavoro di ausiliario in una casa per
anziani, ma a lui sarebbero proponibili attività leggere e/o sedentarie
in misura completa.
10.2 Nel caso in esame non è possibile dirimere questa divergenza di
valutazione tra il servizio medico dell'INPS e quello dell'UAIE. Lo
scrivente Tribunale constata infatti che la documentazione oggettiva ad
atti presenta molte lacune.
Viene segnalata, come prima diagnosi, un'insufficienza vertebro-
basilare ma non è prodotto alcun esame ortopedico completo
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(anamnesi, esame oggettivo, diagnosi, valutazione, prognosi).
Neanche l'apposita rubrica della perizia medica particolareggiata è
stata compilata (punto 4.8 del doc. 52), ossia non esiste nessuna
descrizione dell'apparato locomotorio/articolare. Altre turbe di
carattere ortopedico sono accennate in diagnosi (artrosi
polidistrettuale), senza tuttavia menzionare le loro conseguenze
debilitanti. Si segnala una patologia importante come l'epatite cronica
HCV, ma in assenza di esami ematochimici, test epatici o risultati di
una sonografia addominale. Si accenna ad un disturbo distimico, turba
che può assumere a seconda dei casi un carattere invalidante, ma non
si trova nessuna relazione d'esame psichiatrico. Va inoltre ricordata la
perizia del Dott. Del Coco, che risale tuttavia al 15 ottobre 2004, ossia
2 anni prima della presentazione della domanda di rendita. Questa
indagine fa stato di un tasso d'invalidità generico del 75%, che non
può essere confermato da questo tribunale senza un ulteriore
approfondimento.
Un'altra incongruenza del caso in esame è la circostanza che la
perizia medica particolareggiata (E 213, doc. 52) è palesemente
contradditoria. Pur ponendo un tasso d'invalidità dell'80%, vi si afferma
che l'assicurato può svolgere lavori pesanti e che, rispetto alla
precedente visita praticata in data non definita, le condizioni sarebbero
migliorate. L'E 213 attesta poi, in contraddizione con quanto prima
affermato, che l'interessato potrebbe svolgere solo al 20% il suo ultimo
lavoro (punto 11.4) e che non è in grado di svolgere un lavoro
adeguato alle sue condizioni (punto 11.5).
Deve essere inoltre rilevato che l'amministrazione ha preso atto che la
documentazione ad atti non era più attuale e lo ha segnalato al proprio
servizio medico (cfr. nota del 15 gennaio 2008, doc. 53), il quale ha
comunque espresso il suo parere in merito.
10.3 Visto quanto precede, si deve ritenere che la decisione
impugnata non poggia su di un'adeguata istruttoria. Ora, fatte queste
considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di
determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di
guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
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11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal febbraio 2005 (inizio del periodo di
cognizione giudiziaria) fino alla data dell'impugnata decisione (13
maggio 2008) e da questa data in poi. L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad un esame
approfondito in ortopedia/neurologia, psichiatria ed internistica nonché
a tutti quegli esami specialistici che il caso richiede. L'amministrazione
farà esibire dall'interessato o dall'organismo sanitario di collegamento
(INPS) tutti gli esami oggettivi esistenti e farà eventualmente eseguire
nuovi accertamenti clinico-strumentali.
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il 2005 e 13 maggio 2008, data della decisione impugnata e da questa
data in poi, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente
avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità
amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine
comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo delle presunte spese processuali di Fr. 295.-,
versato dall'insorgente il 25 febbraio 2009, gli viene restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
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C-3967/2008
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 13 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'UAIE perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 295.- versato dal
ricorrente il 25 febbraio 2009 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'UAIE intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-3967/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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