B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3974/2012
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino,
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 19 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
mediante decisione del 19 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, con
effetto dal 1° agosto 2012, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di cui era al beneficio il cittadino italiano A._______, nato il ;
con scritto datato martedì 17 giugno 2012 (recte: martedì 17 luglio 2012),
consegnato alla posta il 19 luglio 2012, l'interessato ha inviato all'Ufficio
AI summenzionato "un'opposizione preventiva" nella quale afferma che la
sua situazione medica non è ancora stabile e si riserva di produrre ulte-
riori esami in corso chiedendo una proroga del termine a tal fine; allega
una prenotazione per un esame RMN previsto per il 20 luglio 2012;
l'UAIE ha trasmesso tale scritto allo scrivente Tribunale amministrativo
federale;
mediante ordinanza del 9 agosto 2012, questo Tribunale ha impartito a
A._______ un termine scadente il 24 agosto successivo, per precisare le
conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), avvertendolo nel contempo che in caso di mancata risposta
entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibi-
le;
questo scritto è stato notificato all'interessato il 24 agosto 2012 come si
evince dall'avviso di ricevimento ad atti;
visto questa notifica, questo Tribunale ha sospeso il caso fino ad oggi;
la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 9 agosto
2012 nel termine impartito né sino ad ora;
lo scritto di A._______ manca inequivocabilmente di motivazioni, si limita
ad annotare che degli esami saranno effettuati il 20 luglio 2012 ed a chie-
dere un termine supplementare per perfezionare le sue intenzioni che,
appunto, mancano;
l'interpellato, non solo non ha risposto all'ordinanza di questo Tribunale
del 9 agosto scorso, ma nemmeno ha inviato i risultati di detti esami;
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facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario ap-
plicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 9 agosto 2012 e non
entrare nel merito della comunicazione del 17 luglio 2012
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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