B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3978/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con decisione del 18 giugno 2010 (doc. 39), l'Ufficio dell'assicurazio-
ne per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità pre-
sentata da A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due
figli – il 5 maggio 2009 (doc. 8). È stato stabilito, in virtù della documenta-
zione medica agli atti come pure dei rapporti del 13 gennaio e 15 giugno
2010 del dott. B._______ (doc. 23 e 38), che l'interessato era affetto da
stato dopo lussazione al terzo dito della mano destra, stato dopo contu-
sione lombosacrale e distorsione cervicale, disturbi degenerativi in fase
iniziale al rachide lombare e stato dopo cinque interventi per ernia ingui-
nale. È stato considerato che lo stesso non avrebbe più potuto svolgere,
dal 27 novembre 2008, la precedente attività di cameriere, ma che a lui
sarebbero state proponibili al 100%, sempre da tale data, attività sostituti-
ve confacenti al suo stato di salute. Il calcolo comparativo dei redditi (doc.
24) ha evidenziato una perdita di guadagno del 28%, che escludeva il ri-
conoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
1.2 Il 18 maggio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il
ricorso del 15 luglio 2010 e confermato la decisione dell'UAIE del 18 giu-
gno 2010. Questo Tribunale ha altresì trasmesso all'autorità inferiore lo
scritto del 26 aprile 2011 del ricorrente, unitamente agli allegati documenti
medici, quale nuova domanda di rendita, dal momento che l'insorgente
aveva fatto presente (implicitamente) che le sue condizioni di salute era-
no peggiorate e che al più tardi da tale data si doveva ritenere sussistere
una nuova richiesta di rendita (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-5130/2010 del 18 maggio 2011 consid. 13; doc. 57).
2.
2.1 Nel mese di ottobre del 2011, l'autorità inferiore ha avviato l'istruzione
della nuova domanda di rendita (doc. 63).
2.2
2.2.1 Nel rapporto del 29 novembre 2011 (doc. 87), il dott. B._______,
specialista in medicina interna, ha rilevato che la documentazione medica
prodotta (doc. 66 a 68 e 74 a 84) non fa stato di alcuna nuova patologia o
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di un peggioramento (dello stato di salute) suscettibile di giustificare una
modifica della precedente valutazione clinica-lavorativa dell'interessato.
2.2.2 Nel rapporto del 25 giugno 2012, la dott.ssa C._______, specialista
in psichiatria, ha esposto la diagnosi di disturbo dell'adattamento. Il medi-
co ha rilevato che i rapporti psichiatrici (doc. 92, 95, 101 e 105) riferisco-
no che l'interessato è seguito per una sintomatologia ansiosa e depressi-
va aggravata da fattori socio-economici e che lo stesso assume un trat-
tamento farmacologico (farmaci antidepressivi ed ansiolitici), ma non fan-
no stato di alcuna diagnosi psichica secondo una classificazione ricono-
sciuta internazionalmente e non comportano un'anamnesi dettagliata
sull'evoluzione (delle condizioni di salute) tra aprile del 2011, allorquando
l'interessato si è rivolto al Pronto soccorso per un gesto di autolesionismo
ed è stata posta la diagnosi di disturbo dell'adattamento, e febbraio del
2012, momento a partire da cui il medesimo è seguito presso un Centro
Psicosociale. Ha pure segnalato che gli eventuali benefici di un tratta-
mento psicotropo adeguato non hanno ancora potuto essere osservati,
detto trattamento essendo stato iniziato in febbraio del 2012. Il disturbo
dell'adattamento è comunque una patologia suscettibile di evoluzione fa-
vorevole. La dott.ssa C._______ ha concluso che non appare possibile
oggettivare un'incapacità al lavoro (doc. 111; v. anche i rapporti del 22 di-
cembre 2011 [doc. 89] e del 26 marzo 2012 [doc. 97]).
2.3 Il 29 giugno 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di pre-
stazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare os-
servato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla sa-
lute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente at-
tività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente allo
stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio sorvegliante
di parcheggio/museo, magazziniere, addetto alla vendita per corrispon-
denza, venditore, riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere, biglietta-
io, impiegato in un ufficio – è da considerare esigibile al 100% e conduce
ad un grado d'invalidità del 28% che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 112).
3.
Il 27 luglio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 29 giugno 2012
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità. Si è doluto di non essere stato sottoposto ad una perizia medica. In
particolare, ha segnalato che la patologia psichica di cui soffre unitamente
agli esiti degli interventi chirurgici che ha subito comportano un'inabilità al
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lavoro del 70%. Ha sottolineato che, in virtù della sua età, delle limitazioni
funzionali che presenta nonché della sua formazione, non si può esigere
da lui l'esercizio delle attività di sostituzione proposte dall'autorità inferiore
su un mercato equilibrato del lavoro. Il ricorrente si è poi doluto di un'in-
sufficiente motivazione della decisione impugnata in merito alle modalità
di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità. Infine, l'insorgente
ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali. Ha esibito un rapporto
psichiatrico della dott.ssa D._______ del 13 luglio 2012 ed un certificato
medico della dott.ssa E._______ del 19 luglio 2012 (doc. TAF 1). Il 28
agosto 2012, ha prodotto il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
4.
Nella risposta al ricorso del 5 novembre 2012 (doc. TAF 7), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa
possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio me-
dico dell'UAIE del 29 ottobre 2012 (doc. 117), in cui è indicato che per
completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una
perizia psichiatrica e ad una perizia in medicina fisica e di riabilitazione.
5.
5.1 Con provvedimento del 13 novembre 2012, questo Tribunale ha tra-
smesso al ricorrente la risposta al ricorso del 5 novembre 2012 e la presa
di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 29 ottobre 2012, riservata
la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle e-
ventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello suc-
cessivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 8).
5.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato al ricorrente il 14
novembre 2012 (doc. TAF 9). Il termine per la presentazione delle osser-
vazioni è scaduto infruttuoso il 19 novembre 2012.
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
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ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
7.
7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 29 ottobre 2012 è
giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridi-
camente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segna-
tamente con un esame sullo stato di salute psichico (la dott.ssa
C._______ avendo rilevato che i rapporti psichiatrici agli atti non compor-
tano una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta internazio-
nalmente e neppure una descrizione dello stato psichico del paziente [cfr.
rapporto del 29 ottobre 2012 {doc. 117}]) e con un esame sullo stato di
salute somatico (la dott.ssa C._______ avendo segnalato che occorre
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oggettivare le eventuali limitazioni funzionali delle patologie somatiche
[cfr. rapporto del 29 ottobre 2012 {doc. 117}]).
8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dal medico dell'UAIE consultato, riservato ogni ulteriore esame
che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse
rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non ri-
sulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa
dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza
preponderante e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso
mediante la quale è chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità.
8.3 Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del prov-
vedimento del 13 novembre 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 29 giugno 2012 l'autorità inferiore ha
considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livel-
lo pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che
costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel ca-
so di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'otteni-
mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
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9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha
presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assi-
curative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è
rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisio-
ne). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relati-
vamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità
per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 29 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: