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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3980/2011
Sen t e n z a d e l 2 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti
Parti A.________,
patrocinato dall'avv. Santo De Blasi, via P. Colaci 42,
IT73100 Lecce,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 20 giugno 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 20 giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non ha esaminato la
domanda di aggravamento presentata il 17 febbraio 2011 dal cittadino
italiano A.________, nato il ,
che in data 9 luglio 2011, A.________, per il tramite dell'avv. De Blasi, ha
interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invaalidità
(LAI, RS 831.20),
che giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1)
l'autorità inferiore può, fino all'invio della risposta, riesaminare la
decisione impugnata,
che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia
divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58 cpv. 3
PA),
che il 10 novembre 2011, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 20
giugno 2011, sostituendola con una nuova e riconoscendo il diritto a una
rendita intera dal 1° maggio – tre mesi dopo l'avvenuto peggioramento –
al 31 luglio 2011, mese durante il quale l'interessato ha raggiunto l'età
pensionabile,
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che il 17 novembre 2011 lo scrivente Tribunale ha invitato la parte
ricorrente a specificare, entro 30 giorni, quale seguito intendeva dare alla
presente procedura,
che la parte ricorrente non ha risposto nel termine impartito né sino ad
ora,
che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione
del 7 novembre 2011 e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice
unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF,
che visto l'esito del ricorso non sono prelevate spese processuali,
che alla parte ricorrente può essere assegnata un'indennità per le spese
ripetibili (art. 5, 8 e 15 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
che l'indennità di parte, nel caso in esame, è fissata a 800 franchi,
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
E' preso atto della decisione del 7 novembre 2011 e la procedura è
stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800. a titolo di
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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