Corte II I
C-3988/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio);
Michael Peterli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 maggio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3988/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 14 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a
A._______, cittadina italiana, nata , che la sua domanda del 5
settembre 2008 volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità non sarebbe stata esaminata
in quanto, nonostante un richiamo ed un'intimazione del 10 dicembre
2008, la stessa non aveva collaborato in maniera adeguata
all'istruzione della pratica in oggetto;
in data 16/19 giugno 2009, la nominata è insorta contro il menzionato
provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo
diritto ad una prestazione AI e producendo, a suffragio delle sue
conclusioni, nuova documentazione sanitaria di recente esecuzione; la
stessa chiede di soprassedere alla sua mancata collaborazione con
l'autorità amministrativa;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
23 giugno 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente in merito all'esame
materiale della domanda di rendita, nella sua risposta di causa del 24
luglio 2009, ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso e di
rinviargli gli atti in quanto, per errore, è stato omesso di notificare
all'assicurata, prima della decisione formale impugnata, un progetto di
decisione;
l'UAIE, nella sua presa di posizione del 30 luglio 2009, rinuncia a
pronunciarsi in merito al gravame;
in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione AI cantonale
è opportuno prestare adesione visto che, giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI
l'Ufficio AI è tenuto a comunicare all'assicurato, per mezzo di un
preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione
e l'assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all'art. 42
LPGA;
tale procedura non è stata seguita nella specie;
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto dall'Ufficio AI
cantonale, il quale procederà all'istruttoria della domanda di rendita
tenendo anche conto dei documenti trasmessi con il gravame;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese né si assegnano indennità per le spese
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione del 14
maggio 2009 è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R con copia della risposta dell'UAI
Ticino del 24 luglio 2009 e della risposta dell'UAIE del 30 luglio
2009)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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