B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-400/2015
Sen t en z a d e l 1 3 magg i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Markus Metz e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato da Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci-
sione del 4 dicembre 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 17 gennaio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali-
dità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in fa-
vore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato e padre di due
figli (doc. A 1-1) – una rendita intera d'invalidità svizzera a decorrere dal 1°
agosto 2011, unitamente alla rendita completiva in favore del figlio (doc. A
42-2). L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che secondo il rapporto
del novembre 2011 del medico SMR (doc. A 36-1), l'interessato (affetto da
morbo di Burger amputato al piede sinistro) presentava, dal 5 agosto 2010,
una totale incapacità al lavoro e di guadagno in una qualsiasi attività lucra-
tiva (doc. A 42-10 [motivazione della decisione]). Con comunicazione del
30 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha confermato il diritto
alla rendita intera d'invalidità (doc. A 61-1; v. il rapporto del gennaio 2013
del medico SMR [doc. A 60-1]).
2.
2.1 Nel mese di giugno del 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha
avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. A 62-1).
2.2 Nel rapporto del 6 marzo 2014 (doc. A 84-1), il dott. C._______, medico
SMR, ha rilevato, in virtù della perizia pluridisciplinare del 28 febbraio 2014
del SAM (doc. A 82-1), che l'interessato soffre segnatamente di malattia di
Crohn (con fistola addominale), arteriopatia ostruttiva all'arto inferiore sini-
stro (con esiti di amputazione dell'avampiede sinistro e sintomatologia
claudicante stadio clinico II), insufficienza venosa cronica stadio clinico II
agli arti inferiori bilateralmente, ipertensione arteriosa in cura farmacolo-
gica e malattia renale cronica stadio II su probabile nefroangiosclerosi e
che il medesimo presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 agosto
2010 nella precedente attività di magazziniere, ma una capacità al lavoro
del 50% da dicembre del 2013 in un'attività confacente allo stato di salute
(segnatamente lavoro leggero, sedentario, con possibilità di interrompere
il lavoro ad ogni istante ed avendo un servizio igienico a disposizione nelle
immediate vicinanze e con possibilità di cambiare posizione al piede sini-
stro e, se necessario, di sdraiarsi o alzare il piede su un supporto per po-
tersi riprendere).
2.3 Il 22 maggio 2014, l'Ufficio AI ha determinato, nell'ambito di un'attività
sostitutiva adeguata, un grado d'invalidità del 49,78% (doc. A 95-1). Con
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annotazione del 28 maggio 2014, il consulente in integrazione professio-
nale ha poi segnalato che "risulta indispensabile trovare un posto di lavoro
per effettuare un accertamento (professionale)" (doc. A 90-4).
3.
Il 4 dicembre 2014, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° febbraio 2015,
la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora è sostituita da una mezza
rendita, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17
LPGA. Detta autorità ha in particolare rilevato che l'interessato sarebbe di
nuovo in grado di svolgere un'attività confacente allo stato di salute e l'e-
sercizio di questa attività gli permetterebbe di realizzare più del 40% del
guadagno che potrebbe ottenere senza invalidità (doc. A 107-1).
4.
Il 20 gennaio 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conto la decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità anche successivamente al 1° febbraio 2015. Ha segnalato che le pa-
tologie di cui è affetto comportano una completa inabilità al lavoro e che, in
virtù delle limitazioni funzionali che presenta e della circostanza poco pro-
babile che un datore di lavoro sia disposto ad assumerlo, non si può esi-
gere da lui l'esercizio al 50% di un'attività sostitutiva confacente in un mer-
cato equilibrato del lavoro. Ha poi sottolineato che l'autorità inferiore non
ha tenuto conto, nel calcolo per la determinazione del grado d'invalidità, di
alcuna deduzione per il gap salariale (doc. TAF 1). Il 13 febbraio 2015, l'in-
sorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4 e 7).
5.
Con risposta al ricorso del 24 marzo 2015, l'UAIE ha proposto l'ammissione
del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conforme-
mente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 9
marzo 2015 (conclusione principale; doc. TAF 8), il quale rinvia a sua volta
all'annotazione del medico SMR del 3 marzo 2015. Secondo quest'ultima,
l'insorgente, dal profilo medico-teorico, è abile al lavoro al 50% in attività
confacenti allo stato di salute. Tuttavia, in considerazione dei numerosi li-
miti funzionali che il medesimo presenta, è indicato completare l'istruttoria
e pertanto sottoporre il ricorrente ad una prova pratica di lavoro, come già
postulato dal consulente in integrazione professionale (con annotazione
del maggio 2014).
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6.
Con scritto del 2 aprile 2015, l'insorgente ha segnalato che non ha obiezioni
alla proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso al fine di pro-
cedere a ulteriori accertamenti (doc. TAF 10).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero.
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso in esame, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
B._______ del 9 marzo 2015 (peraltro l'insorgente, nello scritto del 2 aprile
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2015, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla
risposta al ricorso del 24 marzo 2015) è giustificata dalla necessità di com-
pletare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento all'e-
sigibilità e alla possibilità per il ricorrente di esercitare al 50% un'attività
confacente allo stato di salute in un mercato equilibrato del lavoro, segna-
tamente mediante un accertamento professionale e, in particolare, con una
prova pratica di lavoro, il medico SMR avendo rilevato, nell'annotazione del
3 marzo 2015 (doc. TAF 8), che "in considerazione dei numerosi limiti fun-
zionali presentati dall'assicurato, nel caso concreto risulta tuttavia indicato
procedere mediante un accertamento (professionale)/una prova pratica di
lavoro", come già proposto dal consulente in integrazione professionale
con annotazione del 28 maggio 2014 (doc. A 90-4). Dagli atti di causa ri-
sulta altresì che vi sono stati dei contatti fra il consulente, l'insorgente e due
ditte aventi sede nel Cantone B._______ alfine di organizzare una prova
pratica di lavoro (v. doc. A 91-1 e 94-1), senza che sia dato sapere se que-
sto accertamento professionale abbia, o meno, avuto luogo.
9.2 In siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale
federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si
oppone al rinvio della causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria ne-
cessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel senso indicato
dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore
esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente do-
vesse rendere necessario (conto tenuto segnatamente del tempo trascorso
dalla perizia pluridisciplinare del febbraio 2014, delle affezioni di cui soffre
l'insorgente, delle limitazioni che presenta e delle valutazioni prognostiche
critiche dei periti [v. consulto gastroenterologico, doc. A 82-75; consulto ne-
frologico, doc. A 82-79; consulto chirurgico, doc. A 82-51; consulto reuma-
tologico, doc. A 82-56]) nonché riservato ogni provvedimento d'integra-
zione professionale che dovesse rendersi necessario. In assenza di tale
istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il
necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle
condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e
pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è
chiesto il riconoscimento di una rendita intera anche successivamente al
1° febbraio 2015.
9.3 Nel caso in esame non era altresì necessario nell'ambito del provvedi-
mento del 31 marzo 2015 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibi-
lità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurispru-
denza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti,
nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a
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seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova
decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF
137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura
dinanzi all'UAIE la mezza rendita d'invalidità attribuita all'insorgente con
decisione dell'UAIE del 4 dicembre 2014, e legata alle problematiche chi-
rurgiche, reumatologiche, angiologiche, cardiologiche, gastroenterologiche
e nefrologiche – nella perizia pluridisciplinare del febbraio 2014 (doc. A 82-
1), i medici SAM hanno ritenuto che l'insorgente non può più esercitare la
precedente attività di magazziniere, ma che lo stesso presenta, da dicem-
bre del 2013, una capacità lavorativa medico-teorica del 50% in un'attività
confacente allo stato di salute – è già definitivamente acquisita perlomeno
fino alla data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel
caso di specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere
se la verifica della possibilità per l'insorgente di sfruttare la sua residua ca-
pacità lavorativa medico-teorica in un'attività confacente allo stato di salute
sul mercato del lavoro equilibrato sia suscettibile di influenzare il grado d'in-
validità determinato nella decisione impugnata. Per i motivi precedente-
mente esposti, una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile (v.,
sulla questione e fra le tante, le sentenze del TAF C-668/2012 del 19 marzo
2014 consid. 8.3.1 e C-71/2010 del 25 giugno 2012 consid. 9.2), dal mo-
mento che le patologie, già accertate in prima istanza, comportano sicura-
mente la concessione di perlomeno una mezza rendita d'invalidità a decor-
rere dal 1° febbraio 2015, come ritenuto nella decisione impugnata, dal
momento che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa medico-
teorica del 50% in un'attività confacente allo stato di salute (confronto fra
un reddito da valido di fr. 50'895.- ed un reddito da invalido di fr. 25'337.-
[peraltro senza effettuazione del parallelismo dei redditi]).
9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sot-
toposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a
specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso, nonché al servizio integrazione professionale dell'Ufficio AI. Per il re-
sto, se del caso, l'UAIE dovrà pure effettuare un confronto dei redditi de-
terminanti sulla base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute (in
tale ambito, veglierà altresì ad esaminare l'applicazione del principio del
parallelismo dei redditi) nonché determinare il momento a partire dal quale
decorre un'eventuale modifica della rendita d'invalidità.
10.
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10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 400.-, versato il 13 febbraio 2015, è restituito al ricorrente.
10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF
132 V 215 consid. 6.2. secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministra-
zione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente conte-
nuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è po-
sta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
4 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 13
febbraio 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dell'atto di
replica del 2 aprile 2015)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: