B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4007/2014
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 giugno 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 5 giugno 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata
dall'interessata il 30 luglio 2012.
2.
Il 12 luglio 2014, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 5 giugno 2014
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento della
decisione impugnata. Si è in particolare doluta di un'errata valutazione
delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero.
4.
Nella risposta al ricorso del 22 agosto 2014, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha
rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 14
agosto 2014, secondo la quale, in virtù della perizia in medicina interna del
luglio 2012, della perizia reumatologica del dicembre 2012, della perizia
neurologica del maggio 2013 e della perizia psichiatrica del giugno 2013 –
perizie che sono conformi ai criteri di una perizia neutrale specialistica – la
ricorrente è abile al lavoro al 100% in una qualsiasi attività lucrativa da
dicembre del 2012, di modo che non è adempito il presupposto di
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno per potere
pretendere all'assegnazione di una rendita d'invalidità svizzera (doc. TAF
3).
5.
Nella replica datata 9 ottobre 2014, l'insorgente si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 12 luglio 2014 (doc.
TAF 6), atto di replica che è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per
conoscenza con provvedimento del 27 ottobre 2014 (doc. TAF 7).
6.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4
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novembre 2014 (notificata il 17 novembre 2014; cfr. risultanze processuali
e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 9]), ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 5 dicembre 2014, un anticipo di fr. 400.- (al
netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a
copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso
del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre,
sempre entro il 5 dicembre 2014, idonea documentazione attestante che
l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o
addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del
Tribunale.
7.
Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza,
il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
9.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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