B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 08.07.2016 (2C_535/2016)
Corte III
C-4009/2015
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Mattia Pontarolo,
Mattei studio legale SA,
Via Dogana 2, casella postale 2747,
6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di restituzione del termine /
Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di
dimora ed allontanamento dalla Svizzera.
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Visti:
la decisione del 19 maggio 2015 con cui la Segreteria di Stato della migra-
zione (SEM) ha rifiutato l'approvazione della proroga del permesso di di-
mora in favore di A._______, cittadina malgascia nata il (…), e ha altresì
assegnato a quest'ultima un termine scadente il 31 agosto 2015 per la-
sciare la Svizzera,
il ricorso interposto in data 24 maggio 2015 dall'interessata contro la citata
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu-
nale),
la richiesta del 28 agosto 2015 mediante la quale la ricorrente ha postulato
la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
la decisione incidentale del 5 febbraio 2016 con cui il Tribunale ha rifiutato
detta istanza e ha invitato la ricorrente a versare un anticipo delle presunte
spese processuali di fr. 1'200.– entro il 7 marzo 2016 con comminatoria
che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso e che le spese
sarebbero state poste a suo carico; il Tribunale ha altresì precisato che il
termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato tempe-
stivamente alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario
in Svizzera, in favore dell'autorità,
lo scritto del 1° marzo 2016 con cui A._______ ha domandato la proroga
del termine di pagamento dell'anticipo spese in ragione dell'inabilità al la-
voro del proprio rappresentante,
l'accoglimento da parte del Tribunale di questa richiesta e la conseguente
concessione di una proroga del termine di versamento fino al 13 aprile
2016,
lo scritto del 13 aprile 2016 (data del plico raccomandato: 15 aprile 2016)
mediante il quale l'interessata, agendo per il tramite di un nuovo patrocina-
tore, ha comunicato al Tribunale che il pagamento dell'anticipo spese sa-
rebbe avvenuto il 13 aprile 2016, ha postulato la concessione di un termine
di 30 giorni per produrre nuove prove e ha nuovamente richiesto la con-
cessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
la costatazione da parte del Tribunale che il citato anticipo è stato accredi-
tato in suo favore solamente in data 14 aprile 2016,
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l'ordinanza del 18 aprile 2016 mediante la quale lo scrivente Tribunale ha
concesso alla ricorrente un breve termine per dimostrare di avere tempe-
stivamente versato l'anticipo spese alla Posta svizzera, o di averlo addebi-
tato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità,
lo scritto di A._______ del 22 aprile 2016, con cui quest'ultima ha affermato
di avere dato erroneamente incarico di procedere al versamento del citato
anticipo spese all'ente caritatevole che si è offerto di sostenerla finanzia-
riamente nel presente procedimento il 13 aprile 2016 e siccome l'esecu-
zione dell'ordine di pagamento è avvenuta il 14 aprile 2016, ovvero non
tempestivamente, la ricorrente ha chiesto che al fine di evitare un formali-
smo eccessivo sia riconosciuta la tempestività del versamento effettuato;
qualora questa richiesta non fosse accolta dal Tribunale, in via sussidiaria
A._______ ha presentato una formale istanza di restituzione in intero del
termine per eseguire il versamento dell'anticipo spese, nel frattempo ese-
guito, la ricorrente ha giustificato la sua domanda richiamandosi alla sua
difficile situazione personale e alla non conoscenza dell'ordinamento giuri-
dico elvetico, in particolare delle regole relative al rispetto dei termini pro-
cessuali; la ricorrente ha infine ribadito la propria richiesta di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
e considerato:
che ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti,
che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è resti-
tuito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia
fatta domanda motivata e si sia compiuto l'atto omesso,
che giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giu-
dice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali; stabilisce un congruo termine per il pagamento
con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito,
che il Tribunale, come osservato dal Tribunale federale (cfr. sentenza del
TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3 e relativi riferimenti),
è competente per trattare la domanda di restituzione del termine ai sensi
dell'art. 24 PA, poiché, in caso di accoglimento, è l'autorità che dovrebbe
statuire sull'atto processuale recuperato,
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che di conseguenza, si può affermare che questo Tribunale ha la facoltà,
in virtù dell'art. 24 PA, di accogliere la domanda formulata dalla ricorrente,
qualora tutte le condizioni per la restituzione del termine sono soddisfatte
conformemente alla citata base legale (sentenze del TAF C-7100/2013 del
18 febbraio 2014 consid. 2; C-7104/2008 del 23 dicembre 2008 consid. 2),
che il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici le domande di re-
stituzione dei termini ammissibili (art. 21 cpv. 1 LTAF), ed in casu anche la
non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili
(art. 23 cpv. 1 lett. b a contrario LTAF),
che la restituzione del termine serve a impedire pregiudizi giuridici insorti
per inosservanza di un termine che subisce l'istante allorquando non gli è
imputabile la colpa di tale inosservanza (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltung-
sverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA, n. marg. 1, pag. 331),
che vi è da restituire il termine se l'inosservanza a causa dell'impedimento
di cui non può essere attribuita la colpa all'istante, è da ricondurre ad un'im-
possibilità oggettiva o soggettiva di agire nel senso (cfr. STEFAN VOGEL, op.
cit., ad art. 24 PA, n. marg. 7, pag. 332),
che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto re-
strittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo
oggettivo, che tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi-
pendente dalla sua volontà ed al quale non è dato riconoscere un compor-
tamento negligente; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro,
come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non
rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr.
STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335;
[tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7;
A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 otto-
bre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti MOSER/BE-
USCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.),
che un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel
termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato
impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è
responsabile; che ovvero, l'ostacolo soggettivo deve aver messo l'ammini-
strato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie
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incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero
urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non
appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in
oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei
suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86
consid. 2; sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 di-
cembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg.,
pagg. 333-335),
che tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo,
che tuttavia l'istante non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve pro-
vare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr.
URSINA BEERLI-BONARD, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e
segg.),
che come si è visto nel caso di specie in data 5 febbraio 2016 il Tribunale
ha invitato la ricorrente a procedere al versamento di un anticipo delle pre-
sunte spese processuali entro il 7 marzo 2016,
che è d'uopo osservare come, vista la proroga di detto termine, generosa-
mente concessa fino al 13 aprile 2016, la ricorrente ha avuto a disposizione
un intervallo di tempo superiore a due mesi per effettuare il citato paga-
mento, ciò che corrisponde a più del doppio del tempo normalmente con-
cesso dal Tribunale in casi simili,
che il Tribunale costata che mediante lo scritto datato 13 aprile 2016
A._______ ha dapprima sostenuto che il pagamento da lei effettuato era
tempestivo, nonostante avesse prodotto mezzi di prova che dimostravano
il contrario (cfr. doc. B allegato allo scritto del 13 aprile 2016), che invece
in occasione della presa di posizione del 22 aprile 2016 l'interessata ha
ammesso la non tempestività del pagamento, ma ha nel contempo soste-
nuto di avere predisposto l'ordine di pagamento l'ultimo giorno del termine,
ossia il 13 aprile 2016,
che quest'ultima asserzione rasenta la temerarietà, vista la contraddizione
in essa contenuta ed in quanto irrilevante, facendo stato non la data del
conferimento dell'ordine di pagamento, bensì il giorno di esecuzione dello
stesso, che nel caso di specie è il 14 aprile 2016, dunque oltre il termine
impartito,
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che per quanto concerne la richiesta di restituzione del termine il Tribunale
osserva che le condizioni formali previste dall'art. 24 cpv. 1 PA sono nella
fattispecie adempiute poiché la ricorrente ne ha fatto richiesta motivata en-
tro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento nonché ha compiuto l'atto
omesso effettuando il pagamento dell'anticipo spese in data 14 aprile 2016,
che tuttavia in merito alle esigenze materiali affinché il Tribunale restituisca
il termine, occorre osservare come la ricorrente nelle sue osservazioni del
22 aprile 2016 non solleva alcun argomento inerente ad un eventuale im-
pedimento di agire entro il termine del 13 aprile 2016, senza sua colpa ai
sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA,
che al contrario A._______ si limita a ripetere di trovarsi in una situazione
umana e finanziaria alquanto difficile e di ignorare la regolamentazione in
materia di rispetto dei termini giudiziari,
che, visto quanto testé enunciato, le argomentazioni sollevate dalla ricor-
rente non sono decisive e pertinenti, non permettendo oggettivamente di
riconoscere un impedimento ad agire ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA; ne di-
scende che la domanda di restituzione del termine di pagamento dell'anti-
cipo spese del 22 aprile 2016 deve essere respinta,
che di conseguenza il ricorso del 24 maggio 2015 va dichiarato inammissi-
bile,
che per quanto concerne la domanda di concessione dell'assistenza giudi-
ziaria e del gratuito patrocinio, il Tribunale osserva che l’istanza, è stata
oggetto della decisione incidentale del 5 febbraio 2016, e respinta, con la
comminatoria che una nuova domanda di assistenza giudiziaria sarebbe
scartata, in assenza di fatti nuovi e decisivi, senza assegnazione di alcun
termine di grazia,
che in casu, in assenza di fatti nuovi e decisivi, non si entra nel merito della
nuova domanda formulata con lo scritto del 22 aprile 2016 senza assegna-
zione di alcune termine di grazia,
che in limine è bene qui ribadire quanto deciso il 5 febbraio 2016, ovvero
che giusta l'art. 50 cpv. 1 LStr (RS 142.20) dopo lo scioglimento del matri-
monio o della comunità familiare, il diritto del coniuge alla proroga del per-
messo di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste se l'unione coniu-
gale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo
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(lett. a); o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del sog-
giorno in Svizzera (lett. b),
che ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LStr può segnatamente essere un grave mo-
tivo personale secondo il cpv. 1 lett. b, pocanzi citato, il fatto che il coniuge
è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non
è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione
sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa,
che nel caso di specie il Tribunale costata che dagli atti di causa si evince
che per quanto attiene alle condizioni materiali dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr
la durata dell'unione coniugale non raggiunge la durata di 3 anni richiesta
da tale norma, inoltre sembra che l'integrazione di A._______ non sia av-
venuta con successo, in quanto essa dal suo arrivo in Svizzera è sempre
stata economicamente dipendente, prima dall'ex marito ed in seguito
dall'assistenza sociale,
che per quanto concerne invece le condizioni all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr
occorre considerate che la situazione personale della ricorrente non sem-
bra prefigurare un grave caso di rigore giustificante il prosieguo del sog-
giorno in Svizzera, in quanto non sembra essere stata oggetto di violenza
coniugale, il suo reinserimento in Madagascar, vista la relativamente gio-
vane età, non pare comportare difficoltà insormontabili e per quanto attiene
al rapporto con la figlia frutto del matrimonio, va sottolineato che è l'ex ma-
rito ad esercitare l'autorità parentale, mentre A._______ è al beneficio di
un diritto di visita sorvegliato assai limitato,
che visto l'esito del ricorso, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che non sono assegnate spese ripetibili,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese processuali di fr. 600.– sono poste a carico della ricorrente. Esse
vengono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 14 apri-
le 2016. La differenza di fr. 600.– sarà restituita al momento della crescita
in giudicato della presente sentenza.
4.
Non sono assegnate spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il
pagamento»)
– autorità inferiore (allegati: incarto Simic […] di ritorno; scritti del ricor-
rente del 13 e 22 aprile 2016 con documenti annessi)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: