Corte II I
C-4014/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
20 maggio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4014/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 20 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli, una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile
2007 al 31 dicembre 2008 (doc. A 32-2).
2.
Il 22 giugno 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
20 maggio 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
successivamente al 1° gennaio 2009. Ha segnalato che soffre
segnatamente degli esiti di una frattura della testa omerale nonché di
un danno neurologico alla vista. Ha fatto valere di essere
completamente inabile per qualsiasi attività lavorativa. Ha contestato la
valutazione del suo grado d'invalidità. Infine, ha formulato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali. Ha esibito una relazione medica
del 9 dicembre 2008 e due attestazioni mediche, una del 26 gennaio
2009 del dott. B._______ e l'altra del 27 maggio 2009 della dott.ssa
C._______ (doc. TAF 1).
3.
Il 25 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale ha invitato
l'autorità inferiore a depositare la risposta al ricorso entro il 24 agosto
2009 (doc. TAF 3).
4.
4.1 Nella risposta al ricorso del 19 agosto 2009, l'UAIE ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
D._______ del 17 agosto 2009, il quale rinvia a sua volta alle
annotazioni del medico SMR del 12 agosto 2009.
4.2 Nel suo rapporto del 12 agosto 2009, il dott. E._______, medico
SMR, ha rilevato che nel rapporto medico del dicembre 2008 nonché
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nel certificato medico del gennaio 2009 non vi sarebbero elementi in
favore di una sostanziale modifica dello stato di salute della ricorrente
dal profilo ortopedico. Il dott. E._______ ha però evidenziato la
necessità di procedere ad una valutazione oftalmologica in
considerazione di un probabile disturbo del campo visivo. Ha perciò
proposto di sottoporre l'insorgente ad una perizia oftalmologica al fine
di accertare con precisione le limitazioni funzionali della ricorrente
(doc. TAF 6).
4.3 Nelle osservazioni del 17 agosto 2009, l'Ufficio AI del Cantone
D._______ ha pertanto proposto il rinvio degli atti di causa per
l'accertamento medico indicato (perizia oftalmologica; doc. TAF 6).
5.
Il 1° settembre 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza
alla ricorrente la risposta al ricorso del 19 agosto 2009, le osservazioni
del 17 agosto 2009 dell'Ufficio AI del Cantone D._______ e le
annotazioni del medico SMR del 12 agosto 2009 (doc. TAF 7).
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
6.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
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7.
7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'accertamento dei fatti decisivi
conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del 17
agosto 2009 dell'Ufficio AI del Cantone D._______ e al rapporto del 12
agosto 2009 del dott. E._______, appare giustificata dalla necessità
dell'effettuazione di una perizia oftalmologica, senza la quale non è
possibile determinarsi sull'incapacità lavorativa della ricorrente con il
necessario grado della verosimiglianza preponderante.
8.1 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affiché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente
indicato.
9.
9.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro
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effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 20 maggio 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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