B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4014/2019
Dec i s i on e d e l 2 8 a go s t o 2 0 1 9
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale Giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
rappresentato da Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.
Oggetto
assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita di vecchiaia
(decisione su opposizione del 24 giugno 2019).
C-4014/2019
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 1° novembre 2018 la Cassa svizzera di compensazione
(in seguito CSC) ha posto A._______ al beneficio di una rendita di vec-
chiaia di fr.1'014.-, con effetto dal 1° dicembre 2018, rispettivamente di fr.
1'023.- dal 1° gennaio 2019 (decisione del 19 giugno 2019 allegata al doc.
TAF 1);
contro la suddetta decisione il 18 marzo 2019 A._______, rappresentato
dal patronato INAS di Zurigo, ha presentato opposizione alla CSC (cfr.
scritto del 24 giugno 2019 della CSC allegato al doc. TAF 1);
dallo scritto del 24 giugno 2019 della CSC (allegato al doc. TAF 1) emerge
inoltre che, con lettera del 15 maggio 2019, notificata al rappresentante
dell’assicurato il 20 maggio 2019, l’amministrazione gli ha comunicato che
in caso di decisione su opposizione non soltanto avrebbe dovuto ridurre
l’importo della rendita AVS, ma avrebbe altresì dovuto chiedere la restitu-
zione delle somme versate erroneamente; ha quindi fissato un termine sca-
dente il 27 maggio 2019 per ritirare l’opposizione (art. 12 OPGA);
essendo il termine scaduto infruttuosamente, con scritto del 24 giugno
2019, notificato al rappresentante dell’assicurato il giorno successivo (av-
viso di ricevimento allegato al doc. TAF 1), la CSC ha quindi trasmesso la
decisione su opposizione del 19 giugno 2019 contenente il nuovo calcolo
della rendita, pari a fr. 996.- dal 1° dicembre 2018 e a fr. 1'004.- dal 1°
gennaio 2019, nonché le motivazioni e i rimedi di diritto;
con scritto del 15 luglio 2019 il patronato INAS ha inoltrato alla CSC la
richiesta di ritiro dell’opposizione sottoscritta il 1° luglio 2019 dall’assicu-
rato, che la CSC ha a sua volta trasmesso il 6 agosto 2019 al Tribunale
amministrativo federale (TAF) per competenza (doc. TAF 1);
riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE);
in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce-
dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella mi-
sura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1); giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
C-4014/2019
Pagina 3
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità,
sempre che la LAI non deroghi alla LPGA;
secondo l’art. 7 cpv. 1 PA (a cui rinvia l’art. 37 LTAF in relazione con l’art. 2
cpv. 4 PA) l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
secondo la giurisprudenza la ricevibilità di un ricorso di diritto amministra-
tivo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per
iscritto dall'insorgente (DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo
ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a
ottenere la modifica di una decisione amministrativa (sentenza del TF I
186/00 del 15 settembre 2000);
nella fattispecie, il formulario predisposto dalla CSC intitolato “possibilità di
ritirare l’opposizione” compilato, sottoscritto e trasmesso da A._______
all’autorità inferiore (non al TAF), tramite il suo patrocinatore non soddisfa
i requisiti esposti sopra, dato che dallo stesso emerge unicamente l’inten-
zione di quest’ultimo di non più opporsi alla decisione del 1° novembre
2018, non quella di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno
2019 (cfr. doc. TAF 1);
l’art. 52 cpv. 1 PA prevede che l’atto di ricorso deve contenere le conclu-
sioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del
suo rappresentante; il cpv. 2 stabilisce che se il ricorso non soddisfa questi
requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficiente-
mente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’au-
torità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per ri-
mediarvi; l’art. 52 cpv. 3, dal canto suo, prevede che l’autorità di ricorso,
assegna il termine previsto al cpv. 2 con la comminatoria che, decorrendo
infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni
o la firma, non entrerà nel merito del ricorso;
d’altro canto non spetta all’autorità di ricorso procedere a delle ricerche
negli atti allegati al gravame, al fine di determinare l’oggetto del contendere
e le motivazioni su cui il ricorrente fonda la propria impugnativa (DTF 123
V 336 consid. 1a; Sentenza U 292/02 del 17 dicembre 2002, consid. 4);
a maggior ragione ciò deve valere nel caso in cui, come in concreto, l’assi-
curato è rappresentato da un mandatario professionale;
il formulario sottoscritto 1° luglio 2019 e la lettera accompagnatoria
dell’INAS del 15 luglio 2019 – che si limita a trasmettere il formulario –
C-4014/2019
Pagina 4
difettano innanzitutto di conclusioni alle quali questo Tribunale possa rife-
rirsi, nonché delle ragioni per le quali l’assicurato desidererebbe impugnare
il provvedimento dell’autorità inferiore;
tali lacune, che potrebbero se del caso essere sanate mediante un memo-
riale completivo (ex art. 52 cpv. 2 PA), risultano trascurabili a fronte del fatto
che in nessuno dei due documenti trasmessi al Tribunale per competenza
dalla CSC (doc. TAF 1), emerge alcuna valida e chiara dichiarazione di
ricorso, non solo nei confronti della decisione su opposizione del 19 giugno
2019, bensì anche più in generale;
in tal senso, giova rammentare che, sebbene la designazione del gravame
quale ricorso non sia strettamente necessaria, è comunque imprescindibile
che l’intenzione di ricorrere emerga dal suo contenuto (DTF 116 V 356
consid. 2b);
da un'interpretazione fondata sul principio della buona fede degli scritti in
questione, non è possibile dedurre la volontà di A._______ di impugnare la
decisione su opposizione del 19 giugno 2019, con cui la CSC ha ricalcolato
l’ammontare della rendita AVS, ai fini di modificarla (cfr. DTF 116 V 356
consid. 2b e sentenza del 30 novembre 2001 in re L., H 78/01, consid. 2a
e i riferimenti citati); è infatti del tutto assente ogni riferimento che permetta
di determinare contro quale provvedimento l’interessato vorrebbe dirigere
un’eventuale impugnativa: non soltanto la decisione su opposizione in pa-
rola non viene mai menzionata, ma oltretutto egli dichiara la ferma inten-
zione di ritirare l’opposizione contro la decisione del 1° novembre 2018,
ossia il passo procedurale che ha portato alla decisione su opposizione
che potrebbe, se del caso, essere impugnata in questa sede;
pure da un punto di vista formale, è infine possibile escludere l’intenzione
di ricorrere avverso il provvedimento dell’autorità inferiore, dal momento
che il rappresentante dell’assicurato si è rivolto alla CSC, dalla quale aveva
ricevuto la decisione su opposizione del 19 giugno 2019, anziché a questo
Tribunale – designato come autorità di ricorso dai rimedi di diritto menzio-
nati in coda al suddetto provvedimento;
essendo rappresentato da un mandatario professionale, e meglio da un
patronato particolarmente attivo nell’ambito delle assicurazioni sociali, è le-
cito presumere che l’interessato fosse stato messo a conoscenza delle
conseguenze di un mancato ritiro dell’opposizione, come pure dell’ordine
e della funzione delle tappe procedurali più importanti (decisione, opposi-
zione, decisione su opposizione, ricorso, ecc.) – ritenuto soprattutto che la
C-4014/2019
Pagina 5
decisione su opposizione era già stata nel frattempo pronunciata – non è
pertanto necessario soffermarsi ulteriormente su quella che avrebbe potuto
essere, nel caso di un assicurato agente di moto proprio, la vera intenzione
soggiacente il ritiro dell’opposizione dato che per costante giurisprudenza,
gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni
delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2;
8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 con-
sid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del
9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF
111 1b 222),
per tutti i menzionati motivi, non può pertanto essere ammessa in concreto
la volontà di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019
della CSC;
in queste circostanze, né lo scritto del 15 luglio 2019 né l’allegato formulario
intitolato “Possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 (doc. TAF 1)
contengono una dichiarazione di ricorso;
questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza;
il gravame è pertanto irricevibile;
il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF);
non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese
ripetibili;
l’incarto viene pertanto trasmesso all’autorità inferiore per competenza, af-
finché esamini documentazione trasmessa dal rappresentante dell’assicu-
rato onde valutare se la stessa potrebbe costituire una valida richiesta di
restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, nell’affermativa, se ne
sono date le condizioni,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:
C-4014/2019
Pagina 6
1.
Lo scritto del 15 luglio 2019 e l’allegato formulario intitolato “possibilità di
ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 sono irricevibili.
2.
L’incarto viene trasmesso all’autorità inferiore affinché valuti se gli scritti
trasmessi dall’assicurato costituiscono una valida richiesta di restituzione
del termine per ritirare l’opposizione e, se del caso, se ne sono date le
condizioni.
3.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
C-4014/2019
Pagina 7
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono con-
segnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta sviz-
zera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono conte-
nere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente –
i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: