B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4020/2011
S e n t e n z a d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 1° giugno 2011).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina spagnola, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1979 al 1987 e dal 1989 al 1998, solvendo regolari contributi all'assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 5). Dopo
il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come contadina
(in proprio). Avrebbe lasciato il proprio lavoro da febbraio 2009 per pro-
blemi di salute (doc. 12, 13).
In data 3 agosto 2010, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 1).
B.
La richiedente è stata visitata il 19 agosto 2010 presso il servizi medici
dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS) di Pontevredra, dove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di sindrome subacromiale
braccio sinistro e gangli paralabrali con probabile rottura del labbro poste-
riore, capsulite retrattile braccio sinistro, sindrome del tunnel carpale de-
stro e ha ritenuto la paziente totalmente invalida nella sua ultima attività
(doc. 22). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un rapporto d'esame elettromiografico ed elettroneurografico arti supe-
riori del 17 marzo 2010 (doc. 18);
- un rapporto d'esame ortopedico dell'8 marzo/12 aprile 2010 con referto
radiografico del braccio sinistro del 19 febbraio 2009 (doc. 19);
- un ulteriore rapporto d'esame ortopedico del 12 aprile 2010 (doc. 20);
- un breve rapporto d'esame psichiatrico del 26 luglio 2010 (doc. 21);
- un rapporto di intervento per sindrome del tunnel carpale a destra del 1°
settembre 2010 (doc. 23);
- un rapporto d'esame ortopedico (Dott. Mareque) del 17 novembre 2010
(doc. 24);
- un altro rapporto d'esame psichiatrico del 18 novembre 2010 (doc. 25).
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Nel questionario per persone occupate nell'economia domestica l'interes-
sata ha affermato, il 3 gennaio 2011, di non essere più in grado di svolge-
re praticamente nessuno dei lavori di casa (doc. 16).
C.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Marty, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), il quale, nella sua relazione del 14 febbraio 2011, ha affermato
che la richiedente non sarebbe più in grado di svolgere il suo precedente
lavoro di contadina e ciò da febbraio 2009, ma a lei sarebbero proponibili
attività leggere semisedentarie in misura dell'80%; come casalinga l'inte-
ressata presenterebbe un grado d'invalidità del 29% (doc. 27).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio servizio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi svolto sul mercato svizze-
ro del lavoro (statistiche 2008). Ne è risultato che la nominata, svolgendo
attività alternative in misura dell'80%, invece di quella di contadi-
na/orticoltrice, subirebbe una perdita di guadagno del 32% (doc. 28).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni AI è stato
inviato a A._______ il 17 marzo 2011 (doc. 29). L'interpellata ha risposto il
19 aprile ribadendo di essere invalida perlomeno in misura superiore al
50% (doc. 32). Produce, a suffragio di quanto asserito, un referto psichia-
trico del 7 aprile 2011 attestante un disturbo misto ansio-depressivo in cu-
ra farmacologica ed un referto RM delle ginocchia del 4 aprile 2008 (doc.
30, 31).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Marty, il quale, nella sua no-
ta del 27 maggio 2011, si è riconfermato nelle sue precedenti considera-
zioni (doc. 34).
Mediante decisione del 1° giugno 2011, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 35).
D.
Con il ricorso depositato il 13 luglio 2011, A._______ chiede, sostanzial-
mente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo
e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza
rendita AI. L'insorgente ritiene che l'amministrazione non abbia sufficien-
temente indagato le ripercussioni debilitanti delle sue patologie somatiche
e psichiche. A suffragio delle sue conclusioni produce documentazione
già ad atti. L'interessata fa notare che le assicurazioni sociali spagnole le
C-4020/2011
Pagina 4
hanno confermato il suo diritto ad una prestazione d'invalidità totale e una
permanente inabilità al lavoro (produce l'attestato di conferma del 12
maggio 2011).
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 3 ottobre 2011, l'UAIE propone la re-
iezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferi-
rà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza dell'11 ottobre 2011, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato la parte ricorrente e volersi pronunciare in merito alle osserva-
zioni dell'amministrazione, ed altra documentazione di rilievo, entro 30
giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellata ha replicato in
data 26 ottobre 2011 ribadendo quanto già chiesto.
F.
Con decisione incidentale del 1° novembre 2011, il Tribunale amministra-
tivo federale ha inviato la ricorrente a versare l'importo di 400 franchi a ti-
tolo di anticipo delle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
regolarmente versato il 16 novembre 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
C-4020/2011
Pagina 5
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 400.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla o-
stando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (nel tenore in vigore fi-
no al 31 marzo 2012) come pure il corrispondente Regolamento di appli-
cazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Co-
munità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
C-4020/2011
Pagina 6
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 1° giugno 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
5.
5.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
5.2. Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
C-4020/2011
Pagina 7
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
C-4020/2011
Pagina 8
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. L'assicurata, dopo il rimpatrio, ha svolto un'attività lucrativa come
contadina in proprio con un podere di circa 7000 mq coltivato in modo di-
versificato (doc. 13). Non ha più lavorato dopo febbraio 2009.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medi-
ca costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è deter-
minante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
C-4020/2011
Pagina 9
8.
Nella fattispecie, l'interessata soffre di sindrome subacromiale al braccio
sinistro e gangli paralabrali con probabile rottura del labbro posteriore,
capsulite retrattile braccio sinistro, sindrome del tunnel carpale destro (cfr.
perizia medica del 19 agosto 2010, doc. 22). A._______ lamenta anche
una sindrome depressivo-ansiosa di genere reattivo ad avvenimenti fami-
liari luttuosi (cfr. segnatamente doc. 21, 25 e 31).
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INSS pone un grado d'invalidità totale nel
precedente lavoro di contadina; il medico spagnolo non si esprime sull'e-
sigibilità in ambito di attività sostitutive. Dal canto suo, il Dott. Marty, me-
dico dell'UAIE, ammette che l'assicurata non sarebbe più in grado di ri-
prendere il suo precedente lavoro di contadina, ma a lei sarebbero anco-
ra proponibili attività di ripiego leggere, semisedentarie, semplici, ripetitive
a determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc. in misura
dell'80% da febbraio 2009 (doc. 27).
9.2. Ora, la documentazione oggettiva ad atti permette a questo Tribunale
di condividere il parere del medico dell'Ufficio AI. In effetti, non è contesta-
to che A._______ soffra di una problematica ortopedica/articolare assai
importante localizzata al braccio sinistro e, in misura minore, al polso de-
stro, ma nell'insieme, tale situazione le permetterebbe ancora di svolgere
attività diverse (più leggere) dall'ultima esercitata. Dalla documentazione
oggettiva e dall'indagine specialistica traspare che al braccio/spalla sini-
stro si nota una limitazione funzionale di adduzione inferiore a 90° ed una
rotazione esterna e flessione anteriore pure a 90°. La paziente lamenta
dolore ai movimenti dell'arto in questione (soprattutto alla spalla). Non vi è
tuttavia presenza di deficit radicolare, come pure non vi sono deficit sen-
sitivo-motori. In ogni caso l'arto superiore sinistro, compresa la spalla, è
ipomobile e difficilmente può sopportare un sovraccarico di sforzi o di la-
voro. Qualche problema esiste anche alla mano destra con segni di ipo-
mobilità e forza prensile positivi ed ipostesia al nervo mediano. La pazien-
te è stata sottoposta ad intervento chirurgico correttivo nel settembre
2010 alla mano/polso destro con risultati soddisfacenti. Nel complesso,
A._______ è limitata nell'ambito di attività che comportino un sovraccari-
co di lavoro all'arto superiore sinistro ed un'abilità specifica della ma-
no/polso destro. La ripresa del lavoro di contadina è pertanto esclusa. At-
tività semplici che tengano conto di questa situazione sono perfettamente
proponibili nella misura indicata dal Dott. Marty (80%), intesa sia come
C-4020/2011
Pagina 10
lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto del 20%, sia come lavoro ad
orario o modalità ridotti.
9.3. Dal lato psichiatrico la paziente soffre di una comune sindrome ansio-
depressiva che sembra essere reattiva ed eventi familiari. Ora, la stessa
è seguita da un centro di salute mentale, assume con prescrizione un an-
tidepressivo ed un induttore del sonno e non risulta che tale patologia le
causi un'incapacità di lavoro di rilievo (cfr. doc. 21, 25, 31). Peraltro tale
patologia nemmeno è stata segnalata nell'E 213 del 19 agosto 2010.
9.4. Per il resto, le condizioni di salute di A._______, compatibilmente con
la sua età (1956), sono buone, ogni altro organo ed apparato essendo in-
denne da patologie, ed i disturbi menzionati, di principio non contestati ed
adeguatamente documentati, non giustificato il riconoscimento di un gra-
do d'invalidità di rilievo nell'ambito di lavori leggeri/semisedentari, semplici
e/o ripetitivi. Con il ricorso, l'interessata non ha prodotto documentazione
sanitaria atta a sovvertire il parere del medico dell'Ufficio AI.
9.5. Lo stesso si può dire della circostanza che la nominata sia stata rico-
nosciuta invalida in Spagna, con grado d'invalidità totale e permanente,
dal momento che i due Stati non applicano gli stessi principi nell'ambito
del riconoscimento di una rendita d'invalidità.
10.
10.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, per tutto il periodo da esaminare, non
avrebbe più potuto svolgere un'attività di contadina. A lei sarebbero co-
munque stati proponibili, all'80%, attività di ripiego leggere e sedentarie,
ripetitive, non qualificate quali quella di impiegata addetta alla ricezione di
telefonate ed ordinazioni, operaia addetta al controllo di macchine di pro-
duzione automatica, cassiera, commessa, venditrice di biglietti ed ogni al-
tro lavoro di tipo semisedentario.
10.2. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
C-4020/2011
Pagina 11
10.3. È vero che durante la sua carriera professionale l'insorgente ha
svolto principalmente l'attività di operaia agricola (in Svizzera ultimamente
in una ditta produttrice di funghi) e di contadina in proprio. Si può tuttavia
ritenere che, visto il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle
sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute
della ricorrente non risulta necessario, rispettivamente è di semplice rea-
lizzazione. Questo Tribunale osserva pure che alla stessa si presenta un
ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di rein-
tegrazione professionale.
11.
11.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
11.2.
11.2.1. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al mo-
mento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato all'evoluzione
dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI 2000 p. 310). Il
calcolo comparativo deve essere effettuato sul medesimo mercato del la-
voro (DTF 110 V 276 consid. 4b). Visto che l'assicurata, negli ultimi anni,
(dal 2003) ha lavorato come contadina in proprio, l'amministrazione, in
assenza di dati economici spagnoli, ha considerato quale salario privo
d'invalidità quello statistico svizzero di un orticoltore dipendente con co-
noscenze professionali (livello 3 delle tabelle TA1 delle statistiche svizze-
re). Questa soluzione non può essere condivisa. Il Tribunale federale ha
infatti ritenuto che l'applicazione del reddito statistico di persone occupate
nell'orticultura non permette di determinare con sufficiente attendibilità il
reddito di un agricoltore indipendente. Occorre invece fondarsi sui rappor-
ti dell'economia agricola pubblicati dall'Ufficio federale dell'agricoltura
(sentenza del TF 9C_335/2007 dell'8 maggio 2008 consid. 3.3.3, cfr. an-
che sentenza del Tribunale amministrativo federale C-265/2010 del 2 a-
C-4020/2011
Pagina 12
gosto 2011 consid. 6.2 e la giurisprudenza ivi menzionata). Atteso che
A._______ non lavora più dal febbraio 2009, il calcolo dello scapito eco-
nomico deve essere effettuato riferendosi all'anno 2010, data in cui, teori-
camente, potrebbe sorgere l'evento assicurabile.
11.2.2. Statisticamente, il reddito da lavoro di ogni unità di manodopera
famigliare ammontava nel 2010 a 39'149 franchi, considerate tutte le re-
gioni ed ogni tipo di sfruttamento del podere (cfr. allegato al rapporto agri-
colo 2011, pag. A16, tavola 17 dei risultati d'esercizio di tutte le regioni). A
questo importo si deve aggiungere il reddito accessorio (extra agricolo)
che per ogni unità di manodopera è di 21'563.93 franchi (26'308 franchi :
1.22). Il reddito ipotetico mensile ammonta quindi a 60'712.93 franchi an-
nui (39'149 + 21'563.93), pari a 5'059.41 franchi al mese.
11.3. Quale reddito da invalido deve essere ritenuto quello ottenibile in at-
tività ripetitive, semplici, leggere semisedentarie. Valgono i valori del
2010. Ora, mediamente in quel settore (salari mensili lordi, valore media-
no, tab. TA1, donne) una donna guadagnava 4'225 franchi al mese. Que-
sto introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha
operato una deduzione complessiva del 15% (doc. 28), ciò che può esse-
re condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito dell'applicazione di ta-
le riduzione per fattori personali, l'amministrazione gode di un'ampia au-
tonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in casi particolari (DTF
137 V 71). Ne consegue dunque un introito dopo l'insorgenza dell'invalidi-
tà di 3'591.25 franchi che, svolto all'80%, si riduce a 2'873 franchi.
11.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 5'059.41 franchi ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 2'873 franchi, causa una
perdita di guadagno del 43.21% (arrotondato al 43%), grado che compor-
ta il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
12.
12.1. In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione riformata nel senso che la ricorrente ha diritto a un
quarto di rendita a partire dal 1° febbraio 2011 (sei mesi dopo la data del-
la presentazione della domanda di rendita, cfr. consid. 6.2).
12.2. Visto l'esito del ricorso, le spese processuali a carico della ricorrente
sono ridotte della metà e sono compensate con l'anticipo per le spese
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processuali di 400 franchi già versato (art. 63 cpv. 2 PA). Il saldo di 200
franchi è restituito alla ricorrente.
12.3. Benché parzialmente vincente in causa, non vengono riconosciute
alla ricorrente indennità le per spese ripetibili in quanto ha agito senza
essere rappresentata (art. 64 cpv. 1 PA).
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 1° giugno 2011 rifor-
mata nel senso che la ricorrente ha diritto a un quarto di rendita a partire
dal 1° febbraio 2011.
2.
Le spese processuali di 200 franchi sono poste a carico della ricorrente e
sono compensate con l'anticipo già versato. Il saldo di 200 franchi è resti-
tuito alla ricorrente.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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