Corte II I
C-4051/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
16 maggio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4051/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1967 al 1974, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS) durante tali periodi (doc. 1). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa come muratore specializzato rispettivamente autista di mezzi
pesanti nell'edilizia (v. doc. 8 [questionario per il datore di lavoro] e
doc. 21 [formulario E 213]), da ultimo (luglio 1987) presso l'B._______.
Ha interrotto il lavoro in ragione del pensionamento il 30 dicembre
2004 (doc. 8). A far tempo dal 1° gennaio 2005, percepisce una
pensione di vecchiaia italiana di complessivi Euro 794.40 mensili. Il 7
novembre 2005, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha assunto agli atti in
particolare la seguente documentazione:
• un referto di ecocardiografia del 7 novembre 2002, in cui è
evidenziata la diagnosi di insufficienza aortica severa (doc. 16);
• un referto di coronarografia del 9 dicembre 2002 (doc. 10
nonché doc. 17);
• un verbale di intervento chirurgico del 12 dicembre 2002 per
sostituzione valvolare aortica mediante impianto di protesi
meccanica Sorin Bicarbon n. 25, rivascolarizzazione
miocardiaca mediante bypass safeno su ramo marginale ottuso
(doc. 13);
• un referto di esame cardiaco del 16 dicembre 2002 (doc. 11);
• un referto di esame istologico-bioptico (lembi valvolari) del
16 dicembre 2002 (doc. 12);
• una relazione clinica concernente il ricovero dall'8 al 17
dicembre 2002 per insufficienza valvolare aortica severa in
coronaropatia bivascolare (doc. 14 nonché doc. 20);
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• una relazione conclusiva del 28 gennaio 2003, dopo periodo
riabilitativo dal 17 dicembre 2002 al 4 gennaio 2003
segnatamente per esiti di sostituzione valvolare AO con protesi
meccanica Sorin bicarbon n. 25 e singolo graft venoso su ramo
coronarico marginale (per insufficienza aortica severa e mal.
Coronarica) e dislipidemia (doc. 15);
• un referto di ecocardiogramma del 20 febbraio 2006, da cui
appare la diagnosi segnatamente di ipertrofia severa del v. sx.,
protesi valvolare aortica (doc. 19);
• il rapporto del 22 febbraio 2006 concernente la perizia medica
particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana
effettuata il 25 gennaio 2006, attestante esiti di sostituzione
valvolare aortica con protesi meccanica per insufficienza
aortica severa, coronaropatia bivascolare trattata con singolo
graft venoso su ramo coronarico marginale; nella stessa,
l'interessato è considerato in grado di svolgere regolari lavori
leggeri e invalido nella misura superiore ai 2/3 sia nella
precedente attività (conduttore di mezzi pesanti) che in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro generico e
sedentario, senza ritmi particolarmente stressanti, 2-3 pause di
15 minuti nonché le seguenti controindicazioni: umidità, freddo,
lavoro a turni, lavoro notturno, frequenti flessioni, trasporto e
sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o scale a
pioli nonché rischio di cadute e può lavorare solo con pause
supplementari) a decorrere dal 7 novembre 2005 (doc. 21);
• un referto di elettrocardiogramma, effettuato il 26 ottobre 2005
e datato 25 agosto 2006 (doc. 18);
• il questionario per il datore di lavoro del 16 ottobre 2006,
(doc. 8);
• il questionario per l'assicurato (non datato) (doc. 9).
C.
Nel suo rapporto del 29 gennaio 2007, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di stato dopo sostituzione valvolare
aortica e stato dopo by-pass aortocoronarico su un'arteria. Ha rilevato,
in virtù del formulario E 213 del 22 febbraio 2006, che l'assicurato
presenta un danno alla salute incompatibile con l'attività di muratore,
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mentre l'esercizio di attività leggere adeguate è esigibile da un punto
di vista medico. Ha peraltro rilevato che dalla documentazione
economica risulta che l'interessato ha continuato a lavorare fino al 31
dicembre 2004 ed ha interrotto l'attività professionale in ragione del
pensionamento. Ha quindi fissato a partire dall'8 dicembre 2002
un'incapacità al lavoro dell'interessato del 70% nella precedente
attività (muratore), considerandolo tuttavia abile al 100% in attività di
sostituzione (quali ad esempio sorvegliante di posteggio/museo,
addetto a piccole consegne con veicolo, venditore in generale,
riparazione di piccoli apparecchi/articoli domestici, cassiere, venditore
di biglietti, registrazione di dati/classificazione/archiviazione,
distribuzione della posta interna/commissioni, registrazione di
dati/scansione ottica di documenti (doc. 23 e 21.1).
D.
Il 12 marzo 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
Euro 1'435.20, conseguito in Italia come muratore nel 2004 (cfr.
questionario per il datore di lavoro del 16 ottobre 2006), e l'ha
contrapposto ad un salario da invalido per le attività di sostituzione nel
settore terziario proposte dal dott. C._______ di Euro 1'195.58 (cfr.
statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005,
risultati dell'inchiesta d'ottobre 2003 e 2004). Quest'ultimo importo è
stato ridotto del 20% (1'195.58 – 239.12 = 956.46), per tenere conto
dell'età dell'interessato e del fatto che quest'ultimo può esercitare solo
delle attività leggere e adeguate alle sue condizioni. Perciò, l'UAIE ha
confrontato un reddito da valido di Euro 1'435.20 ad uno teorico da
invalido di Euro 956.46. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(1'435.20 – 956.46) x 100] : 1'435.20 = 33.36%
(doc. 24).
E.
Il 13 marzo 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui l'assicurato non ha fatto uso (doc. 25).
F.
Il 16 maggio 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
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né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera (quale ad
esempio posteggiatore, custode di museo, addetto a piccole consegne
con veicolo, venditore in generale, riparatore di piccoli
elettrodomestici, cassiere, venditore di biglietti, impiegato in un ufficio
o nell'amministrazione) è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita (doc. 26).
G.
L'8 giugno 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 16 maggio
2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità almeno da novembre del 2005 (data della richiesta volta
all'ottenimento di una rendita). Ha segnalato che le patologie da cui è
affetto, fra cui, gli esiti della protesi cardiaca, non gli consentono di
muoversi, quindi tanto meno di svolgere una qualsiasi attività lucrativa.
Ha osservato che le patologie di cui soffre sono da considerare
evolutive, ossia suscettibili di peggioramento. Ha fatto valere di essere
invalido almeno nella misura del 40%. Ha esibito documentazione
medica già agli atti (doc. TAF 1).
H.
H.a Nel suo rapporto del 13 settembre 2007, il dott. D._______, dopo
avere precisato che non è necessario aggiornare la documentazione
medica, ha evidenziato che l'assicurato è affetto da cardiopatia
coronarica e stato dopo sostituzione della valvola coronarica. Ha
rilevato che dal formulario E 213 risulta che il ricorrente ha svolto
l'attività di autista di mezzi pesanti a partire dal mese di luglio 2003
(dopo il periodo di riabilitazione). Ha constatato che tale attività era
adeguata allo stato di salute dell'interessato ed ha potuto essere
esercitata senza restrizioni sino alla fine del 2004 (il lavoro è stato
interrotto in ragione del pensionamento). Pertanto, ha confermato il
precedente apprezzamento secondo cui l'esercizio di attività pesanti
non sarebbe più stato esigibile a partire dal 9 dicembre 2002, mentre
la precedente attività (autista di mezzi pesanti) come pure le
menzionate attività di sostituzione avrebbero potuto essere esercitate
(doc. 28).
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H.b Nella risposta al ricorso del 25 settembre 2007, l'autorità inferiore
ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del
gennaio e settembre 2007, il servizio medico dell'UAIE ha constatato
che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere attività pesanti a far
tempo dall'8 dicembre 2002 (data alla quale è stato ricoverato per un
intervento cardiaco). Detto servizio ha considerato il medesimo abile al
100% in un'attività adeguata (quale ad esempio sorvegliante di
parcheggi/musei, addetto alle consegne leggere con veicolo,
venditore, riparatore di piccoli apparecchi/articoli domestici, cassiere,
impiegato d'ufficio). Il servizio medico dell'UAIE ha pure ritenuto
esigibile l'attività che l'insorgente ha continuato a svolgere fino al
31 dicembre 2004 (data a partire dalla quale è al beneficio della
pensione). Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che il ricorrente non ha
allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova documentazione
suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 6).
I.
Nella replica del 23 ottobre 2007, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha fatto valere una completa incapacità lavorativa, anche
in attività leggere. Ha esibito una relazione medico-legale del dott.
E._______ del 15 ottobre 2007 (doc. TAF 9).
J.
J.a Nel suo rapporto del 13 novembre 2007, il dott. D._______ ha
constatato che la relazione medico-legale dell'ottobre del 2007
conferma la nota anamnesi (insufficienza aortica e cardiopatia
coronarica con intervento cardiaco nel dicembre del 2002 per
sostituzione valvolare aortica e by-pass coronarico). Ha pure rilevato
che tale rapporto riferisce di affezioni quali poliartrosi e stato
depressivo mai menzionate né curate e per le quali non sussiste alcun
riscontro oggettivo. Ha in particolare osservato che il rapporto sulla
perizia medica particolareggiata del febbraio del 2006 apporta
elementi clinici rigorosi, quali ad esempio peso corporeo, pressione
arteriosa e capacità di movimento senza restrizioni. Secondo il dott.
D._______, la relazione del dott. E._______ non è documentata e non
appare attendibile. Ha confermato che l'assicurato (nonostante
l'affezione cardiaca) può svolgere senza restrizioni il lavoro di autista
di mezzi pesanti, mentre gli sforzi fisici pesanti rimangono inesigibili.
Ha quindi concluso che la documentazione prodotta non comporta
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nuovi elementi clinici tali da giustificare una modifica del suo
precedente apprezzamento (doc. 30).
J.b Nella duplica del 20 novembre 2007, l'autorità inferiore, dopo
avere constatato, come ritenuto dal servizio medico dell'UAIE, che la
documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da
giustificare una modifica della valutazione alla base della decisione
impugnata, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame (doc.
TAF 11).
K.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2008 (notificata il 19 gennaio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 1°
febbraio 2008 (doc. TAF 12-18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
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per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 novembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 novembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data e il 16 maggio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
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4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
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sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
Pagina 11
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raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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C-4051/2007
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
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sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, da luglio del 1987 è stato alle dipendenze
Pagina 14
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dell'B._______, come muratore specializzato rispettivamente autista di
mezzi pesanti (secondo il documento), in ragione di 40 ore settimanali.
L'interessato ha lavorato senza particolari restrizioni da imputare a
motivi di salute fino all'8 dicembre 2002. Dal 9 dicembre 2002 al 3
luglio 2003, è rimasto assente causa malattia; il lavoro è stato ripreso
il 4 luglio 2003. In seguito, si è sempre presentato al lavoro ed ha
continuato a svolgere la precedente attività. Ha ancora lavorato a
tempo pieno fino al 31 dicembre 2004, data a partire dalla quale è al
beneficio della pensione (doc. 8, 9 e 21).
9.2
9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti di data anteriore alla
pronuncia della decisione litigiosa emerge che l'insorgente soffre
segnatamente degli esiti di sostituzione valvolare aortica e di
cardiopatia coronarica trattata con intervento di by-pass aorto-
coronario su un'arteria.
9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1
10.1.1 La decisione del 16 maggio 2007 dell'autorità inferiore è basata
sui rapporti del 29 gennaio, 13 settembre e 13 novembre 2007 dei
dott.ri C._______ e D._______. Il dott. C._______ ha considerato che
il ricorrente ha subito un importante intervento cardiaco. Lo stesso non
è dunque più in grado di svolgere l'attività di muratore. Secondo detto
medico, la patologia di natura cardiaca di cui soffre l'insorgente
permette comunque l'esercizio di un'attività adeguata alle sue
condizioni, come dimostrato pure dal fatto che l'interessato ha
continuato a lavorare sino alla fine del 2004. Il medesimo ha interrotto
l'attività in ragione del pensionamento e non ha beneficiato di alcuna
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pensione di invalidità in Italia. Il dott. C._______ ha quindi ritenuto, a
far tempo dall'8 dicembre 2002, una capacità lavorativa intatta, dunque
del 100%, per un'attività sostitutiva, segnatamente quale posteg-
giatore, custode di un museo, addetto a piccole consegne con veicolo,
venditore in generale, riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere,
venditore di biglietti, impiegato in un ufficio o nell'amministrazione
(doc. 23 e 21.1). Dal canto suo, il dott. D._______ ha rilevato che,
dopo il difficile intervento cardiaco nel dicembre del 2002, l'insorgente
ha recuperato una buona frazione di eiezione ventricolare sinistra del
60% (valore nella norma) ed un ritmo sinusale normale, pur
sussistendo una disfunzione diastolica. Ha constatato che a far tempo
dal mese di luglio 2003 (dopo il periodo di riabilitazione) l'interessato
ha svolto l'attività di autista di mezzi pesanti. Secondo detto medico,
tale attività è da considerare adeguata allo stato di salute del
ricorrente, come confermato dal fatto che ha potuto essere esercitata
senza restrizioni sino alla fine del 2004 (il lavoro è stato interrotto in
ragione del pensionamento). Ha precisato in particolare che, in siffatte
circostanze, non è necessario aggiornare la documentazione medica.
Il dott. D._______ ha quindi reputato che l'interessato è in grado di
esercitare la precedente attività (autista di mezzi pesanti) come pure
le attività di sostituzione proposte dal dott. C._______; per contro,
l'esercizio di attività pesanti non sarebbe più stato esigibile a partire
dal 9 dicembre 2002 (doc. 28 e 30).
10.1.2 Nel rapporto del 22 febbraio 2006, concernente la perizia
medica particolareggiata effettuata nel gennaio 2006 (doc. 21), è
ritenuta un'incapacità lavorativa superiore al 66,66% in qualsiasi
attività. Tale valutazione non è però condivisibile non essendo
corroborata da riscontri medici oggettivi. Dalla documentazione agli
atti risulta, in effetti, che l'insorgente ha continuato a lavorare a tempo
pieno fino al 31 dicembre 2004, data a partire dalla quale beneficia
della pensione di vecchiaia, malgrado l'incapacità lavorativa postulata
dal medico della previdenza sociale italiana. Certo, il ricorrente ha
sottolineato, in sede ricorsuale, che le affezioni di cui soffre non gli
consentono di muoversi, quindi tanto meno di svolgere una qualsiasi
attività lucrativa, ma non ha prodotto nuova documentazione
suscettibile di dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità. In
sede di replica, l'insorgente ha invero esibito una relazione medica di
data posteriore alla decisione impugnata. La stessa, nella misura in cui
si riferisce alle note diagnosi di “esiti di sostituzione valvolare aortica e
cardiopatia coronarica trattata con intervento di by-pass
Pagina 16
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aortocoronarico su un'arteria”, non apporta però alcun nuovo
elemento decisivo per la valutazione economico-giuridica del tasso
d'invalidità del ricorrente. Essa è altresì posteriore di quasi cinque
mesi rispetto alla data della decisione amministrativa impugnata (che
delimita il potere cognitivo dell'autorità giudiziaria). Infine, fa stato di
nuove patologie, peraltro non corroborate da riscontri oggettivi, di cui
non è dimostrato che esistessero già al momento della pronuncia della
decisione impugnata, e non comporta una motivazione con riferimento
alle ragioni che stanno alla base di un'inabilità lavorativa del 100% da
novembre del 2004.
10.2 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che il ricorrente, da dicembre
2002, non avrebbe certamente più potuto svolgere il lavoro di
muratore. A lui sarebbero comunque stati proponibili, a tempo pieno,
almeno da luglio 2003, attività sostitutive, quali quelle di sorvegliante
di un parcheggio, custode di un museo, addetto a piccole consegne
con un veicolo, venditore in generale, riparatore di piccoli
elettrodomestici, cassiere, venditore di biglietti, impiegato in un ufficio
o nell'amministrazione (in particolare quale distributore della posta
interna). In siffatte circostanze, può essere lasciata indecisa la
questione di sapere se tra tali attività sostitutive possa essere
compresa quella d'autista di mezzi pesanti, svolta dal ricorrente prima
del pensionamento secondo quanto emerge dal formulario E 213.
Difatti, il ventaglio delle attività leggere suscettibili d'essere effettuate
dal ricorrente (v. considerando che segue) appare comunque
sufficientemente ampio anche senza l'aggiunta di quella d'autista di
mezzi pesanti.
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurato
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro
(art. 16 LPGA).
11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
Pagina 17
C-4051/2007
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
11.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
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l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali alle previdenza professionale obbligatoria, nonché
della prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del
Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del
27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2,
I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'interessato di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il ricorrente, nato il (...), aveva 59 anni e
10 mesi al momento della pronuncia dell'impugnata decisione del 16
maggio 2007. Inoltre, egli, nonostante le patologie di cui soffre
secondo la diagnosi certa riportata al considerando 9.2.1 del presente
giudizio, può svolgere – secondo l'opinione unanime dei medici
dell'UAIE interpellati e che si sono fondati su documentazione
sufficiente per potere fondare un giudizio convincente in merito –
un'attività sostitutiva a tempo pieno (v. in dettaglio sulle attività
sostitutive adeguate alle condizioni del ricorrente il considerando 10.2
del presente giudizio). Ritenuto segnatamente il genere d'attività
sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un adattamento del
posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non risulta altresì
necessario rispettivamente è di semplice realizzazione. Questo
Tribunale osserva pure che all'insorgente si presenta un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) nei settori dell'industria e dei servizi, con mansioni
semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in
atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Peraltro,
l'interessato non ha fornito elementi precisi ed oggettivi suscettibili di
giustificare l'inesigibilità delle attività sostitutive proposte dall'autorità
inferiore. Infine, va rilevato che un eventuale rapporto di lavoro
avrebbe potuto proseguire per cinque anni (fino all'età di
pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
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12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguito
dal ricorrente nel 2004 in Italia, ossia Euro 1'435.20 mensili, ed ha
ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in attività di tipo
leggero, ossia Euro 1'195.58 mensili, secondo le basi di calcolo di cui
al documento n. 24, peraltro trasmesso all'insorgente mediante
l'ordinanza di questo Tribunale del 28 settembre 2007 (doc. TAF 7),
basi di calcolo rimaste incontestate e che questo Tribunale non ha
motivo di modificare d'ufficio. Peraltro, il reddito da invalido può essere
ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato, quali età o andicap (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato
una riduzione del 20%, la quale appare ammissibile. Ne risulta un
reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 956.46. Dal confronto
fra il reddito da valido di Euro 1'435.20 e quello da invalido di Euro
956.46 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 33,36%
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, anche applicando
la riduzione massima consentita del 25%, la differenza tra i redditi di
riferimento non permette in alcun modo di raggiungere la percentuale
minima del 40% necessaria per maturare il diritto ad una rendita.
12.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il
1° febbraio 2008.
13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
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titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 21
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 1° febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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