B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 11.07.2019
(9C_377/2019)
Corte III
C-4058/2018
Sen t en z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______, (Italia),
patrocinata dall'avv. Vito Melgiovanni, Studio Legale,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, diritto alla ren-
dita vedovile (decisione su opposizione del 30 maggio 2018),
C-4058/2018
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Fatti:
A.
B._______, cittadino italiano, nato l’(…) 1951, ha lavorato in Svizzera dal
1973 al 1996 presso differenti datori di lavoro, versando regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino
all'anno 2000 (doc. 2, 5, 6 dell’incarto della Cassa svizzera di compensa-
zione [di seguito: CSC]). Egli si è sposato in prime nozze il 2 gennaio 1975
con C._______, dalla quale ha divorziato il 21 novembre 1996 e dalla cui
unione è nato nel 1984 il figlio D._______ (allegato al doc. TAF 1).
Il 3 giugno 2017 si è nuovamente sposato con A._______, cittadina italiana,
nata il (…) 1952 (doc. 2), con la quale conviveva dal 1996 (cfr. allegati a
doc. TAF 1). Dalla loro unione non sono nati figli.
B._______ è deceduto il 31 ottobre 2017 (doc. 2).
B.
B.a In data 8 novembre 2017 per il tramite della sede INPS di E._______,
A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una ren-
dita dell'assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 1).
B.b Con decisione del 22 febbraio 2018, la CSC ha respinto tale richiesta
in quanto l'interessata non adempiva nessuna delle condizioni per avere
diritto ad una rendita per superstiti (doc. 7).
B.c Il 4 aprile 2018 l’interessata si è opposta contro il suddetto provvedi-
mento amministrativo, chiedendo un riesame del caso alla luce del fatto
che sin dal 1996, dunque ben prima del matrimonio, essa aveva convissuto
con B._______ (doc. 8).
B.d Con decisione su opposizione del 30 maggio 2018 l’autorità inferiore
ha respinto l’istanza dell’opponente, negandole il diritto a una rendita ve-
dovile (doc. 9).
C.
C.a Contro la decisione su opposizione A._______, per il tramite dell’avv.
Melgiovanni, ha interposto ricorso del 10 luglio 2018 dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF), ribadendo la richiesta di tenere conto degli
anni di convivenza dal 1996 con B._______, attestata dalle dichiarazioni
C-4058/2018
Pagina 3
testimoniali allegate (doc. TAF 1). Dei motivi addotti si dirà, se del caso, più
avanti.
C.b Con risposta del 2 agosto 2018 la CSC ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della provvedimento impugnato con argomenti di
cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF
4).
C.c Con replica del 31 agosto 2018 (doc. TAF 7) e con duplica del 12 set-
tembre 2018 (doc. TAF 9) le parti si sono sostanzialmente confermate nelle
proprie antitetiche posizioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che
gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4
consid. 1.2).
1.2 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi-
nistrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In parti-
colare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conforme-
mente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'as-
sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
sempre che la LAVS stessa non preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
3.
Oggetto del contendere è la liceità del rifiuto di ammettere A._______ al
beneficio di una rendita per vedova.
3.1 La ricorrente ritiene che, a fronte del cambiamento della struttura fami-
gliare, intervenuto negli anni successivi all’entrata in vigore della LAVS, oc-
corre equiparare l’unione more uxorio al matrimonio e ritenere pertanto che
anch’essa permetta di adempiere le condizioni per l’ottenimento della ren-
dita per superstiti. Facendo valere la propria ventennale convivenza con
l’assicurato defunto essa postula quindi il riconoscimento del diritto alle
prestazioni assicurative.
3.2 Dal canto suo la CSC, rilevando come alla fattispecie sia applicabile il
diritto svizzero, che non contempla alcuna rendita per superstiti in favore
del superstite convivente, ha constatato l’assenza delle condizioni suscet-
tibili di riconoscere all’insorgente il diritto a una rendita vedovile.
4.
4.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto
transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della rea-
lizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 143 V 446 consid. 3.3; 139 V
335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Trattandosi di una rendita per ve-
dova, l’evento che produce conseguenze giuridiche è il decesso del co-
niuge (decisione del TAF C-3040/2006 del 6 marzo 2009 consid. 10; C-
4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 4.1).
4.2 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea
e risiede in Italia, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed
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il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti ap-
plicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS
0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell’Allegato II
ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai
regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345)
e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e
gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. Nel
caso in cui una persona è stata assicurata in diversi Stati membri (come è
stato il caso del marito della ricorrente), la regolamentazione comunitaria
implica un regime di rendite parziali da parte della Svizzera, rispettiva-
mente dello Stato membro dell’Unione europea interessato (nella fattispe-
cie l’Italia). La rendita per superstiti richiesta in Svizzera è allora determi-
nata unicamente in funzione dei periodi di assicurazione in Svizzera se-
condo il diritto svizzero (art. 50 e ss. del regolamento (CE) n. 883/2004, al
quale rinvia l’Allegato II dell’ALC; cfr. anche sentenze del TAF C-4655/2018
del 4 dicembre 2018 consid. 4.3).
4.3 Nel caso in esame, essendo il decesso del coniuge dell’insorgente av-
venuto il 31 ottobre 2017, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in
vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.
5.
5.1 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una
rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: (a) i figli del co-
niuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica co-
mune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati,
giusta l'art. 25 cpv. 3; (b) gli affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del
coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il ve-
dovo e sono da lei o da lui adottati.
5.2 Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAVS, le vedove (ma non i vedovi) hanno inol-
tre diritto ad una rendita per vedove, se al momento della morte del co-
niuge, non avendo figli o affiliati ai sensi dell'art. 23 LAVS, hanno compiuto
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i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Le due condizioni men-
zionate (45 anni compiuti e 5 anni di matrimonio) sono cumulative (MICHEL
VALTERIO, Droit à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assu-
rance-invalidité (AI), 2011, n. 818). Se una vedova si è sposata più volte si
tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matri-
moni.
5.3 La legislazione non prevede deroghe alle condizioni per il diritto alla
rendita per vedova, né il diritto a un’altra forma di indennità vedovile (sen-
tenze del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 5.2 e riferimenti ivi
citati).
5.4 Va inoltre rilevato che il diritto svizzero in materia di vecchiaia e super-
stiti non prevede l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità
coniugale da matrimonio civile e ciò anche se detta unione di fatto sia cer-
tificata da documenti ufficiali (DTF 125 V 205 consid. 7a e 125 V 221 con-
sid. 3e/cc; nonché sentenze del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 con-
sid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Giova precisare che la volontà del legislatore
di trattare differentemente le coppie di concubini da quelle sposate si fonda
su criteri oggettivi e non costituisce una violazione del principio della parità
di trattamento (cfr. sentenza del TF U 104/03 del 14 luglio 2004 confermata
nella sentenza 9C_550/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2; inoltre DTF
137 V 133 consid. 6.3 e 135 III 59 consid. 4.2 in fine e 4.3).
5.5 Nel corso della procedura di consultazione per l’adozione della legge
federale sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231), il legislatore
si è interrogato sull’opportunità di estendere tale modello anche alle coppie
eterosessuali desiderose di regolamentare giuridicamente i propri rapporti
senza dover ricorrere al vincolo coniugale; nell’intento di non creare un’isti-
tuzione alternativa e/o gerarchicamente inferiore al matrimonio il parla-
mento vi ha tuttavia rinunciato (DTF 125 III 59 consid. 4.3; FRANCESCA RAN-
ZANICI CIRESA, La protection de la partie faible dans la communauté de vie
non maritale, Convention et exemples pratiques, ed. Stämpfli, N 235-244).
L’unione domestica registrata, pertanto, pur essendo nel diritto delle assi-
curazioni equiparata al matrimonio (art. 13a cpv. 1 LPGA), riguarda sol-
tanto le coppie omosessuali (art. 1 LUD; cfr. anche sentenza del TF
8C_1/2019 del 15 gennaio 2019). Emerge quindi con chiarezza la volontà
del legislatore di non regolamentare il concubinato eterosessuale e l’appli-
cazione per analogia delle disposizioni del matrimonio a tali unioni è stato
sistematicamente negato da dottrina e giurisprudenza (cfr. FRANCESCA
RANZANICI CIRESA, op. cit., N 262ss., 368 e 288). Sebbene delle modifiche
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puntuali delle disposizioni vigenti in materia successoria siano state poste
in consultazione nel 2016, resta il fatto che nell’ambito delle assicurazioni
sociali nessuna disposizione specifica è prevista per i concubini (FRANCE-
SCA RANZANICI CIRESA, op. cit., N 1469-1483 e 508).
5.6 Occorre infine rammentare che il Tribunale amministrativo federale è
tenuto ad applicare le leggi federali (art. 190 Cost.).
6.
Nell’evenienza concreta, è pacifico che A._______ ha sposato B._______
il 3 giugno 2017 e che lo stesso è deceduto il 31 ottobre 2017.
6.1 La richiedente non aveva figli al momento del matrimonio e dall’unione
con il defunto non sono nati figli. Il figlio di primo letto del defunto,
D._______, nato nel 1984 e di età maggiore di 18 anni, non risulta vivesse
in economica domestica con la vedova al momento del decesso. L’art. 23
cpv. 1 LAVS non è pertanto applicabile alla fattispecie.
6.2 Sebbene l’interessata avesse più di 45 anni al momento del decesso,
il matrimonio è durato meno dei 5 anni richiesti dalla legge per avere diritto
a una rendita vedovile. Ne consegue che neppure le condizioni poste
dall’art. 24 cpv. 1 LAVS non sono date. Come scritto al considerando pre-
cedente, nell’ordinamento svizzero l’unione more uxorio non è equiparata
al matrimonio, di conseguenza gli anni di convivenza – più di venti, se-
condo le allegazioni dell’insorgente – non possono essere conteggiati (cfr.
DTF 125 V 205 consid. 7a e 125 V 221 condi. 33/cc; nonché la sentenza
del TAF C-4508/2014 del 13 giugno 2017 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati
e C-3350/2010 del 27 agosto 2010 consid. 4). Non risulta inoltre dall’incarto
che la ricorrente sia stata in precedenza sposata permettendo di tenere
conto della durata totale dei differenti matrimoni (cfr. doc. 8 p. 3, ossia la
carta di identità rilasciata il 21 marzo 2017, dunque poco prima del matri-
monio, nella quale come stato civile è indicato “stato libera”).
7.
7.1 Giova infine rilevare che, sebbene le normative svizzere non preve-
dano l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità coniugale
da matrimonio civile, in presenza di particolari circostanze il Tribunale fe-
derale ha previsto delle eccezioni. Nella DTF 135 III 59 l’Alta Corte ha infatti
considerato che laddove un lungo concubinato sia sfociato in un matrimo-
nio, a determinate condizioni, gli anni di convivenza possono essere tenuti
in conto nella fissazione del contributo di mantenimento dei coniugi dopo il
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Pagina 8
divorzio. Si deve essere in presenza di un “concubinato qualificato” – nel
senso che la coppia ha strutturato la propria convivenza come se un ma-
trimonio fosse stato effettivamente concluso – nell’ambito del quale uno dei
conviventi ha rinunciato alle proprie ambizioni professionali mettendosi in-
teramente al servizio dell’altro per promuoverne o consentirne lo sviluppo
della carriera, oppure per assistere i figli comuni della coppia, o quelli
dell’altro partner (cfr. consid. 4.4).
7.2 Nel caso concreto, pur emergendo con verosimiglianza preponderante
dalla documentazione prodotta la presenza di un concubinato qualificato
(fin dal 1996; tra l’altro le dichiarazioni testimoniali allegate al doc. TAF 1),
è pur vero che nessun indizio agli atti lascia presumere che la ricorrente,
prima del matrimonio, abbia deciso di sacrificare la propria carriera nell’in-
tento di favorire quella di B._______, che secondo le stesse dichiarazioni
testimoniali allegate al ricorso, era titolare di un laboratorio di riparazione
di apparecchi elettronici (cfr. allegati al doc TAF 1). Dal formulario E 203
(doc. 2 pag. 4) risulta inoltre che l’interessata non era a carico del marito.
Neppure la condizione alternativa prevista dal TF risulta adempiuta, dal
momento che la coppia non ha avuto figli comuni e, come già detto, non
risulta che l’insorgente si fosse dedicata a compiti assistenziali in favore
del figlio del convivente, che al momento del divorzio viveva in Svizzera
con la madre (pagina 3 della sentenza di divorzio del 21 novembre 1996,
allegata al doc. TAF 1), ma semmai in favore del fratello di lei (si confrontino
le dichiarazioni testimoniali allegate al doc. TAF 1) .
7.3 Già solo per questi motivi, un’eccezione che consenta di assimilare gli
anni di concubinato precedenti al matrimonio del 2017 non potrebbe en-
trare in considerazione nella fattispecie. Il Tribunale federale ha inoltre svi-
luppato tali eccezioni nell’ambito del divorzio, dove le norme del diritto di
famiglia conferiscono al giudice civile un largo potere d’apprezzamento
nella determinazione del contributo di mantenimento, imponendo a
quest’ultimo di valutare le circostanze concrete di ogni singolo caso (cfr.
consid. 4.4 in fine). L’alta densità normativa delle disposizioni della LAVS
relative alla rendita per superstiti, per contro, non lascia al giudice delle
assicurazioni sociali alcun margine interpretativo imponendogli di applicare
le condizioni poste dalle suddette norme nella maniera espressamente in-
dicata dal legislatore. A maggior ragione quindi, gli anni di convivenza dal
1996, non possono essere conteggiati ai fini pensionistici.
8.
Facendo difetto le condizioni previste agli art. 23 e 24 LAVS è dunque a
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Pagina 9
giusto titolo che l’autorità inferiore ha negato il diritto a una rendita vedovile
alla richiedente. Non entrando in linea di conto interpretazioni diverse delle
suddette disposizioni o altre considerazioni, come quelle concernenti la di-
stinzione fra matrimonio e convivenza more uxorio evocate dalla ricorrente,
il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confer-
mata.
9.
Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di
scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi ma-
nifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto
(art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche
la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-
1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4).
Alla luce di quanto appena esposto la presente sentenza può essere pro-
nunciata a giudice unico.
10.
10.1 Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita
(art. 85bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
10.2 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a
un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 10
Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
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entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: