Corte II I
C-406/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli;
Cancelliere Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 2 maggio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-406/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata l'11 ottobre 1953, coniugata, ha
lavorato in Svizzera dal 1971 al 1975, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
durante tale periodo (doc. 9). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa come bracciante agricola, fino al 1979,
quando si è ritirata dal lavoro per ragioni personali (doc. 11).
In data 10 gennaio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata il 30 maggio 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecce, ove il sanitario
incaricato ha evidenziato la diagnosi di connettivite indifferenziata e
fenomeno di Raynaud, in note di uncoartrosi con accennata
protrusione discale C5-C6, protrusioni discali lombosacrali senza
compromissione neurofunzionale di rilievo, intolleranza a farmaci,
pregressa TVP arto inferiore sinistro, sbalzi pressori senza danno
cardiaco, note ansioso-depressive reattive ed ha posto un tasso
d'invalidità del 50% (doc. 53). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
quali:
- referti d'esami allergologico/immunologico del 9 giugno e 20 luglio
2000 (doc. 19, 22);
- un referto radiologico del torace del 25 luglio 2000 (doc. 24) ed i
risultati di un'ecografia addominale completa del 27 luglio successivo
(doc. 24, 25);
- un rapporto di dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 21 luglio
al 1° agosto 2000 per connettivite indifferenziata (doc. 27);
- diversi esami ematochimici/immunologici, segnatamente del 14
ottobre 2000, 10 marzo 2001, 5 giugno 2002, 5 marzo e 12 settembre
2003, 10 e 11 marzo 2004, 31 maggio e 19 ottobre 2005, 2 marzo
2006 (doc. 28-30, 33-35, 39, 43, 52);
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- una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 25 al 31
luglio 2002 per fenomeno di Raynaud e xeroftalmia (doc. 31);
- un rapporto di dimissione ospedaliera concernente la degenza dal 9
al 19 marzo 2005 per artralgie ed astenia (doc. 37) ed un altro
rapporto relativo al ricovero dal 19 al 21 maggio 2005 per dolore
toracico senza segni strumentali di ischemia miocardica (doc. 38);
- un referto odontologico concernente l'estrazione di un residuo di
radice del 27° (doc. 45);
- un referto d'esame audiologico del 6 dicembre 2005 (doc. 46);
- un certificato medico redatto il 7 dicembre 2005 dal Dott. Convenga
(doc. 47);
- i risultati di una misurazione pressoria sull'arco di 26 ore del 15/16
dicembre 2005 (doc. 48);
- un certificato medico allestito il 20 dicembre 2005 dalla Dott.ssa
Gerardi (doc. 49);
- un breve rapporto d'esame audiologico del 28 febbraio 2006 (doc.
51);
- un referto d'esame allergologico del 5 giugno 2006 (doc. 54);
- i risultati di un elettrocardiogramma holter (24 ore) del 25 giugno
2006 (doc. 55);
- un referto ecocolordoppler cardiaco del 29 giugno 2006 (doc. 56);
- un rapporto d'esame allergologico del 31 ottobre 2006 (doc. 58).
In un questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del
7 dicembre 2006, la richiedente afferma di non essere in grado di
svolgere quasi nessun lavoro che compete ad una donna di casa (doc.
12).
C.
Nella sua relazione del 26 febbraio 2007, il Dott. Luthi, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
3
C-406/2007
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha
affermato che la richiedente non presenta praticamente alcuna
invalidità né in ambito professionale (come bracciante agricola), né
come casalinga (doc. 59, 60).
Con progetto di decisione del 1° marzo 2007, l'UAIE ha informato
l'assicurata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 61). L'interpellata non
ha preso posizione in merito a tale progetto. Mediante decisione del 2
maggio 2007, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 62).
D.
Con il ricorso del 23 maggio 2003, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto di almeno una mezza
rendita AI a decorrere da gennaio 2005.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 novembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 20
dicembre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni esibisce un
referto di visita reumatologica del 13 giugno 2007 (Dott. Leucci) ed
una perizia del Dott. Russo, di data imprecisata (comunque posteriore
al 13 giugno 2007), ove viene attestata la diagnosi di connettivite
indifferenziata, fenomeno di Raynaud, allergia a farmaci ed altre
molecole, cataratta congenita in occhio sinistro (visus spento),
cheratocongiuntivite e xeroftalmia, reumatismo fibromialgico primario
similspasmofilico, sindrome ansio-depressiva, ipertensione arteriosa,
ipoacusia bilaterale; l'esperto di parte giudica la paziente invalida ad
ogni proficuo lavoro.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Luthi, il quale, nella sua relazione del 28 gennaio 2008, si è
riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 65).
4
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Duplicando in data 7 febbraio 2008, l'UAIE ha riproposto la reiezione
del gravame.
G.
Con decisione incidentale del TAF del 14 febbraio 2008, la parte
ricorrente è stata invitata a versare un'anticipo di Fr. 300.--
corrispondente alle presunte spese ricorsuali. Detta somma è stata
versata il 18 marzo 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
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parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
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con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 gennaio 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 gennaio 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 2 maggio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7
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7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8
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8.
8.1 A._______ non ha più svolto attività lucrativa dopo il 1979. Si è poi
dedicata ai lavori della propria economia domestica.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
9.
Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata soffre
essenzialmente di una connettivite indifferenziata e fenomeno (lieve) di
Raynaud, poliartrosi con protrusione discale C5-C6, intolleranza e
allergia a diversi principi attivi di farmaci, sbalzi pressori, ipoacusia
bilaterale, cataratta congenita all'occhio sinistro (visus spento),
cheratocongiuntivite e xeroftalmia, sindrome ansioso-depressiva
reattiva (cfr. perizia medica particolareggiata del 30 maggio 2006, doc.
53 e documentazione esibita in sede di replica). Dopo la data
dell'impugnata decisione, con un referto del Dott. Leucci (13 giugno
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2007), si accenna ad un reumatismo fibromialgico primario
similspasmofilico.
Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40 % almeno durante un anno.
10.
10.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 50% (doc. 53). Il Dott. Russo, autore della perizia
medica esibita in sede di replica, ritiene la paziente del tutto invalida
ad ogni proficuo lavoro. Dal canto suo, il Dott. Luthi, medico dell'UAIE,
nega qualsiasi incapacità al lavoro di livello pensionabile, sia
nell'ambito di un'attività lucrativa consona all'assicurata, sia nella sua
qualità di casalinga (doc. 60. 65).
10.2 Il collegio giudicante ritiene che l'assicurata è portatrice di una
serie complessa di patologie che, pur considerate nel loro insieme,
non provocano alcuna incapacità al lavoro di rilievo.
La connettivite indifferenziata, diagnosticata nel 2000, nella specie non
causa alcuna invalidità. Si tratta di una patologia autoimmune,
caratterizzata da diversi sintomi. Nel caso della ricorrente,
l'espressione di tale turba è di moderata entità. Il fenomeno di
Raynaud (irrigidimento delle articolazioni, algie varie, ecc.) risulta
essere scarsamente evidenziabile, se non dubbio. Dal lato ortopedico/
neurologico la situazione valetudinaria dell'insorgente è compatibile,
sia con l'esercizio di un'attività lucrativa non eccessivamente pesante,
10
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sia con l'esecuzione delle più normali faccende domestiche, salvo
quelle più pesanti. Infatti, il rachide, pur spinalgico e contratto solo ai
gradi estremi, è mobile; la manovra di Lasègue è negativa
bilateralmente; lo specifico fenomeno di Raynaud è poco o non
apprezzabile sia agli arti inferiori che superiori. La paziente lamenta
dolori alle mani in caso di digitopressione ed una lieve riduzione della
forza prensile. La mobilità articolare degli arti (inferiori e superiori) è
nella norma, i movimenti sono normali, come pure l'andatura; il
portamento è eretto. Pertanto, dal punto di vista
reumatologico/ortopedico, pur non negando l'esistenza di un
complesso patologico degenerativo, questo non è grave a tal punto da
impedire lo svolgimento di una regolare attività lucrativa non pesante o
di attendere alle usuali faccende domestiche.
Dal lato allergologico A._______ presenta diversi problemi che
compromettono la sua guarigione da altre malattie. I rapporti d'esame
immunologici/allergologici attestano un quadro di lieve/media entità
patologica. Questi fenomeni compromettono tuttavia solo
marginalmente la sua capacità al lavoro.
Per quanto riguarda le altre denunciate affezioni, esse non assumono
carattere invalidante perché presenti da molti anni, di natura congenita
o perché emendabili con adeguate terapie. Infatti, la nominata è
debilitata dalla nascita da un visus spento a sinistra, ma ha potuto
svolgere, nel passato, anche attività che richiedono un impegno visivo
importante (segretaria, aiuto cucitrice). Le turbe ansio-depressive sono
definite solamente come delle “note”. L'instabilità pressoria non causa
nessuna patologia cardiovascolare.
Visto quanto precede, il collegio giudicante, sulla scorta del giudizio
del medico dell'UAIE, è del parere che, nonostante le affezioni di cui
l'assicurata è portatrice (di principio non contestate), queste non
hanno mai comportato un'incapacità al lavoro, come casalinga o come
operaia in attività non eccessivamente pesanti, di livello pensionabile
del 40% almeno.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
11
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11.2 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-, il cui importo
viene compensato con l'anticipo già versato.
11.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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