Corte II I
C-4092/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA-CGIL, via Garibaldi 3,
IT-24122 Bergamo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Assicurazione invalidità (decisione del 22 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4092/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 22 maggio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al
Patronato INCA di Clusone, già regolare rappresentante di A._______,
cittadino italiano, nato il , che la sua domanda del 9 ottobre 2006 volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile;
in data 16 giugno 2008, il nominato, regolarmente rappresentato dal
Patronato INCA di Bergamo, è insorto contro il menzionato
provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo
diritto ad una prestazione AI e producendo, a suffragio delle sue
conclusioni, una relazione sanitaria redatta il 3 giugno 2008 dal Dott.
Lamberto Maggi, Bergamo;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
20 giugno 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso;
l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico consulente,
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione del 13 ottobre
2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi approfonditi,
di natura ortopedica/neurologica ed oncologica ed accertare la
posizione lavorativa dell'assicurato;
l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 15 ottobre
2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
in data 22 ottobre 2008, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le
osservazioni dell'amministrazione con copia del parere della Dott.ssa
Sereni Keller;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che le indagini specialistiche
(ortopedica/neurologica ed oncologica) appaiono indispensabili, i
pareri essendo in contrasto fra di loro; deve inoltre essere precisata la
posizione lavorativa dell'assicurato (sull'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
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visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr.
700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 22 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI
intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità di Fr. 700.-- a
titolo di spese ripetibili, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI
intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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