Corte II I
C-4093/2007
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 9 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliera Emilia Antonioni.
A._______, IT-98030 Limina,
rappresentato da Patronato INAS, Waisenhausplatz 28,
3011 Berna,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 24 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4093/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 24 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità inoltrata il 27
marzo 2003 dal cittadino italiano A._______, nato l'8 gennaio 1948,
che in data 12 giugno 2007, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34
LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE in materia
d'assicurazione per invalidità possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, 831.20),
che, con atto del 18 dicembre 2007, il ricorrente ha ritirato il ricorso del
12 giugno 2007,
che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett.
a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause
divenute prive di oggetto,
che, di regola, alla parte soccombente vengono addossate le spese di
procedura (art. 63 cpv. 1 PA),
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza
aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
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Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF,
RS 173.320.2]),
che, visto l'esito del ricorso, non viene assegnata alcuna indennità per
le spese ripetibili (art. 64 PA),
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. X_______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 /
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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