Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4096/2010
Sen t e n z a d e l 6 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dall'amministratore unico B._______,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Pobiette 11, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale/affiliazione d'ufficio (decisione del
14 maggio 2010).
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Fatti:
A.
A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del
Cantone C._______ il 2 luglio 2009 (v. doc. 1), avente quale scopo, fra
l'altro, l'esercizio di ogni attività fiduciaria, in particolare l'organizzazione e
la tenuta di contabilità di terzi, la consulenza aziendale e fiscale,
l'assunzione di mandati di costituzione, di domiciliazione e di liquidazione
di società.
B.
Il 15 gennaio 2010, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere
constatato – su segnalazione della competente cassa cantonale di
compensazione AVS – che A._______ non era affiliata a un istituto di
previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a
trasmettere, entro il 15 febbraio 2010, la documentazione a comprova
dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato a far tempo
dal 1° luglio 2009, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe
stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito
delle spese (doc. 3).
C.
Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______
all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° luglio 2009,
risultando dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2009 che, a decorrere
dal 1° luglio 2009, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri
dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale obbligatoria
(doc. 2). La Fondazione ha altresì posto a carico di A._______ i costi
della decisione pari a fr. 450., le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr.
375. nonché i costi di fatturazione retroattiva (secondo l'allegato
regolamento a copertura dei costi amministrativi straordinari; doc. TAF 4).
D.
Il 4 giugno 2010, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione della Fondazione Istituto
collettore LPP del 14 maggio 2010 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché,
implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825., poste a suo
carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la compagnia assicurativa
D._______ di Zurigo a decorrere dal 1° luglio 2009 (contratto n. G
45938/01). Ha esibito copia di uno scritto del 21 maggio 2010
dell'D._______ (doc. TAF 1).
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E.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2010 (notificata il 18 giugno
2010; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, entro il 14 luglio 2010, un anticipo di fr. 500. a
copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato
versato il 14 luglio 2010 (doc. TAF 2, 3 e 5).
F.
Nella risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che A._______ non ha
apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione a un istituto
di previdenza registrato. Ha peraltro sottolineato che l'affiliazione, il 21
maggio 2010, all'D._______, pur se con effetto al 1° luglio 2009 (doc. 4),
è comunque tardiva rispetto alla decisione d'affiliazione del 14 maggio
2010 (doc. TAF 7).
G.
Con provvedimento del 29 ottobre 2010 (notificato il 2 novembre 2010;
doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha concesso alla
ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità
inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
H.
Con scritti dell'8 e 9 giugno 2011, inoltrati via telefax il 9 giugno 2011,
D._______ ha confermato, su specifica richiesta di questa Corte,
l'affiliazione di A._______ alla propria fondazione dal 1° luglio 2009 al 30
giugno 2011. Ha altresì precisato di "avere deciso di dare disdetta al
contratto causa mancato pagamento" (doc. TAF 11).
I.
Con provvedimento del 17 giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso
alla ricorrente gli scritti dell'D._______ dell'8 e 9 giugno 2011, riservata la
facoltà alla stessa di presentare delle osservazioni entro il 1° luglio 2011
(doc. TAF 12). Il termine è scaduto infruttuoso.
J.
J.a Con scritto del 24 novembre 2011, D._______ ha trasmesso, su
specifica richiesta di questa Corte, copia del contratto di affiliazione (doc.
TAF 14).
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J.b Con provvedimento del 20 dicembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso per conoscenza sia all'autorità inferiore sia alla ricorrente le
copie dello scritto dell'D._______ del 24 novembre 2011, unitamente agli
allegati contratto d'affiliazione e scritto dell'D._______ medesima del 21
maggio 2011 (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù
dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione
istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
1.3. In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga
altrimenti.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 48 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
d'apprezzamento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art.
37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il
diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere
vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati
dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni
diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in
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virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in
considerazione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.4).
3.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale federale I 748/06 del 2
novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza
professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale B 55/01 del 16 ottobre
2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale
data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1
consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri termini, dei fatti
sopraggiunti posteriormente alla data della decisione dell'autorità inferiore
devono non di meno essere presi in considerazione se sono strettamente
connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire
sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa
è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26
luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2
nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362 consid.
1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4).
4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la questione di
sapere se A._______ debba essere affiliata, o meno, alla Fondazione
Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° luglio 2009 e se A._______ sia,
o meno, tenuta al pagamento delle spese della decisione pari a fr. 450.,
delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375. e dei costi straordinari
(per la fatturazione retroattiva).
5.
5.1. I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di
lavoro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla
legge (art. 2 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPP,
RS 831.40] in relazione all'art. 5 dell'ordinanza sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
[OPP 2, RS 831.441.1; dal 1° gennaio 2011, fr. 20'880.]) e che sono
assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i
superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria
(art. 2 cpv. 1 LPP).
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5.2. L'art. 7 LPP precisa che questi lavoratori sottostanno
all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio
dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia
dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno d'età. Di
regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10).
6.
6.1.
6.1.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di
previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.
6.1.2. In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS
verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto
di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che
non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un
istituto di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma
all'ingiunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore
per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP).
6.2. L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima
dell'affiliazione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni
legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di
previdenza; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art.
12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione
d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è
ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene
affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti
al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985
concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza
professionale [RS 831.434]).
6.3. Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di
lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato
d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per
contro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per
esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del
rapporto di lavoro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia
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affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto
un'affiliazione d'ufficio privando il datore di lavoro della facoltà di
concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di
previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 526 consid. 4 e sentenza del
Tribunale amministrativo federale C6315/2010 dell'11 gennaio 2011
consid. 4.3).
6.4. La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11
LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma
(cfr. decisione impugnata e risposta al ricorso dell'autorità inferiore).
7.
Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è un istituto di
previdenza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non
adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. Secondo l'art.
11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi
obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di
affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il
datore di lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore.
8.
8.1. Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i
datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal
1° luglio 2009, dei lavoratori che dovevano essere assicurati
obbligatoriamente alla previdenza professionale. La Fondazione Istituto
collettore LPP, su segnalazione della competente cassa cantonale di
compensazione, ha regolarmente ingiunto, con scritto del 15 gennaio
2010 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 15 febbraio 2010, a un
istituto di previdenza a far tempo dal 1° luglio 2009 (la società era peraltro
tenuta a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta
affiliazione), con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata
affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza
del Tribunale federale nel caso 9C_264/2009 del 22 aprile 2010).
8.2. Il 14 maggio 2010, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di
A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° luglio
2009, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione a
un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 4).
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8.3. A._______ ha segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata a un
istituto di previdenza a decorrere dal 1° luglio 2009. L'affiliazione
volontaria è stata confermata con scritto del 21 maggio 2010
dell'D._______, scritto prodotto dalla ricorrente il 4 giugno 2010 dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1).
8.4. Certo, l'accettazione definitiva dell'affiliazione all'D._______, con
effetto retroattivo al 1° luglio 2009, è stata confermata il 21 maggio 2010,
ossia successivamente alla resa della decisione impugnata. Tuttavia, da
un lato la ricorrente ha sottoscritto il contratto d'affiliazione con
D._______ il 24 febbraio 2010 ed ha pagato i richiesti acconti di fr. 6'500.
il 7 maggio 2010. Ne discende, per quanto emerge dalle carte
processuali, che la ricorrente ha così soddisfatto già il 7 maggio 2010 le
condizioni richieste da D._______ per la conclusione del menzionato
contratto, anche se poi lo stesso, del tutto casualmente, è venuto in
essere formalmente solo il 21 maggio 2010 con la conferma ufficiale da
parte di D._______. Dall'altro lato, un fatto intervenuto posteriormente al
14 maggio 2010 è comunque, secondo costante giurisprudenza, da
prendere in considerazione allorquando, come nel caso di specie, è
strettamente connesso con l'oggetto litigioso ed è suscettibile di influire
sull'apprezzamento del giudice fino al momento dell'emanazione della
decisione impugnata (cfr., in merito, la giurisprudenza del Tribunale
federale citata al considerando 3 del presente giudizio).
8.5. Per sovrabbondanza, va altresì rilevato che benché la legge federale
sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA, RS 221.229.1) non
sia direttamente applicabile in materia di previdenza professionale, è
possibile riferirsi a certe disposizioni per analogia e a titolo sussidiario
(DTF 118 V 158 consid. 5c e relativi riferimenti). Secondo l'art. 1 LCA chi
ha fatto all'assicuratore una proposta d'un contratto di assicurazione
rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un
termine più breve per l'accettazione. Ora, se è vero, come è vero, che la
ricorrente ha fatto una proposta all'assicuratore il 24 febbraio 2010 e che i
quattordici giorni sono scaduti ben prima del 21 maggio 2010, non va
dimenticato che con il pagamento del richiesto (da D._______) acconto di
fr. 6'500., l'insorgente ha di fatto reiterato una proposta di assicurazione
il 7 maggio 2010. Da questo profilo, si può ritenere che essa fosse
vincolata da tale proposta fino al 21 maggio 2010, momento in cui
D._______ ha confermato il venire in essere formale del contratto e
l'affiliazione retroattiva della ricorrente al 1° luglio 2009. In siffatte
circostanze – e ove non si volesse, nel presente contesto, prendere in
considerazione il contratto d'affiliazione con D._______ poiché
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formalmente venuto in essere solo il 21 maggio 2010 – ne deriverebbe
per la ricorrente, al di là di una inammissibile doppia assicurazione (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio 2010
consid. 3.3. e riferimenti), una limitazione della libertà economica (art. 27
Cost.), nel caso limitazione di contrarre (v. sentenza del Tribunale
federale 2P.134/2003 del 6 settembre 2004 consid. 3.2 e relativi
riferimenti) un'assicurazione di propria scelta con possibili ripercussioni
economiche rispettivamente di uguaglianza di trattamento tra concorrenti
(cfr., su quest'ultimo punto, sentenza del Tribunale federale 2A.704/2005
del 4 aprile 2006 consid. 5, segnatamente 5.1 [v. peraltro, sulla
componente di "diritto umano" dell'art. 27 Cost., DTF 122 I 130 consid.
3c/bb]), senza che nel caso concreto appaia sussistere un interesse
pubblico particolare e sufficiente che possa giustificare una limitazione di
tale libertà (almeno fino alla data della decisione litigiosa).
8.6. Da quanto esposto, consegue che, contrariamente a quanto ritenuto
nella decisione impugnata, questo Tribunale non può che accogliere
parzialmente il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 4 giugno 2010, nel senso
che i punti 1 e 3 a 4 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010
concernenti l'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore sono
annullati (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale
9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3
e 4.2). Sul punto 2 del dispositivo della decisione impugnata si dirà al
considerando 9 del presente giudizio.
8.7. Con scritto del 9 giugno 2011 (doc. TAF 11), D._______ ha certo
segnalato al Tribunale amministrativo federale che la ricorrente sarebbe
stata affiliata alla propria fondazione fino al 30 giugno 2011, data per la
quale è stata decisa la disdetta dal contratto in esame causa mancato
pagamento. Tale circostanza si riferisce a una situazione creatasi
successivamente alla data della decisione impugnata che esula dal
potere cognitivo di questo Tribunale dal momento che non è suscettibile
di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento
dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del
presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere
come si è evoluta la situazione della ricorrente successivamente alla data
della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo
assicurativo dopo il 14 maggio 2010 rispettivamente sull'eventuale
affiliazione dell'insorgente ad altro istituto di previdenza registrato. In altri
termini, non appaiono sussistere le condizioni perché questo Tribunale
possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere
cognitivo al di là della data della decisione impugnata.
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Pagina 10
9.
9.1. Secondo l'art. 11 cpv. 7 LPP, l'istituto collettore e la cassa di
compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese
amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28
agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434)
prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di
tutte le spese inerenti alla sua affiliazione.
9.2. La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a
copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento è
annesso alle condizioni generali, il cui testo è allegato all'impugnata
decisione (cfr. allegati alla decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4).
9.3.
9.3.1. Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione di fr.
450. ed una tassa di gestione affiliazione obbligatoria di fr. 375. e dei
costi di fatturazione retroattiva di fr. 100. per ogni persona assicurata e
per ogni anno (ma un minimo di fr. 200.). Nel caso concreto, la
Fondazione ha posto a carico di A._______ le menzionate tasse pari a fr.
825. (fr. 450. + fr. 375.) nonché i costi di fatturazione retroattiva (cfr.
punto 2 del dispositivo della decisione del 14 maggio 2010; doc. TAF 4).
9.3.2. Ora, nella fattispecie in esame è da confermare l'importo di fr. 450.
riguardante la tassa di decisione. In effetti, la decisione impugnata ha
dovuto essere resa poiché la ricorrente non ha apportato la prova, entro il
termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza
registrato.
9.3.3. La Fondazione ha altresì addebitato alla ricorrente anche le tasse
per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 375. (poi definite, nella
riposta al ricorso, quali costi di gestione) nonché i costi straordinari per la
fatturazione retroattiva. Detti costi straordinari non trovano più alcuna
giustificazione dal momento che la decisione d'affiliazione d'ufficio è stata
annullata. Conto tenuto dell'esito della controversia in esame, si giustifica
pure di esonerare la ricorrente dalle tasse per l'esecuzione dell'affiliazione
d'ufficio (o dai costi di gestione dell'affiliazione obbligatoria che dir si
voglia) di fr. 375.. In effetti, tali tasse o costi si giustificano di regola solo
nell'ottica di un'avvenuta affiliazione, quand'anche solo parziale e di breve
durata durante il periodo determinante preso in considerazione (cfr. in tal
senso la sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio
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Pagina 11
2010 consid. 5). Tenuto conto tenuto dell'insieme delle circostanze della
presente fattispecie, non emergono altresì dagli atti di causa dei motivi
eccezionali (per esempio complessità del caso o particolare dispendio di
tempo) che potrebbero eventualmente e nondimeno giustificare la messa
a carico della ricorrente dei costi di gestione di un'affiliazione obbligatoria,
poi non intervenuta, alla Fondazione istituto collettore LPP. Peraltro, dei
motivi eccezionali non sono stati invocati dall'autorità inferiore neppure
successivamente all'avvenuta dimostrazione da parte della ricorrente
dell'affiliazione volontaria a un istituto di previdenza iscritto nel registro
della previdenza professionale, affiliazione volontaria che secondo
giurisprudenza implica ben precise conseguenze (cfr. segnatamente la
già citata sentenza del Tribunale federale 9C_924/2009 del 31 maggio
2010 consid. 3 e 4, in particolare consid. 3.3 e 4.2).
9.3.4. Pertanto, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata viene
riformato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento delle spese
della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450..
10.
10.1. Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di
fr. 200., sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA
nonché art. 2 cpv. 3 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TSTAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di fr. 500., versato dalla ricorrente stessa il 14 luglio 2010. È
pertanto restituito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 300..
10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede dal proprio
amministratore unico e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle
spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di
ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in
combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). Peraltro, la Fondazione
istituto collettore non ha di principio diritto a ripetibili (DTF 126 V 147
consid. 4), senza che vi siano motivi particolari che giustifichino
un'eccezione nel caso di specie.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 1, 3 e 4 dell'impugnata decisione
del 14 maggio 2010 sono annullati; il punto 2 è riformato nel senso che
A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore LPP
delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450..
2.
Le spese processuali ridotte, di fr. 200., sono poste a carico della
ricorrente. L'anticipo spese di fr. 500., versato il 14 luglio 2010, è
computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 300.
sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente
sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale e
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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