B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-4096/2011
S e n t e n z a d e l 2 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Anna Maria Voci, Via Alessi n. 3,
IT-88069 Squillace (CZ),
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 9 giugno 2011.
C-4096/2011
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Fatti:
A.
A.______, cittadina italiana nata il …, nubile, ha da ultimo lavorato in
Svizzera come magazziniera dal 2002 al 2008, ed ha versato i relativi
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'inva-
lidità dal 1999 al 2008 (AVS/AI). Il 15 settembre 2006 l'assicurata ha for-
mulato alla "Sozialversicherungsanstalt" (SVA) del Cantone di … una
domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 2 e 3), la cui istruzione ha
rivelato, essenzialmente, la diagnosi di sclerosi multipla recidivante remit-
tente ("Multiple Sklerose schubförmiger Verlauf"), con i primi sintomi ap-
parsi nel 2004, nonché una capacità lavorativa del 50% per l'attività di
magazziniera (riduzione del tempo di lavoro accompagnata da una legge-
ra diminuzione del rendimento; doc. 22 e 23), intesa dal servizio medico
della SVA piuttosto come un tentativo di ripresa del lavoro (doc. 24). Il 22
maggio 2007 la SVA ha formulato un decreto provvisorio prevedente il di-
ritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° novembre 2006, accordando
nel contempo all'assicurata un termine di trenta giorni per esprimere sue
eventuali osservazioni in proposito (doc. 32 e 34). L'interessata non es-
sendosi manifestata, la SVA ha emanato la corrispondente decisione il 26
luglio 2007 (doc. 50), la quale è cresciuta in giudicato senza essere stata
impugnata.
B.
L'assicurata ha disdetto il contratto di lavoro in qualità di magazziniera il
7 gennaio 2008, avanzando motivi di salute (doc. 52). Mediante scritto del
proprio medico curante, del 6 marzo 2008 (doc. 54), facente stato di
un'incapacità lavorativa completa dovuta ad una perdita progressiva delle
funzioni cognitive con problemi di concentrazione, di adeguamento alle
esigenze sul posto di lavoro e di continua stanchezza, complesso qualifi-
cato dall'Ospedale psichiatrico di Sargans, in un rapporto del 6 febbraio
2008 (doc. 60), di sindrome cerebrale frontale con incipiente disturbo di
personalità organico ("Frontalhirnsyndrom mit einhergehender organi-
scher Persönlichkeitsstörung"), l'assicurata ha chiesto alla SVA di pro-
nunciarsi sull'eventuale necessità di procedere ad una revisione della
rendita.
Il servizio medico della SVA ha preso posizione sulla domanda di revisio-
ne il 24 giugno 2008 (doc. 62), per il tramite del dott. B.______, il quale
ha constatato, riferendosi all'intera documentazione medica all'incarto,
che la capacità di rendimento neuropsicologica ("Neuropsychologisches
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Leistungsvermögen"), e quindi lo stato di salute dell'assicurata, era peg-
giorato durante gli ultimi venti mesi, con in particolare disturbi delle fun-
zioni esecutive del cervello ("Exekutive Hirnfunktionen"), indicanti una
sindrome cerebrale frontale con disturbo di personalità organico, verosi-
milmente dovuta alla sclerosi multipla recidivante remittente, l'incapacità
lavorativa essendo completa per qualsiasi attività a decorrere dal 29 otto-
bre 2007, ossia dall'inizio dell'effettiva incapacità lavorativa presso l'ultimo
datore di lavoro.
Il 3 luglio 2008 la SVA ha messo a punto un decreto provvisorio ricono-
scente il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2008, per un
grado d'invalidità del 100%, accordando contemporaneamente all'assicu-
rata un termine di trenta giorni per formulare sue eventuali osservazioni in
merito (doc. 66 e 67). L'interessata non essendosi pronunciata, la SVA ha
emesso la corrispondente decisione il 3 ottobre 2008 (doc. 76), la quale è
cresciuta in giudicato senza essere stata avversata.
In seguito, con scritto del 17 ottobre 2008 (doc. 78), l'assicurata ha co-
municato alla SVA di essere rientrata definitivamente in Italia ed ha tra-
smesso le sue nuove coordinate bancarie. La SVA ha quindi inoltrato per
competenza gli atti, il 14 novembre 2008 (doc. 79 e 80), all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE).
C.
Il 28 settembre 2010 l'UAIE ha dato inizio ad una revisione d'ufficio della
rendita, incaricando il proprio servizio medico di indicare i documenti ne-
cessari da raccogliere (doc. 85). Il dott. C.______, neurologo, ha quindi
richiesto, il 26 ottobre 2010 (doc. 86), una risonanza magnetica da parte
di un neurologo con una descrizione dettagliata dello stato di salute neu-
rologico ed una breve descrizione dello stato di salute neuropsicologico
dell'assicurata, specificando che, considerata l'evoluzione fino ad oggi,
non ci si doveva aspettare di riscontrare un miglioramento dello stato di
salute.
L'UAIE si è quindi procurato i documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 1° dicembre 2010 (doc.
91), da cui risulta che l'assicurata non esercita alcuna attività lucrativa, al
quale è stato allegato un certificato medico del 29 novembre 2010 (doc.
90), di difficile lettura, attestante la diagnosi di sclerosi multipla con la ne-
cessità di sottoporsi a periodici controlli medici,
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- copie di rapporti medici già all'incarto, tradotti in italiano (doc. 94 a 100),
- un breve certificato medico della dott.ssa D.______, del 21 settembre
2009 (doc. 101), facente stato della diagnosi di sclerosi multipla,
- un secondo certificato medico della dott.ssa D.______, neurologa, del
14 gennaio 2011 (doc. 102), diagnosticante una sclerosi multipla trattata
mediante terapia immunomodulante con Interferone beta 1a, alla dose di
44 mg tre volte alla settimana, per via sottocutanea, e nel quale è specifi-
cato che l'ultimo esame neurologico, effettuato il 15 dicembre 2010, ha
evidenziato una manovra di Mingazzini con pronazione dell'arto superiore
destro nonché riflessi osteo-tendinei (ROT) vivaci e ipopallestesia mode-
rata ai quattro arti, la valutazione della disabilità secondo l'apposita scala
internazionale (Expanded Disability Status Scale) dimostrando un pun-
teggio uguale a 2,
- una ricetta medica italiana del 19 gennaio 2011 (doc. 103), di difficile let-
tura,
- una perizia particolareggiata E 213 della dott.ssa E.______, medico
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 25 gen-
naio 2011 (doc. 104), diagnosticante, nel quadro di condizioni di salute
migliorate, con umore depresso, una sclerosi multipla con colonna verte-
brale in asse, spasticità muscolare, ipostesia e ipoestesia degli arti supe-
riori e inferiori, movimenti (forza e tono muscolare) rigidi, andatura norma-
le, nonché riflessi osteo-tendinei vivaci e ipopallestesia moderata ai quat-
tro arti. Nella perizia è inoltre specificato che l'assicurata è in grado di
svolgere regolarmente attività pesanti, senza controindicazioni, come pu-
re il suo ultimo lavoro od altre occupazioni confacenti, l'invalidità per l'ul-
tima attività esercitata essendo cionondimeno dichiarata totale.
D.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione ottenuta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona del dott. C.______, il quale, me-
diante rapporto finale del 10 marzo 2011 (doc. 106), ha considerato che il
secondo certificato della dott.ssa D.______ e la perizia E 213 della
dott.ssa E.______ attestano, contrariamente a quanto ci si potesse atten-
dere, un miglioramento incontestabile dello stato di salute dell'assicurata,
ipotizzando che lo stesso sia intervenuto immediatamente dopo una reci-
diva ("poussée"), ossia in una fase di non stabilizzazione dello stato di sa-
lute. Il medico dell'UAIE ha così concluso ad una piena capacità lavorati-
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va nell'attività di magazziniera a decorrere dal 25 gennaio 2011, data del-
la perizia E 213.
Il 22 marzo 2011 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 107), con il quale ha prospettato all'assicurata la soppressione della
sua rendita d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Rappresentata dall'avv. Voci, l'assicurata ha espresso il proprio disaccor-
do con il progetto il 19 aprile 2011 (doc. 112), sottolineando sostanzial-
mente di essere affetta da una grave malattia invalidante, le cui recidive
possono essere scatenate anche da una banale influenza o da un parti-
colare periodo di stress.
Il dott. C.______ si è nuovamente pronunciato sul caso il 31 maggio 2011
(doc. 114), rilevando che, nonostante il carattere non abituale, ma non
eccezionale, del miglioramento intervenuto, non vi sono motivi per mette-
re in dubbio l'onestà e la competenza dei medici italiani che hanno con-
cluso ad un tale miglioramento.
L'UAIE ha così emanato una decisione, il 9 giugno 2011 (doc. 116), di
soppressione della rendita intera d'invalidità, erogata all'assicurata dal
1° marzo 2008, e ciò a decorrere dal 1° agosto 2011.
E.
Contro questa decisione, rappresentata dall'avv. Voci, l'assicurata ha inol-
trato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 15 luglio 2011, chie-
dendo in sostanza che, vista la grave malattia di cui soffre, le sia ricono-
sciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità anche oltre il 31 luglio 2011,
ed ha esibito un nuovo certificato della dott.ssa D.______, dell'11 aprile
2011, dello stesso contenuto di quello del 14 gennaio 2011.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 21 settembre 2011, riferendosi all'ultima
presa di posizione del dott. C.______, e ne ha chiesto il rigetto con la
conseguente conferma della decisione impugnata.
La ricorrente ha replicato il 2 novembre 2011, ribadendo in dettaglio la
propria posizione, ed ha prodotto un referto di risonanza magnetica
dell'encefalo e del midollo cervicale, del 5 ottobre 2011, in cui sono se-
gnalate numerose lesioni focali della sostanza bianca in sede temporo-
parietale, bilateralmente, la maggiore di 1 cm posteriormente al corno po-
steriore del ventricolo laterale destro, come pure un ulteriore certificato
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della dott.ssa D.______, del 22 ottobre 2011, in cui è specificato, tra
l'altro, che la scala della fatica mostra un punteggio pari a 6.34.
Il dott. C.______ si è pronunciato su questi nuovi documenti medici il 6
dicembre 2011 (doc. 120), affermando fondamentalmente che essi non
apportano nuovi elementi suscettibili di influire sulla sua valutazione del
caso.
L'UAIE ha quindi brevemente duplicato il 15 dicembre 2011, riaffermando
le proprie conclusioni.
F.
Con decisione incidentale del 28 dicembre 2011, questo Tribunale ha invi-
tato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 20 gen-
naio 2012.
La ricorrente ha inoltrato un ulteriore scritto il 2 febbraio 2012, nel quale
ha esposto che il suo stato di salute, contrariamente a quanto sostenuto
dall'UAIE, non solo non è migliorato, ma è peggiorato, ed ha riformulato le
proprie pretese.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
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Pagina 7
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
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Pagina 8
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore
per la Svizzera fino al 31 marzo 2012.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono ap-
plicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore del-
la LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secon-
do il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento del-
la realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130
V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione
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della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano quindi
in concreto, mentre non sono applicabili le norme della 6a revisione della
LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011
5659; FF 2010 1603).
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga dura-
ta. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma sta-
bilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravi-
tà, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicem-
bre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era invalido
per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per almeno il
60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà e ad un
quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato che fino
al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un
tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'inva-
lidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei
due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio
2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abi-
tualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assi-
curato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. A decorrere
dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato
ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'inte-
grazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
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finita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
5.
La ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 9 giugno 2011,
con la quale l'UAIE le ha soppresso la rendita intera d'invalidità a decorre-
re dal 1° agosto 2011.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richie-
sta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale sull'assicu-
razione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la revisione
avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importan-
te del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'ero-
gazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provve-
dimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invali-
dità.
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre
che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la ca-
pacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora,
occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.
88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
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Pagina 11
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a). Una revisione può segnatamente giustificarsi se un altro me-
todo di valutazione dell'invalidità si impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa
con riferimenti).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosi-
mile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il
periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Deci-
sioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla
base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo
delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raf-
fronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 26 luglio 2007
(doc. 50). In seguito, dopo una domanda di revisione terminatasi con la
constatazione che lo stato di salute si era modificato in modo rilevante, è
stata emessa da parte della SVA, il 3 ottobre 2008 (doc. 76), una decisio-
ne riconoscente il diritto ad una rendita intera d'invalidità. L'UAIE ha quin-
di proceduto ad una revisione d'ufficio, conclusasi con la decisione di
soppressione della rendita qui impugnata, emanata il 9 giugno 2011 (doc.
116). Ne consegue che, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferi-
mento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rile-
C-4096/2011
Pagina 12
vante del grado d'invalidità, tale da giustificare la soppressione della ren-
dita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 3 ottobre 2008 e il 9 giugno
2011.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione im-
pugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esami-
nare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla
loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche
litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena co-
noscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il pazien-
te, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo pazien-
te (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca-
rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata
del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potu-
to ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché per-
mettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato
in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
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114 V 314 consid. 3c). In concreto, visto che la ricorrente non ha più e-
sercitato alcuna attività lucrativa dall'inizio del 2008, occorre esaminare la
documentazione medica agli atti.
10.
10.1. Dalla detta documentazione e, in particolare, dai certificati medici
della dott.ssa D.______, neurologa, del 21 settembre 2009 e 14 gennaio
2011 (doc. 101 e 102), dalla perizia particolareggiata E 213 della
dott.ssa E.______, medico dell'INPS, del 14 gennaio 2011 (doc. 104),
nonché dal rapporto finale del dott. C.______, medico dell'UAIE, del 10
marzo 2011 (doc. 106), risulta univocamente che la ricorrente soffre di
una sclerosi multipla recidivante remittente.
10.2. Per quanto attiene all'influenza sulla capacità lavorativa di questa
patologia, la dott.ssa D.______ non si è pronunciata in proposito nei suoi
certificati, né in quelli del 21 settembre 2009 e 14 gennaio 2011, né in
quelli esibiti nel quadro della presente procedura, dell'11 aprile e del
21 ottobre 2011.
Nella sua perizia E 213 la dott.ssa E.______ ha invece indicato, da un la-
to, una piena capacità lavorativa in qualsiasi tipo d'attività, anche pesanti,
e, dall'altro lato, un'invalidità totale per l'attività di magazziniera da ultimo
esercitata. Come rilevato dalla ricorrente nella sua replica del 2 no-
vembre 2011, il collegio giudicante deve constatare già da ora l'evidente
contraddizione, non abbisognante di particolari commenti, contenuta nella
valutazione della capacità lavorativa formulata dalla dott.ssa
E.______.
Dal canto suo, il dott. C.______ ha espresso l'opinione, nel suo rapporto
finale del 10 marzo 2011, che il secondo certificato della dott.ssa
D.______ e la perizia E 213 della dott.ssa E.______ attestano, contra-
riamente a quanto ci si potesse attendere, un miglioramento incontestabi-
le dello stato di salute dell'assicurata, ipotizzando che lo stesso sia inter-
venuto immediatamente dopo una recidiva ("poussée"), ossia in una fase
di non stabilizzazione dello stato di salute. Nell'ambito di questa procedu-
ra il medico dell'UAIE si è pronunciato sul caso ancora a due riprese, il
31 maggio e il 6 dicembre 2011 (doc. 114 e 120), ribadendo il suo punto
di vista, e ciò in costante riferimento alle conclusioni formulate nella peri-
zia E 213.
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10.3. Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che, dalla do-
cumentazione medica agli atti, non può essere evidenziato un migliora-
mento dello stato di salute della ricorrente, contrariamente a quanto af-
fermato dal dott. C.______. A questo proposito, nella perizia E 213, la
quale costituisce il fondamento della valutazione del medico dell'UAIE,
sono indicate una capacità lavorativa completa per tutti i tipi d'occupazio-
ni, anche pesanti, ed un'invalidità totale per l'attività di magazziniera da
ultimo svolta. Già questa contraddizione non permette alcuna conclusione
oggettiva riguardo allo stato di salute della ricorrente. Oltre a ciò, per
ammissione dello stesso dott. C.______, tenuto conto delle caratteristiche
generali della sclerosi multipla recidivante remittente, non ci si attendeva
alcun miglioramento dello stesso. Di conseguenza, al collegio giudicante,
vista questa previsione e le contraddizioni espresse nella perizia E 213,
non appaiono per nulla convincenti le conclusioni relative ad un migliora-
mento dello stato di salute della ricorrente, tenuto conto anche del fatto
che non è stata abbordata la questione dei disturbi cognitivi, i quali risul-
tano essere alla base del riconoscimento del diritto ad una rendita intera
nell'ambito della prima revisione (doc. 62). Ne discende la necessità di
procedere ad un complemento istruttorio per delucidare se lo stato di sa-
lute della ricorrente sia migliorato, peggiorato o rimasto invariato nel qua-
dro del periodo d'esame vincolante, ossia dal 3 ottobre 2008 al 9 giugno
2011, con le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa.
11.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art.
61 cpv. 1 PA .
Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una
tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto
(DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi provvedere ad una nuova valutazione della capacità
lavorativa, procedendo a completare l'istruttoria dal punto di vista medico
mediante una nuova perizia pluridisciplinare (neurologica, reumatologica
ed anche psichiatrica), che evidenzierà pure i disturbi cognitivi della ricor-
rente, da eseguirsi preferibilmente presso il Servizio d'accertamento me-
dico (SAM) di Bellinzona, e sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio
servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando
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e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si
sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE dovrà esaminare in che misura
la ricorrente è eventualmente atta a trarre profitto (capacità di guadagno)
dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate, disponendo, al biso-
gno, i provvedimenti d'integrazioni idonei. È solamente dopo avere opera-
to questo esame che l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circo-
stanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la ridu-
zione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia
(in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione
impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali, per cui la domanda di esenzione
dal pagamento delle spese processuale diventa priva d'oggetto.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di
un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indi-
spensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 9 giugno
2011 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando
11.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'importo di Fr. 400.-, versato dalla
ricorrente a titolo d'anticipo, le è restituito.
4.
Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– alla rappresentante della ricorrente (Raccomandata A/R);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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