Corte II I
C-4100/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 maggio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4100/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il [...], coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1976, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS) durante tali periodi (doc. 1). Rientrato in
Italia, ha svolto attività lucrativa come operaio nel settore dell'edilizia,
da ultimo (giugno 1989) presso la ditta B._______; egli era alle
dipendenze di tale ditta il 24 luglio 2006, data di compilazione del
formulario del datore di lavoro (doc. 10, doc. 11). A far tempo dal
1° ottobre 2004, percepisce una pensione d'invalidità italiana di
complessivi Euro 505.23 mensili. Il 10 ottobre 2005, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha assunto agli atti la seguente
documentazione:
• il questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2006, giusta il
quale l'interessato è stato assunto in qualità di addetto di
produzione pannelli prefabbricati e dal 1995/1996 ha svolto
lavori più leggeri (pulizia, riparazione di elementi prefabbricati,
produzione pilastri) (doc. 10 e doc. 9);
• il questionario per l'assicurato del 24 luglio 2006, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa come operaio edile (doc. 11);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 9 al 23 febbraio
1988 segnatamente per epatoangiocolite acuta itterica,
pregressa epatite B, micosi intestinale (doc. 13);
• un referto d'esame TC (addome) del 23 marzo 1988 (doc. 14);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 6 giugno
all'11 luglio 1988 per cisti di echinococco del fegato (doc. 15);
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• una relazione clinica del 20 giugno 1995 concernente il ricovero
dal 6 al 20 giugno 1995 per infarto miocardico della parete
inferiore ed antero puntale, ipercolesterolemia (doc. 16);
• una relazione clinica del 26 febbraio 1996 concernente il
ricovero dal 17 al 21 febbraio 1996 per esiti di infarto
miocardico infero puntale, arteriopatia obliterante cronica
periferica e carotidea, dislipidemia (doc. 17);
• un referto di elettrocardiogramma del 26 febbraio 2002
(doc. 18);
• un referto di esame ecocardio color doppler dell'11 maggio
2004 (doc. 19);
• un referto di ecocardiogramma e di elettrocardiogramma del
1° febbraio 2005 (doc. 20 e doc. 21);
• una relazione di esame oftalmologico del 1° febbraio 2005
(doc. 22);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana, effettuata il 23 giugno 2005 e datata 21 febbraio 2006,
attestante cardiopatia ischemica con pregresso IMA Q inferiore
V S, arteriopatia obliterante, diabete mellito tipo II, esiti di
asportazione di cisti da echinococco epatico, note
gonartrosiche, esiti di remota frattura biossea della gamba sx,
ipoacusia in AA. Dalla stessa emerge che le condizioni
dell'interessato sono stabilizzate e quest'ultimo è invalido nella
misura del 75% (doc. 23).
C.
Nel suo rapporto del 22 febbraio 2007, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), ha ritenuto la diagnosi principale di
arteriosclerosi con cardiopatia coronarica con stato dopo infarto
inferiore (giugno 1995), ostruzione arterie periferiche e stenosi della
carotide. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria di difficoltà di
udito e diabete mellito (con ripercussioni sulla capacità lavorativa) e di
stato dopo frattura della gamba sinistra e stato dopo aspirazione di
cisti da echinococco al fegato (senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa). Dopo aver rilevato che non sussistono patologie tali da
giustificare il riconoscimento di un'invalidità pensionabile, ha
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considerato che l'assicurato è del tutto abile nel suo precedente
lavoro (addetto alla fabbricazione) nonché in un'attività adeguata alle
sue condizioni (lavoro non pesante, al riparo da umidità e freddo, con
sollevamento di pesi non superiori ai 15 kg occasionalmente, senza
camminare a lungo) a far tempo dal dicembre 1995 (sei mesi dopo
l'infarto) (doc. 25).
D.
Il 27 febbraio 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato
che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a
quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui l'assicurato non ha fatto uso (doc. 28).
E.
Il 2 maggio 2007, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha
subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al
lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato
che quest'ultimo esercita un'attività lucrativa confacente al suo stato di
salute, con orario normale e senza diminuzione di guadagno (doc. 29).
F.
Il 1° giugno 2007, l'interessato ha interposto ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 2 maggio 2007 mediante il quale chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha fatto valere di essere
costretto a continuare a svolgere un'attività lavorativa al fine di poter
condurre una vita dignitosa e di sostenere la sua famiglia. Ha
segnalato che le malattie di cui soffre, fra le quali, un'insufficienza
cardiaca successiva ad un infarto acuto del miocardio, comportano
delle notevoli limitazioni nella sua attività lavorativa e lo costringono a
periodi di assenza dal lavoro. Ha precisato infine che il “Medico
Aziendale” lo ha ritenuto parzialmente idoneo al lavoro (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 6 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha osservato che il ricorrente non
ha esibito nuova documentazione medica e che lo stesso è in grado di
svolgere la sua precedente attività e quindi non avrebbe mai subito
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. Inoltre, ha precisato che
l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che
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l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità nel suo Paese
(doc. TAF 9).
H.
Con replica del 23 gennaio 2008, il ricorrente ha esibito una copia del
rapporto del 22 febbraio 2007 del dott. C._______ (medico del SMR),
nel quale ha aggiunto delle indicazioni manoscritte al paragrafo
concernente le limitazioni funzionali. Segnatamente, ha inserito
l'indicazione “non oltre 10 kg” alla rubrica “sollevamento di pesi”
(“Heben von Gewichten”), ha sottolineato le parole “rumore, umidità,
freddo e afa” (“Lärm, Feuchtigkeit, Kälte, Hitze”) alla rubrica “influenze
diverse” (“verschiedene Einflüsse”) ed inoltre ha aggiunto la
precisazione “N.B.: non mi è possibile camminare molto” (doc. TAF 12).
I.
Il 29 gennaio 2008, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente il
versamento di un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili
spese processuali. Il 14 febbraio 2008, l'interessato ha
tempestivamente versato l'importo di fr. 308.-- (doc. TAF 13-15).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
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dell'art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF. In particolare, le decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità sono impugnabili dinanzi al Tribunale
amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 ottobre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 ottobre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 2 maggio 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
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C-4100/2007
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
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sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 102 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, DTF
110 V 275 e DTF 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
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confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini,
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 e
DTF 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). L'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete
e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in
funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv.
2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.3 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la
sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio
2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù
di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto
2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 283 consid. 4a).
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C-4100/2007
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, Zurigo 2003, art. 42 n. 16 pag. 424 e seg.; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 469 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
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C-4100/2007
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3.).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3.).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, da giugno del 1989 è alle dipendenze della
ditta B._______, come addetto di produzione di pannelli prefabbricati,
in ragione di 40 ore settimanali. L'interessato ha lavorato senza
particolari restrizioni da imputare a motivi di salute fino al 5 giugno
1995. Dal 6 giugno al 6 dicembre 1995, è rimasto assente causa
malattia; il lavoro è stato ripreso il 7 dicembre 1995. In seguito, a parte
periodi di assenza per malattia, si è sempre presentato al lavoro, ma
ha svolto un'attività più leggera, segnatamente lavori di pulizia,
riparazione di elementi prefabbricati e produzione pilastri, in ragione di
40 ore settimanali e senza diminuzione di salario. Ha ancora lavorato a
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tempo pieno almeno fino al 24 luglio 2006, data di compilazione del
formulario del datore di lavoro (doc. 10).
9.2 Dalla documentazione medica agli atti (segnatamente doc. 23,
E 213, perizia medica dettagliata effettuata il 23 giugno 2005 e datata
21 febbraio 2006), emerge sostanzialmente la seguente diagnosi:
cardiopatia ischemica con pregresso infarto miocardico acuto (IMA)
inferiore, arteriopatia obliterante, diabete mellito tipo II, esiti di
asportazione di cisti di echinococco epatico, note gonartrosiche, esiti
di remota frattura biossea della gamba sinistra, ipoacusia.
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
La decisione del 2 maggio 2007 dell'autorità inferiore è basata sul
rapporto del 22 febbraio 2007 del dott. C._______, medico del SMR.
Secondo quest'ultimo, il ricorrente non è affetto da alcuna patologia di
natura cardiaca o da altra malattia invalidante secondo il diritto
svizzero, come dimostrato pure dal fatto che lo stesso ha continuato a
lavorare a tempo pieno dal 1989, anche se svolge lavori leggeri, ed a
percepire il precedente salario. Secondo detto medico, in siffatte
circostanze, e benché vi siano state assenze dal lavoro dovute a
malattia (13 giorni nel 2006, 31 giorni nel 2005, 10 giorni nel 2004 e
nel 2003, 16 giorni nel 2002 e 476 giorni dal 1995 al 2006), non è
necessario aggiornare la documentazione medica. Il dott. C._______
ha quindi ritenuto, a far tempo dal dicembre 1995 (sei mesi dopo
l'infarto), una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, del
ricorrente sia quale addetto alla fabbricazione che per un'attività
sostitutiva adeguata alle sue condizioni, segnatamente per un lavoro
non pesante, al riparo da umidità e freddo, con sollevamento
occasionale di pesi non superiori ai 15 kg e senza camminare troppo
(doc. 25). Certo dalla perizia medica dettagliata del 23 giugno 2005/
21 febbraio 2006 (doc. 23) emerge un'incapacità lavorativa del 75%.
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Tale valutazione non è però corroborata da riscontri medici oggettivi.
Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, che l'insorgente ha
continuato a lavorare a tempo pieno almeno fino a luglio del 2006
(data della compilazione del questionario del datore di lavoro),
malgrado l'incapacità lavorativa accertata dal medico della previdenza
sociale italiana. In sede di ricorso, il ricorrente ha confermato di
seguitare a svolgere un'attività lucrativa, ma ha osservato che lo stato
di salute lo costringe a periodi di assenza dal lavoro. A tal proposito,
occorre tuttavia rilevare che dalle indicazioni del questionario del
datore di lavoro (doc. 10 e doc. 9) emerge che, a partire dall'ottobre
del 2004, l'insorgente è stato assente 10 giorni nel 2004, 31 giorni nel
2005 e 13 giorni nel 2006. A parte tali giorni di malattia, quest'ultimo si
è sempre presentato al lavoro. Ne consegue che le affezioni di cui
soffre l'insorgente, e che gli consentono comunque l'esercizio
dell'attuale attività lavorativa a tempo pieno, non comportano un diritto
ad una rendita AI secondo il diritto svizzero. Il ricorrente ha certo
sottolineato, in sede ricorsuale, che le malattie di cui è affetto
implicano delle notevoli limitazioni funzionali nella sua attività
lavorativa, ma non ha prodotto documentazione suscettibile di
dimostrare la sussistenza di un'invalidità ai sensi del diritto svizzero. A
tal proposito, giova ancora rammentare che l'ottenimento di una
pensione straniera d'invalidità non costituisce un elemento
determinante per l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto
svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Di per sé, non soccorre pertanto l'insorgente il fatto
che sia stato ritenuto solo parzialmente idoneo al lavoro da parte del
Medico Aziendale e che percepisca una pensione d'invalidità italiana a
far tempo dal 1° ottobre 2004. Non va altresì dimenticato che, per
costante giurisprudenza, ogni assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). In conclusione, sulla scorta
della documentazione medica e delle considerazioni che precedono,
questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dal convincente
apprezzamento del caso operato dal dott. C._______, su cui si fonda
la decisione impugnata. Nonostante le rilevate problematiche di natura
medica, dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha continuato
a svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno, senza riduzioni salariali
almeno fino al 24 luglio 2006 (doc. 10). La richiesta di una rendita AI
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svizzera da parte del ricorrente deve quindi essere respinta poiché al
2 maggio 2007 (data dell'impugnata decisione) il ricorrente non ha mai
subito un'incapacità al lavoro del 40% almeno in media per un anno e
neppure una diminuizione di salario di pari entità.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 308.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3
lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di
identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 14 febbraio 2008.
13.
Il ricorrente non ha altresì diritto alla rifusione delle spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Peraltro, le
autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V
205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 308.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 308.--, versato il 14 febbraio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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