Corte II I
C-412/2006
{T 0/2}
Sentenza dell'11 dicembre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
E._______,
patrocinato dall'Avv. Fulvio Pezzati, via Soldino 22,
casella postale 218, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di
dimora.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-412/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadina portoghese (1962), il 22 maggio 1989 è giunta in
Svizzera, paese in cui in data 9 gennaio 1990 ha dato alla luce
B._______, nato dall'unione con il connazionale C._______, (1955),
con il quale è convolata a nozze il 20 dicembre successivo.
Il 25 aprile 1991, alla famiglia D._______ è stato accordato un
permesso di domicilio.
In data 1° agosto 1996, E,_______, figlio di primo letto di A._______
nato il..., che fino a quel momento aveva vissuto con i nonni materni in
Portogallo, è giunto sul territorio della Confederazione, dove nel
dicembre 1996 ha ottenuto un permesso di domicilio per vivere con la
madre, salvo poi rientrare in patria il 14 giugno 1997.
Dal 30 novembre 2001 la famiglia D._______ ha vissuto nel proprio
paese d'origine, rientrando poi in Svizzera nel corso del 2002 dove è
stata nuovamente posta a beneficio dei relativi permessi di domicilio.
B.
Il 2 luglio 2004 E,_______ è rientrato sul suolo elvetico presso la
madre, postulando il 31 agosto successivo il rilascio di un permesso di
dimora nell'ambito di un ricongiungimento familiare.
Con decisione del 22 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del canton Ticino (di seguito: SPI) ha respinto la
succitata istanza, ritenendo in particolare che la domanda di
ricongiungimento familiare con la madre, nella misura in cui essa
interveniva dopo oltre 7 anni, lasciava trasparire che l'obiettivo
perseguito fosse anzitutto quello di assicurarsi migliori condizioni di
vita e di lavoro in Svizzera e non quello di ricostituire l'unione familiare.
La SPI ha inoltre rilevato come l'interessato, ventenne, avesse
effettuato i propri studi nel suo paese d'origine.
In data 25 gennaio 2005, il Consiglio di Stato della Repubblica e
Cantone del Ticino (CdS) ha respinto il ricorso interposto da
E,_______ per il tramite del suo patrocinatore avverso la succitata
decisione.
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Con ricorso del 15 febbraio 2005 l'interessato è insorto avverso la
decisione del CdS, gravame poi ritirato il 31 marzo successivo.
Ciononostante con decisione del 4 aprile 2005 il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha accolto il succitato
ricorso, invitando la SPI a sottoporre la fattispecie all'Ufficio federale
della migrazione (UFM) nell'ambito della procedura per il rilascio di un
permesso di soggiorno CE/AELS in favore dell'insorgente.
Nel frattempo, con decisione del 23 marzo 2005, l'Ufficio della
manodopera estera ticinese ha accolto la domanda tendente al rilascio
di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) formulata
dall'interessato il 7 marzo 2005. Il 4 aprile successivo la SPI ha poi
emanato un'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora
CE/AELS.
C.
Il 20 giugno 2005, l'UFM ha informato E,_______ della sua intenzione
di negare l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora annuale
in suo favore. Conformemente agli art. 29 e 30 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
l'autorità federale ha poi concesso all'interessato la facoltà di esporre
le proprie osservazioni in merito.
D.
Con scritto del 23 giugno 2005, E,_______ ha in primo luogo ripreso
le argomentazioni sviluppate nei ricorsi inoltrati presso il Consiglio di
Stato (11 novembre 2004) e il TRAM (15 febbraio 2005), affermando
poi di aver vissuto insieme alla madre in Svizzera nel periodo
1996/1997 e nel suo paese d'origine nel periodo 2001/2002.
L'interessato ha inoltre contestato la competenza dell'UFM a decidere
in merito ad un permesso per ricongiungimento familiare sulla base
dell'art. 28 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente
l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone fra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri
nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio
(Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone
[OLCP, RS 142.203]), in relazione con l'art. 18 della legge federale del
26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, RS 142.20).
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E.
Con decisione del 20 luglio 2005, l'UFM ha rifiutato l'approvazione al
rilascio del permesso di dimora postulato.
L'autorità intimata ha in primo luogo rilevato come la cifra 11 delle
Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione della persone tra la Confederazione svizzera e la
Comunità europea (Istruzioni OLCP) da esso emanate prevedano
espressamente la sua competenza a negare l'approvazione al rilascio
di un permesso di dimora CE/AELS (art. 18 cpv. 3 in relazione con
l'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 aprile 1983 concernente la
procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri [142.202]),
diritto di veto che può essere esercitato, come nella fattispecie, nei
casi per i quali viene concesso allo straniero un diritto al rilascio di un
permesso di dimora e allorquando un Tribunale amministrativo
cantonale ha già emesso una sentenza positiva (cfr. DTF 127 II 49).
Il suddetto ufficio ha poi ritenuto abusiva la domanda di
ricongiungimento familiare presentata da E,_______, nella misura in
cui essa interveniva, in mancanza di motivi giustificativi plausibili, a
pochi mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte
del richiedente, ciò che lasciava trasparire come l'obiettivo perseguito
fosse anzitutto quello di assicurarsi migliori condizioni di vita e di
lavoro in Svizzera. L'UFM ha infine rilevato come l'interessato avesse
vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza nel suo paese d'origine, dove ha
inoltre frequentato le scuole.
F.
In data 14 settembre 2005, E,_______ è insorto avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio ricorso esso ha richiamato le
argomentazioni sviluppate nei suoi precedenti gravami. Il ricorrente ha
inoltre rilevato che, quand'anche si dovesse applicare la
giurisprudenza sviluppata in materia di LDDS anche ai cittadini
europei, la situazione non cambierebbe, visto che egli ha sempre
mantenuto strettissimi legali con la famiglia a prescindere dalle sue
assenze da casa per ragioni di studio.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame ricorsuale, con
preavviso del 9 dicembre 2005, l'UFM ne ha proposto la reiezione,
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rilevando in particolare il carattere abusivo della richiesta di
ricongiungimento familiare formulata dall'interessato.
H.
Con replica del 22 dicembre 2005, E,_______ ha integralmente
confermato il suo ricorso.
I.
Contattata dal Tribunale, in data 7 novembre 2007 la SPI ha informato
che più nessuna ulteriore decisione è stata emanata nella fattispecie
dopo l'assicurazione al rilascio di un permesso di dimora CE/AELS del
4 aprile 2005.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora possono essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF)
conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS.
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53
cpv. 2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art.
53 cpv. 2 LTAF ultima frase).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
E,_______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto
di ricorrere.
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Presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso
è ricevibile (cfr. art. 50 e art. 52 PA).
2.
Preliminarmente occorre determinare se l'UFM è competente per
approvare il rilascio del permesso di dimora riconosciuto dal TRAM a
E,_______ con decisione del 4 aprile 2005, non impugnata dal
suddetto Ufficio davanti al Tribunale federale.
2.1 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per
il rilascio e la proroga dei permessi.... È riservata l'approvazione da
parte dell'UFM (art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita
l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 832.1]). In virtù della
regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in
materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione ed i cantoni, il
cantone è competente per un rifiuto di un permesso di soggiorno
iniziale, il suo rifiuto è in questo caso definitivo (cfr. art. 18 cpv. 1
LDDS). Per contro, omessi i casi previsti all'articolo 18 cpv. 2 LDDS, il
cantone può accordare validamente un permesso di soggiorno o
dimora, rispettivamente un rinnovo di un siffatto permesso, unicamente
a mezzo dell'approvazione della Confederazione (cfr. art. 18 cpv. 3
LDDS in relazione con l'art. 19 cpv. 5 dell'ordinanza d'esecuzione della
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
1° marzo 1949 [ODDS, RS 142.201]; DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II
49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2-3 e giurisprudenza citata; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Zentralblatt für Staats-und Verwaltungsrecht /
Gemeindeverwaltung [Zbl] 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die
Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Rivista
svizzera di giurisprudenza [RSJ/SJZ] 1988 p. 38).
2.2 L'art. 18 cpv. 4 LDDS prevede la facoltà per il Consiglio federale di
derogare ai principi dei capoversi 2 e 3. In casu, l'UFM si è prevalso
della competenza conferitagli dall'art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del
20 aprile 1983 concernente la procedura d'approvazione nel diritto in
materia di stranieri di richiedere in un caso singolo l'approvazione di
un primo permesso di dimora.
A questo titolo il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse
giustificato impedire all'autorità federale di introdurre una procedura di
approvazione per il fatto che a livello cantonale la richiesta fosse stata
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trattata da un Tribunale e non da un'autorità amministrativa, con
conseguente possibilità per il Dipartimento di interporre un ricorso di
diritto amministrativo al TF avverso la decisione del Tribunale
cantonale di ultima istanza. Le disposizioni legali pertinenti non
contengono alcun indizio in base al quale il diritto all'approvazione
debba essere limitato ai soli casi in cui la via del ricorso è preclusa
all'Ufficio federale. Il fatto che il rifiuto dell'approvazione comporti
l'apertura di una nuova procedura con altri rimedi giuridici è la
conseguenza inevitabile dell'accavallamento delle competenze
cantonali e federali voluto dalla legislazione applicabile (cfr. DTF 127 II
49 consid. 3c; 120 Ib 6 consid. 3c).
2.3 E,_______ è cittadino portoghese. La sua richiesta di
ricongiungimento familiare va quindi esaminata alla luce dell'Accordo
bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi stati
membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, in
materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681).
Di conseguenza, deve essere esaminato se le norme a cui si riferisce
l'UFM a sostegno della propria prerogativa di approvazione di
permessi preavvisati favorevolmente dall'autorità cantonale trovano
applicazione anche per i cittadini della comunità europea. A questo
titolo, occorre rilevare che la LDDS è applicabile a quest'ultimi e ai loro
familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti o la LDDS preveda
disposizioni più favorevoli (cfr. art. 1 let. a LDDS).
L'ALC non contiene norme di procedura, quindi restano applicabili le
disposizioni del diritto svizzero. L'art. 29 dell'ordinanza del 22 maggio
2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione
delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e
i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea
di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
[OLCP, RS 142.203]) prevede che l'autorità inferiore è competente per
il controllo dei permessi giusta l'art. 28 OLCP, disposizione ai sensi
della quale il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell'AELS
da parte dell'UFM è retto dall'art. 18 LDDS e dall'art. 47 OLS. Gli art.
28 e 29 OLCP parlano di controllo e non di approvazione , non risulta
pertanto chiaro dal testo delle disposizioni se si tratta di una
competenza puramente amministrativa, di semplice esecuzione, o di
una vera e propria supervisione in merito ai permessi che i cantoni
intendono rilasciare. Tuttavia, il riferimento espresso agli art. 18 LDDS
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C-412/2006
e 47 OLS permette di privilegiare questa seconda ipotesi. L'UFM è
quindi competente per approvare il rilascio di permessi preavvisati
favorevolmente dall'autorità cantonale a cittadini della comunità
europea (cfr. a questo titolo de lege ferenda l'art. 99 della legge
federale sugli stranieri [LStr, RU 2007 5437] e l'art. 85 dell'ordinanza
relativa all'ammissione, al soggiorno ed all'esercizio di un'attività
lucrativa [OASA, RU 2007 5497] che entreranno in vigore il 1° gennaio
2008).
3.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I/ALC, i membri della famiglia di un
cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno
diritto di stabilirsi con esso. Giusta il cpv. 2 lett. a di questa norma,
sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro
cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.
Allorquando i genitori vivono in comunione tra di loro, l'arrivo in
Svizzera di figli a titolo di ricongiungimento familiare è di principio
possibile in ogni momento, eccezion fatta dell'esistenza di un abuso di
diritto (cfr. DTF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329
consid. 3b; decisione del Tribunale federale 2A.92/2007 del 21 giugno
2006 consid. 3.1). Il momento determinante per apprezzare l'esistenza
del suddetto diritto è quello dell'inoltro della domanda di
ricongiungimento familiare (cfr. DTF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11
consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, sentenza del
Tribunale federale 2A.448/2006 del 16 marzo 2007 consid. 1.2).
4.
Occorre pertanto verificare che non vi sia un abuso di diritto e che il
ricongiungimento dei figli non sia volto esclusivamente ad eludere le
prescrizioni d'ammissione dell'ALC.
Vi è abuso di diritto allorquando un'istituzione giuridica è utilizzata in
maniera contraria al suo scopo al fine di realizzare degli interessi che
essa non è destinata a proteggere (cfr. DTF 133 II 6 consid. 3.2, 130 II
113 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). L'esistenza di un eventuale
abuso di diritto deve essere apprezzata in ogni caso specifico e con
ritegno, infatti solo l'abuso manifesto d'un diritto può e deve essere
sanzionato (cfr. DTF 121 II citato consid. 4a). Si può presupporre una
tale volontà qualora vi siano chiari indizi che la domanda di
ricongiungimento familiare è motivata prevalentemente da interessi
economici e non dall'intenzione di ricostituire l'unione familiare in
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Svizzera (cfr. DTF 129 II 11 consid. 3.1, 126 II 329 consid. 2-4 e
giurisprudenza citata; decisione del Tribunale federale 2A.621/2002 del
23 luglio 2003 consid. 3.1). Senso e scopo del ricongiungimento
familiare non sono raggiunti qualora i familiari residenti in Svizzera
vivano per anni separatamente dai figli e li fanno venire in Svizzera
solo quando questi sono in procinto di raggiungere l'età massima oltre
la quale non vi è più un diritto al ricongiungimento. Più si aspetta,
senza un motivo sufficiente, a sollecitare un ricongiungimento familiare
e maggiore è l'età dei figli, più vi è da chiedersi se il motivo della
domanda sia veramente la ricostituzione della comunità familiare o
non piuttosto il desiderio di ottenere abusivamente il rilascio di un
permesso di dimora o di domicilio (cfr. in particolare DTF 130 II 113
consid. 4.2. e giurisprudenza ivi citata, 121 II 97 consid. 4a; sentenza
della Corte di Giustizia della Comunità Europea [CGCE] Rs C-109/01,
Akrich, n. marg. 57 e dispositivo di decisione, n. 2).
Il Tribunale federale non si è ancora pronunciato in merito ad un
utilizzo abusivo del principio della libera circolazione delle persone in
relazione ad un ricongiungimento familiare di un figlio. Si deve tuttavia
ritenere che anche in questo contesto trovi applicazione il principio del
divieto dell'abuso di diritto (PETER UBERSAX, der Rechtsmissbrauch im
Ausländerrecht, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesgerichts, in Jahrbuch für Migrationsrecht, Berna 2005/2006,
pag. 19; DTF 130 II 113 consid. 9.1 in fine).
Giusta l'art. 16 cpv. 2 ALC, nella misura in cui l'applicazione dell'ALC
implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della
giurisprudenza pertinente della CGCE precedente alla data della sua
firma. Dal momento che l'art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato I/ALC ricalca gli art.
10 e 11 del regolamento della comunità europea (CEE) n° 1612/68, la
sua interpretazione deve essere fatta tenendo conto della
giurisprudenza anteriore al 21 giugno 1999 resa dalla Corte di
Giustizia.
L'abuso di diritto ha ormai acquisito valore di principio generale di
diritto nella Comunità europea. Risulta infatti dalla giurisprudenza della
CGCE che vi è il diritto di adottare delle misure volte ad impedire che,
grazie alle possibilità offerte dal Trattato, i cittadini dell'UE tentino di
sottrarsi all'impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non
possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto
comunitario. A questo titolo la CGCE ha riservato dei casi di abuso di
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C-412/2006
diritto nei più svariati ambiti (DTF 130 II 113 consid. 9.1 e
giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda la portata di questo principio la CGCE ha
precisato che l'esistenza di una pratica abusiva deve essere accertata
dalla giurisdizione nazionale conformemente alle regole (sulle prove)
del diritto nazionale (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, Emsland-
Stärke Gmbh, C-110/1999, Rac. 2000, pag. I-11569, punto 54 e
giurisprudenza ivi citata). In questa occasione essa ha inoltre indicato
che la constatation qu'il s'agit d'une pratique abusive nécessite, d'une part,
un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un
respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire,
l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint. Elle requiert,
d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un
avantage résultant de la réglementation communautaire en créant
artificiellement les conditions requises pour son obtention (DTF 130 II 113
consid. 9.2). Per quanto attiene il concetto di abuso di diritto nel quadro
di un ricongiungimento del coniuge straniero di un cittadino
comunitario, con applicazione mutatis mutandis della giurisprudenza
relativa all'art. 7 cpv. 1 LDDS, confronta sentenze del Tribunale
federale 2A.90/2007 del 19 giugno 2007, consid. 4; 2A.177/2006 del 5
maggio 2006, consid. 2; 2A.286/2006 del 29 agosto 2006; 2A.
389/2004 del 24 gennaio 2005, consid. 4 e 5.
Nel caso di cittadini CE/AELS che possono motivare regolarmente un
diritto di soggiorno proprio giusta le disposizioni dell'ALC, il rischio che
gli interessati tentino di eludere le condizioni d'ammissione può
tuttavia essere considerato minimo.
5.
Nella fattispecie, E,_______, cittadino comunitario, può, in ogni
momento e con estrema facilità, motivare regolarmente un diritto di
soggiorno proprio in Svizzera giusta le disposizioni dell'ALC. A
comprova di ciò si rileva che con decisione del 23 marzo 2005 l'Ufficio
della manodopera estera ticinese ha accolto la domanda tendente al
rilascio di un permesso di dimora temporaneo (permesso L) formulata
dall'interessato il 7 marzo 2005. Il 4 aprile successivo la SPI ha poi
emanato un'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora
CE/AELS. Ne consegue che l'inoltro da parte di quest'ultimo di una
domanda di ricongiungimento familiare, sebbene presentata al
compimento del 20° anno d'età e dopo aver vissuto gran parte delle
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sua vita nel suo paese d'origine, non costituisce un abuso manifesto ai
sensi della suddetta giurisprudenza e non deve pertanto essere
sanzionato.
6.
L'esame dell'insieme degli elementi della presente fattispecie induce
quindi il Tribunale a ritenere che le condizioni poste dall'art. 3 cpv. 1
dell'Allegato I/ALC per la concessione di un permesso di dimora a
titolo di ricongiungimento familiare in favore di E,_______ sono
adempiute.
7.
Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione impugnata è
annullata. L'autorità intimata è invitata a fornire la sua approvazione al
rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare
in favore di E,_______.
8.
Visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA).
9.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento
dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2),
l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può
d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua
difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai
sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di
un'indennità di Fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili (IVA compresa)
appaia equa.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
Pagina 11
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1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 20 luglio 2005 è
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 700.-, versato in
data 8 novembre 2005, è restituito al ricorrente.
3.
Al ricorrente viene assegnata un'indennità di Fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (n° di rif. 2 156 219)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Pagina 12
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte
i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione:
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