Corte II I
C-4124/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliere Dario Quirici.
B._______, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4124/2008
Fatti:
A.
A tre riprese, ovvero nel 2002, nel 2004 e nel 2007, A._______,
cittadino del Kosovo nato il ... , ha presentato una domanda di visto
d'entrata per la Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Pri-
stina al fine di rendere visita a dei parenti. Le tre domande d'auto-
rizzazione d'entrata sono state respinte.
B.
In data 25 marzo 2008, A._______ (di seguito anche: il richiedente),
ha presentato nuovamente una domanda di visto presso la
Rappresentanza di Svizzera a Pristina della durata di un mese al fine
di rendere visita al cugino B._______ (di seguito: il ricorrente),
domiciliato a .../TI.
Con scritto del 14 aprile 2008 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Canton Ticino ha trasmesso all'Ufficio federale
della migrazione (UFM) per competenza e decisione la domanda di
visto, allegando il preavviso negativo del 3 marzo 2008 della detta
rappresentanza elvetica in merito al rilascio del visto.
C.
In data 26 maggio 2008 l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______,
rilevando come l'ordine giuridico svizzero non garantisse né un diritto
ad entrare in Svizzera né l'ottenimento d'un visto, sottolineando inoltre
come la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza
del soggiorno previsto non potesse essere considerata come
sufficientemente garantita visto la situazione economica prevalente nel
Kosovo e le conseguenti disparità socioeconomiche esistenti tra
questo paese e la Svizzera. L'autorità di prime cure ha infine affermato
che A._______ non poteva avvalersi di stretti legami familiari o pro-
fessionali con il paese d'origine atti a garantirne il ritorno in patria e
che il desiderio di visitare conoscenti o parenti non bastava a
giustificare il rilascio di un visto.
D.
Con scritto del 19 giugno 2008, B._______ ha interposto ricorso av-
verso la suddetta decisione, postulandone l'annullamento. A sostegno
del proprio gravame, il ricorrente ha affermato come A._______, suo
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cugino, avesse fornito tutti i documenti richiesti ai sensi dell'art. 5 cpv.
1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), producendo inoltre una dichiarazione d'impegno ad uscire
dalla Svizzera entro i termini di tempo stabili. Il ricorrente ha aggiunto
che, mediante la sua stessa dichiarazione di garanzia allegata al
ricorso, si sarebbe fatto carico di tutte le spese, portandosi garante per
il rispetto dei termini di permanenza. Egli ha affermato che A._______
è coniugato, ha due figli e ha un regolare contratto di lavoro di modo
che egli può avvalersi di legami familiari e professionali stretti con il
suo paese d'origine. Infine il ricorrente ha sottolineato come
A._______, dopo esser stato in Svizzera quale rifugiato durante la
guerra nel Kosovo, fosse rientrato volontariamente nel suo paese.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 6 agosto 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame,
sottolineando come nel caso concreto non vi fossero motivi impellenti
atti a giustificare il rilascio del visto e come le garanzie fornite
andassero relativizzate poiché l'interessato rimane comunque libero
delle proprie decisioni.
F.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima-
ta, con replica del 1° settembre 2008, B._______ ha ribadito in sostan-
za le considerazioni esposte nell'atto ricorsuale, precisando infine
come diversi motivi allegati contro il rilascio del visto nella decisione
del 26 maggio 2008 non fossero più attuali.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
3 ottobre 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di dirit-
to.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
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legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50-52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità
cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale
applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è
vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA).
Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al
momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del
28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico. (cfr. Messaggio
del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
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l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. Tra
questi figura altresì l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante
l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo svi-
luppo dell’acquis di Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]. In vista dell'at-
tuazione degli accordi d'associazione a Schengen, il legislatore ha
adattato la LStr (cfr. in particolare l'art. 2 cpv. 4 LStr, secondo il quale
le disposizioni sulla procedura in materia di visti nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera, si applicano solo nella misura
in cui gli accordi d'associazione a Schengen non contemplino delle di-
sposizioni divergenti). Inoltre, l'applicazione dell'acquis di Schengen ha
reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV,
RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre
2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi
dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla
data dell'entrata in vigore dell'OEV.
5.
5.1 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un sog-
giorno non superiore a tre mesi, l'art 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regola-
mento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codi-
ce frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso
per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o
più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la fron-
tiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustifi-
care lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi
di sussistenza sufficienti (let. c). Da ultimo non devono essere segna-
lati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico,
la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di
uno degli Stati membri (let. d ed e).
5.2 Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen cor-
rispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 let. a - d
LStr. L'obbligo di giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
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previsto ai sensi dell'art. 5 par. 1 let. c del codice frontiere Schengen
non sono esplicitamente elencate all'art. 5 cpv. 1 LStr. Tuttavia l'art. 5
cpv. 2 LStr. esige che lo straniero - se prevede un soggiorno
temporaneo - sia in grado di garantire la partenza dalla Svizzera.
Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza
supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen.
L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una
dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di
soggiorno sia cessato. Pertanto in caso d'indicazioni contraddittorie o
inverosimili sul motivo di soggiorno, si deve concludere che il
richiedente non è disposto a lasciare lo spazio Schengen allo scadere
del previsto soggiorno. Allo stesso modo devono essere interpretate le
istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio. È dunque opportuno in questo
senso esaminare se il ricorrente cerca "di penetrare e di stabilirsi nel
territorio degli stati membri per mezzo di un visto per turismo, affari,
studi, lavoro o visita a dei parenti" (C 326 pag.10). L'allegato I del
codice frontiere Schengen comprende inoltre una lista non esaustiva
di giustificativi necessari per dimostrare lo scopo e le condizioni del
soggiorno previsto di cui all'art. 5 par. 2 del suddetto codice.
L'esigenza di mezzi di sussistenza sufficienti esposta all'art. 5 par. 1
let. c del codice frontiere Schengen, è definita all' art. 5 par. 3 dello
stesso codice, il quale stabilisce che la valutazione della disponibilità
dei mezzi di sussistenza può basarsi sul possesso di contanti, di asse-
gni turistici e carte di credito. Qualora previste dalle legislazioni nazio-
nali, le dichiarazioni di presa a carico e le lettere di garanzia costitui-
scono una prova di mezzi di sussistenza sufficienti. La legislazione
svizzera sugli stranieri prevede esplicitamente tali garanzie agli art. 2
cpv. 2 e agli art. 7 a 11 OEV. Infine, con riferimento all'art. 5 del codice
frontiere Schengen, le ICC definiscono quali giustificativi sono atti a
dimostrare l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti (C 326 pag. 11).
5.3 In base alle considerazioni precedenti, è lecito concludere che
l'esame dello scopo e delle condizioni di soggiorno ai sensi dell'art. 5
par. 1 del codice frontiere Schengen corrisponde all'esame della
garanzia di partenza dalla Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. La
giurisprudenza e la pratica relative a quest'ultima disposizione
possono dunque essere riprese.
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6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. L'allegato I del
suddetto regolamento enumera i paesi, i cui cittadini sono soggetti al
visto per attraversare le frontiere dello spazio Schengen, mentre l'alle-
gato II enumera i paesi cui i cittadini sono esentati dal possesso del vi-
sto al varco delle frontiere. Visto che A._______ è cittadino del
Kosovo, è sottomesso all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del
previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità
di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è
possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto,
tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando
l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla
situazione generale del paese d'origine del richiedente.
7.2 Il richiedente vive nel Kosovo, costituitosi di recente quale
Repubblica indipendente, riconosciuta dalla Svizzera. La sicurezza in
questa regione si è in larga misura stabilizzata negli ultimi anni e la
ricostruzione dell'amministrazione e dell'infrastruttura è stata
promossa con la partecipazione di organizzazioni internazionali e di
comunità tra stati. Ciononostante dal profilo economico il Kosovo
manca a tutt'oggi di una dinamica di crescita e il tasso di
disoccupazione è costantemente elevato. Più della metà dei lavoratori
non sono remunerati o percepiscono un salario irregolare. A tutt'oggi la
percentuale di povertà nel Kosovo si aggira attorno al 45 % e il 15 %
della popolazione vive in condizioni di estrema povertà (cfr.
, Countries > Europe and Central Asia >
Kosovo > Overview > Country Brief 2009, visitato il 22 aprile 2009).
In conseguenza a quanto sopra, la pressione migratoria da questa
regione risulta essere elevata, ciò che dimostra anche la statistica
d'asilo svizzera. Nel 2008 il 7.8 % dei richiedenti l'asilo proveniva dalla
Serbia e dal Kosovo; questa regione si situa al quarto posto nella
statistica delle domande d'asilo per nazione (cfr. statistica d'asilo 2008
dell'UFM, pag. 9).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione
socioeconomica nel Kosovo e del fatto che la predisposizione a
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lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o
conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM
inerente al rischio relativamente elevato di un'uscita irregolare dalla
Svizzera, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle
conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese
d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente
generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme
delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari,
sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per
una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Dagli atti risulta che A._______ ha 28 anni, è coniugato ed è padre di
due figli. In base alla dichiarazione dell'UNMIK, egli vive assieme alla
sua famiglia ed ai suoi genitori. Lavora come infermiere in un centro
per medicina familiare a Pristina percependo uno stipendio mensile
lordo di Euro 156.00.
Il ricorrente fa valere nell'atto ricorsuale che causa i legami familiari e
professionali il richiedente non sarebbe in grado di lasciare il suo
paese. Ulteriori chiarimenti in merito a tali obblighi familiari e
professionali non vengono menzionati, pertanto non possono essere
ritenuti tali da impedire un'eventuale emigrazione. L'esperienza ha a
più riprese dimostrato che gli obblighi tra familiari prossimi, quali
coniugi o figli, non assicurano l'uscita dalla Svizzera entro i termini
stabiliti. La situazione economica del paese del richiedente riveste
pertanto un significato fondamentale e preponderante rispetto ai
legami familiari o professionali poiché la volontà d'emigrare è spesso
connessa con la speranza di poter sostenere finanziariamente la
famiglia rimasta nel paese d'origine oppure per poter creare più tardi
le condizioni adatte al fine d'accogliere i familiari non ancora emigrati.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dalla Svizzera entro i termini
stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente
garantita. Le dichiarazioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa
a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato nonché le
assicurazioni dell'invitato secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino
straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
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necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti a
più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in
merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così
come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle
semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono
pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero
entro i termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione [GAAC] 57.24).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 26 maggio 2008 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 7 luglio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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