Corte II I
C-4132/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf,
cancelliera Mara Vassella.
A._______ e B._______,
entrambi patrocinati dall'avvocato Yasar Ravi,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto al rilascio di un passaporto per stranieri.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4132/2008
Fatti:
A.
Entrati illegalmente in Svizzera il 3 maggio 1986, A._______, nato nel
1928, cittadino siriano, alias Z._______, nato il ..., cittadino libanese e
la moglie B._______, nata il ..., cittadina siriana hanno depositato
domanda d'asilo il 5 maggio 1986.
Con decisione del 15 giugno 1987 l'allora competente Delegato ai
rifugiati (di seguito: DAR) ha respinto la domanda d'asilo, in ragione
del fatto che i richiedenti avevano fornito alle autorità svizzere false
generalità. Essi hanno infatti dapprima dichiarato di essere cittadini del
Libano e di averlo lasciato in seguito alla guerra civile che da anni vi si
protraeva. Il DAR ha poi rilevato che le autorità ticinesi hanno
rinvenuto un libretto di famiglia della Repubblica Araba di Siria sul
quale figurava che il richiedente era cittadino siriano e che egli si
chiamava in realtà Y._______, nato nel ... ad Hasake (Siria).
Con decisione del 10 aprile 1989, l'allora competente Dipartimento
federale di giustizia e polizia ha respinto il ricorso interposto dagli
interessati contro la suddetta decisione e ha sancito la partenza dalla
Svizzera degli stessi.
Con missiva del 10 settembre 1990, agendo per il tramite del loro
patrocinatore legale, i coniugi AB hanno dichiarato di non essere
cittadini libanesi e che A._______ è stato cittadino turco nato a
Basibrin (Turchia) il ... con il nome di X._______. Essi hanno poi
asserito che dopo essere fuggiti dalla Turchia in Siria vi è stato il
cambiamento di nome ma non risulta essere chiaro a tutt'oggi se gli
interessati posseggono la cittadinanza siriana.
Il termine di partenza dei coniugi è stato poi provvisoriamente
sospeso. A partire dal 12 ottobre 1990 gli interessati hanno ottenuto
un certificato d'identità, annualmente rinnovato e a partire dal 3
dicembre 1990 hanno ottenuto un permesso di dimora annuale ai
sensi dell'art. 13 lett. f della previgente ordinanza del 6 ottobre 1986
che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 1986 1791).
B.
Con scritto del 13 giugno 2000 l'Ufficio federale dei rifugiati (oggi:
UFM) ha comunicato agli interessati che alle persone straniere sprov-
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viste di documenti titolari di un permesso di dimora annuale è possibi-
le rilasciare un passaporto per persone straniere, invitandoli perciò a
compilare gli appositi formulari al fine di rilasciare tale documento.
Tre richieste di trasformazione del permesso di dimora "B" in
permesso di domicilio "C" sono state respinte dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino rispettivamente il 13
settembre 2001, il 9 luglio 2002 ed il 26 gennaio 2004 a ragione
dell'ingente debito assistenziale accumulato durante gli anni di
soggiorno in Svizzera.
A partire dall'11 agosto 2000 i coniugi sono stati posti a beneficio di un
passaporto per stranieri, rinnovato annualmente.
C.
Con decisione dell'11 agosto 2005 l'UFM ha rifiutato agli interessati il
rilascio di un passaporto per stranieri. L'autorità inferiore ha constatato
che ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004 con-
cernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV, RS
143.5) hanno diritto al passaporto per stranieri l'apolide riconosciuto
come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954 nonché lo
straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di domicilio
mentre allo straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di
dimora annuale può essere rilasciato un passaporto per stranieri (art.
4 cpv. 2 ODV). L'UFM ha poi asserito che ai sensi dell'ODV è conside-
rato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede documenti
di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal quale
non si può pretendere che si adoperi presso le autorità competenti del
suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga
di un documento di viaggio o per il quale l'ottenimento di documenti di
viaggio non è possibile (art. 7 cpv. 1 ODV). L'autorità di prime cure ha
inoltre affermato che la rappresentanza diplomatica di Siria in Svizzera
rilascia passaporti nazionali ai cittadini siriani residenti nel nostro Pae-
se che ne fanno richiesta e ha sottolineato che gli interessati non ave-
vano fornito nessuna dichiarazione della detta rappresentanza atte-
stante la sua indisponibilità a rilasciare loro un documento di viaggio
nazionale. Infine l'UFM ha sottolineato che le due decisioni del 10 mar-
zo 2004 della Sezione degli enti locali in materia di modifica dei dati
personali emesse nei confronti degli interessati, accluse alla richiesta,
indicano la nazionalità siriana dei coniugi e ha concluso di conseguen-
za che gli interessati possono ottenere dalle autorità consolari siriane
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un passaporto nazionale valido, facendone regolare domanda preso la
detta rappresentanza.
D.
Con missiva del 21 giugno 2006, per il tramite del loro patrocinatore,
gli interessati hanno dichiarato di non essere né cittadini libanesi, né
siriani, in quanto il libretto di famiglia della Repubblica siriana che l'al-
lora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti ticinese aveva tro-
vato nel gennaio 1987 presso un parente di famiglia era stato steso
unicamente allo scopo di regolarizzare il matrimonio di quest'ultimo.
Gli interessati hanno poi asserito che durante il periodo in cui soggior-
navano in Siria hanno tentato di ottenere la cittadinanza siriana tutta-
via senza successo e che tra il 1989 e il 1990 sono state presentate a
più riprese domande al Consolato siriano di Ginevra, volte ad ottenere
informazioni circa la loro presunta cittadinanza siriana; tuttavia l'unica
risposta che essi avevano ottenuto nel 1992 telefonicamente era che il
Consolato non era tenuto a eseguire indagini in Siria. I coniugi AB
hanno poi affermato di essere di origine turca e che, vista l'impossibili-
tà di ottenere un passaporto turco, il marito A._______ ha accettato la
decisione delle autorità svizzere di ritenerlo assieme alla moglie ed ai
figli cittadini siriani.
Con missiva del 21 giugno 2007 all'attenzione della Sezione dei per-
messi e dell'immigrazione a Bellinzona gli interessati hanno affermato
che la loro nazionalità non è certamente siriana e che la tesi delle au-
torità svizzere secondo cui essi sarebbero di cittadinanza siriana in re-
altà non è sostenibile, considerato il fatto che la stessa è fondata sul li-
bretto di famiglia la cui validità non è mai stata accertata. Essi hanno
poi dichiarato che dagli accertamenti eseguiti finora risultava che
A._______ era cresciuto a Basibrin (Turchia) da cui era fuggito nel
1958 per raggiungere Kamechli (Siria) e che verosimilmente nel 1993
gli era stata tolta la cittadinanza turca. Per quanto concerne la moglie
B._______, anch'essa è cresciuta a Basibrin (Turchia), non figura in
nessun registro di stato civile di questa regione.
E.
Con decisione del 22 agosto 2007, l'UFM ha nuovamente respinto
l'istanza degli interessati, motivando in sostanza tale provvedimento
nella stessa maniera di quello precedente (cfr. decisione dell'11 agosto
2005).
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F.
In data 8 maggio 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
nuovamente trasmesso all'UFM, con preavviso favorevole, l'istanza
presentata dagli interessati. Alla domanda, gli interessati hanno
allegato una missiva indirizzata al Consolato generale della
Repubblica araba siriana di Ginevra, nella quale veniva richiesto di
confermare loro se esistesse la possibilità di emettere un passaporto
nazionale valevole.
G.
Con decisione del 21 maggio 2008, l'UFM ha nuovamente respinto la
domanda di rilascio di un passaporto per stranieri. Esso ha rilevato in
particolare che la fotocopia della richiesta inoltrata dal loro rappresen-
tante legale presso la detta rappresentanza non era atta a dimostrare
un eventuale rifiuto da parte della rappresentanza diplomatica in que-
stione a rilasciare un passaporto nazionale.
H.
In data 20 giugno 2008, per il tramite del loro patrocinatore, gli interes-
sati hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione. In primo
luogo i ricorrenti hanno affermato di non possedere alcun documento
di legittimazione che sia turco o siriano e che le autorità svizzere per
questo motivo hanno rilasciato loro un passaporto per stranieri fino al
2005. Essi hanno poi sottolineato che la rappresentanza siriana non
ha mai reagito alle telefonate e allo scritto del loro legale, riferendo
loro unicamente che il funzionario del Consolato non avrebbe rilascia-
to alcuna dichiarazione scritta all'attenzione degli interessati e nemme-
no all'attenzione del loro legale. Essi hanno poi dichiarato che nono-
stante la comprovata impossibilità di ottenere un passaporto siriano,
l'UFM ha respinto ugualmente la domanda. Essi hanno contestato l'af-
fermazione dell'autorità di prime cure secondo la quale non sia stato
fornito nessun elemento concreto attestante il rifiuto da parte della
rappresentanza siriana di rilasciare un passaporto nazionale, conside-
rato il fatto che la detta rappresentanza non si è mai pronunciata nono-
stante i vari tentativi di richiesta. Essi hanno dunque asserito che un
tale comportamento comprovava l'impossibilità di ottenere un docu-
mento di legittimità, causa il disinteresse del Consolato siriano. Infine i
ricorrenti hanno affermato che l'autorità inferiore non ha apportato al-
cuna prova attestante la disponibilità della detta rappresentanza a rila-
sciare passaporti validi ai cittadini siriani.
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I.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 27 agosto 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, rile-
vando in particolare come i ricorrenti, anziché richiedere le indicazioni
in merito alla procedura da seguire volta all'ottenimento del passapor-
to, si sono limitati a indicare alle autorità siriane la loro data e il loro
luogo di nascita nonché a richiedere conferma dell'impossibilità di rico-
noscere la nazionalità siriana. L'autorità di prime cure ha poi
sottolineato che lo scritto del 19 dicembre 2007 non presenta i requisiti
per poter essere considerato una valida richiesta di rilascio di un pas-
saporto siriano ed i ricorrenti non possono dunque essere considerati
sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV.
J.
Invitati ad esprimersi in merito al detto preavviso, con replica del 1° ot-
tobre 2008, i ricorrenti hanno contestato l'osservazione dell'UFM se-
condo la quale non sia stato fornito nessun elemento concreto atte-
stante il rifiuto da parte della rappresentanza siriana di rilasciare un
passaporto nazionale. Essi hanno infatti ribadito che con scritto del 19
dicembre 2007 il loro rappresentante legale chiedeva esplicitamente di
riconoscere i ricorrenti quali cittadini siriani, pur non avendo a disposi-
zione alcun documento che potesse provarne la nazionalità e senza
tuttavia ottenere risposta. Gli interessati hanno poi manifestato il desi-
derio di sapere quali passi sono stati intrapresi dall'UFM per verificare
se il nominativo degli stessi sia in qualche modo registrato presso la
rappresentanza siriana, visto che a loro dire, l'UFM intrattiene dei rap-
porti particolari con le rappresentanze estere in Svizzera al fine di veri-
ficare la nazionalità di uno straniero residente in territorio elvetico. Essi
hanno poi richiesto la produzione delle varie ricerche effettuate in tal
senso dall'autorità inferiore. Infine i ricorrenti hanno sottolineato che vi-
ste le difficoltà riscontrate al fine di ottenere delle informazioni dal
Consolato in questione, si sarebbero aspettati dell'assistenza
dall'UFM, tenuto conto delle sue vie preferenziali.
K.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
30 ottobre 2008 l'UFM si è riconfermato nelle sue allegazioni di fatto e
di diritto. Esso ha inoltre sottolineato che spetta ai richiedenti di fornire
gli elementi e le prove a sostegno della propria causa e relativi alla
loro origine nazionale. L'autorità inferiore ha poi affermato che le
pratiche volte all'ottenimento del documento nazionale per stranieri
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che risiedono in Svizzera sulla base di un permesso di soggiorno
devono essere eseguite dagli interessati stessi e che la sua
collaborazione con le rappresentanze estere comprende unicamente
l'attuazione del rimpatrio o della partenza definitiva di stranieri dalla
Svizzera in seguito ad una decisione esecutiva di allontanamento.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere
impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 6 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 Gli interessati hanno diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il loro
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 a 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi-
camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autori-
tà cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale
applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è
vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA).
Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al mo-
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mento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28
marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
3.1 L'UFM è competente per rilasciare documenti di viaggio e visti di
ritorno per stranieri (cfr. art. 1 ODV). Tra questi documenti figurano
altresì i passaporti per stranieri (cfr. art. 2 let. b ODV). Ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 ODV ha diritto a un passaporto per stranieri l'apolide
riconosciuto come tale secondo la Convenzione del 28 settembre 1954
sullo statuto degli apolidi (let. a) nonché lo straniero sprovvisto di
documenti titolare di un permesso di domicilio (let. b). L'assenza di
documenti viene accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della
domanda (art. 7 cpv. 3 ODV).
3.2 Gli stranieri menzionati all'art. 4 cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli
stranieri sprovvisti di documenti titolari di un permesso di domicilio,
hanno un diritto garantito all'ottenimento di un documento di viaggio.
Ciò non è il caso per le straniere o gli stranieri titolari di un permesso
di dimora annuale, ai quali può tuttavia essere rilasciato un tale
documento (art. 4 cpv. 2 ODV).
In concreto si constata che i ricorrenti sono titolari di un permesso di
dimora "B" ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV. Occorre pertanto esaminare
se gli interessati possono essere considerati sprovvisti di documenti ai
sensi dell'art. 7 ODV.
3.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti lo
straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si
adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di pro-
venienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viag-
gio (let. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è
possibile (let. b).
3.4 Ora, occorre rilevare che la legislazione svizzera in materia di di-
ritto sugli stranieri esige dallo straniero un documento di legittimazione
valido e riconosciuto durante il suo soggiorno in territorio elvetico (cfr.
art. 89 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr,
RS 142.20] in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza
del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
[OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'inte-
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ressato è tenuto a cooperare, procurandoseli autonomamente o colla-
borando con le autorità a tale scopo (cfr. art. 90 let. c LStr). I documen-
ti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli stranieri, salvo quelli
rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano altre norme, non
sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla comunità
internazionale. Come precisato d'altronde all'art. 9 cpv. 1 ODV, i docu-
menti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia de-
gli stranieri e non provano né l'identità né la nazionalità del detentore.
Si rileva inoltre che l'emissione di un passaporto è di esclusiva compe-
tenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide
sulla base delle procedure e modalità previste dalla sua normativa in-
terna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passapor-
to fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito
di tale competenza che vengono definite le condizioni legali (cfr. l'avvi-
so giuridico della Direzione di diritto internazionale pubblico del Dipar-
timento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e del 23 luglio
1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazio-
ne [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e C). Le sud-
dette prescrizioni implicano pertanto che, riservati i casi in cui anterior-
mente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello dell'ammissione
provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era personalmente
esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni d'ordine formale e
materiale delle leggi del proprio Paese d'origine o di provenienza che
disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.
4.
4.1 In concreto si constata che i ricorrenti non possiedono alcun
documento di legittimazione valido. Tuttavia, comme ne discende dai
considerandi precedenti, la circostanza di non essere in possesso di
un tale documento non è a priori sufficiente per potersi prevalere della
qualità di straniero sprovvisto di documenti ai sensi dell'art. 7 ODV. Un
requisito ulteriore consiste nell'impossibilità di pretendere dallo
straniero che si rechi presso le autorità competenti del suo Paese
d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un
documento di viaggio (art. 7 cpv.1 let. a ODV) o che l'ottenimento di
documenti di viaggio non sia oggettivamente possibile (art. 7 cpv.1 let.
b ODV).
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A questo proposito, giova rilevare che di principio i fatti giuridicamente
rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale
principio va tuttavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono
tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente
rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a).
In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove se non ve ne
sono o nel caso in cui non si può ragionevolmente esigere dalle
autorità di raccoglierle in virtù della regola universale dell'onere della
prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso in cui il ricorrente non
collabora, dovrà portarne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 193 consid.
2), 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
4.2 La questione di sapere quando si può ragionevolmente esigere da
uno straniero di rivolgersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il
rilascio o il rinnovo dei suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 7
cpv. 1 let. a ODV) deve essere valutata in funzione di criteri oggettivi e
non soggettivi conformemente alla giurisprudenza del Tribunale fede-
rale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre
2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi citata).
Giusta l'art. 7 cpv. 2 ODV non si può esigere dalle persone bisognose
di protezione e dai richiedenti l'asilo di contattare le autorità competen-
ti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di principio non lo si può
esigere neppure dalle persone che sono state ammesse provvisoria-
mente, nel caso in cui queste siano sprovviste di documenti validi, in
ragione del carattere illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3
LStr, che non ammette l'esecuzione del rinvio se questo è contrario
agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, fatta salva
l'evenienza nella quale non vi sia alcun nesso tra l'illegalità e l'autorità
coinvolta. Se gli stranieri titolari di un'autorizzazione di soggiorno sono
stati precedentemente posti a beneficio di un'ammissione provvisoria,
è necessario esaminare se tali circostanze sono ancora attuali e se
del caso riconoscere loro la qualità di persone sprovviste di documenti
ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV (cfr. sentenza del TAF C-2705/2007
del 9 marzo 2009 consid. 4.2.1).
4.3 Dagli atti di causa si constata che i ricorrenti non sono stati posti
né al beneficio dell'asilo né è stata pronunciata una decisione di
ammissione provvisoria nei loro confronti. Essi hanno ottenuto un
soggiorno di dimora annuale "B" a partire dal 1990 giusta l'art. 13 lett. f
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OLS.
In concreto non risulta esservi un'impossibilità soggettiva dei ricorrenti
ad intraprendere i passi necessari al fine di richiedere presso le autori-
tà competenti del loro Paese d'origine o di provenienza i documenti di
legittimazione necessari ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a ODV.
4.4 I ricorrenti si prevalgono nel loro gravame del fatto che nonostante
gli innumerevoli tentativi di prendere contatto con la rappresentanza si-
riana nonché le richieste d'informazioni in merito alla loro nazionalità,
questa non si è mai pronunciata e che tale comportamento equivarreb-
be pertanto ad un rifiuto da parte delle autorità siriane di rilasciare i
documenti richiesti.
Gli interessati sono tenuti a dimostrare che il rilascio dei documenti sia
oggettivamente impossibile. Conformemente alla giurisprudenza in tale
ambito, il rilascio di un documento di viaggio può essere ritenuto
oggettivamente impossibile giusta l'art. 7 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi
in cui il cittadino straniero ha intrapreso i passi necessari per tale
richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi sufficienti ("ohne
zureichende Gründe" [cfr. sentenza del TAF C-6980/2007 del 2
settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata]).
In concreto, se pur si ammettono le difficoltà intercorse tra gli interes-
sati e la rappresentanza siriana, quest'ultima non ha mai emesso una
risposta negativa o un rifiuto formale al rilascio dei detti documenti.
Occorre inoltre rilevare che sino ad oggi i ricorrenti si sono rivolti alla
Rappresentanza siriana unicamente per fax o telefonicamente. Non
emerge infatti dagli atti di causa che i ricorrenti si siano recati al Con-
solato generale di Ginevra o che abbiano richiesto i formulari previsti
per l'emissione dei documenti in questione. Come rilevato a giusto tito-
lo dall'UFM gli interessati si sono limitati a richiedere una dichiarazio-
ne di cittadinanza senza informarsi su quali formalità necessita l'emis-
sione di un passaporto nazionale valido. Sebbene la procedura per il
rilascio di passaporti nazionali validi possa risultare in una certa misu-
ra complicata, come già rilevato in precedenza, le autorità svizzere
non possono sostituire le competenti autorità di altri Paesi rilasciando
documenti di viaggio sostitutivi, segnatamente al fine di eludere i passi
necessari richiesti delle autorità estere in questione. Infine giova rile-
vare che nel caso in qui i ricorrenti si ritengono lesi nei loro diritti, è
alla competente autorità siriana a cui si devono rivolgere.
Pagina 11
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4.5 Dalle considerazioni precedenti ne discende che i ricorrenti non
hanno la qualità di stranieri sprovvisti di documenti ai sensi dell'ODV
ed è pertanto a giusto titolo che l'UFM ha rifiutato il rilascio di docu-
menti per stranieri in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 ODV.
5.
Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio agli interessati non appa-
re dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale
sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazio-
ne svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e all'art. 5 della Con-
venzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In effetti, è obbligo di
questi ultimi di intraprendere i passi necessari in conformità con la le-
gislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di
legittimazione nazionale valido, rispettivamente d'ottenere un tale do-
cumento che permetta loro di viaggiare all'estero (cfr. l'art. 89 LStr in
relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e l'art. 8 OASA).
6.
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'UFM non ha violato il
diritto federale, non ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o
incompleta e la sua decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di
conseguenza il ricorso è respinto.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 29 luglio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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