B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-414/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14
cpv. 2 LAsi).
C-414/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino della Repubblica democratica del Congo, nato a
Kinshasa il …, è entrato in Svizzera il 24 luglio 2006 ed ha depositato il
giorno seguente una domanda di asilo.
Data la minore età del richiedente, nel settembre del 2006 la Commissio-
ne tutoria regionale 8 di Lugano-Est (in seguito CTR 8), ha istituito in fa-
vore dell'interessato, soggiornante presso il Centro di accoglienza della
Croce Rossa Sezione Lugano a Cadro, una curatela ad hoc segnatamen-
te allo scopo di rappresentare lo stesso nelle pratiche relative alla do-
manda per l'ottenimento dell'asilo in Svizzera.
L'8 settembre 2006 A._______ veniva quindi posto a beneficio del per-
messo N, con valenza sino 23 gennaio 2007, il quale veniva in seguito
rinnovato regolarmente.
B.
Con lettera del 9 aprile 2008, considerato il raggiungimento della maggio-
re età da parte del ricorrente, il curatore ad hoc presentava la "relazione
finale", indicando che i presupposti alla base dell'istituzione della misura
di rappresentanza venivano a cadere. Conseguentemente la CTR 8 di-
sponeva la chiusura della curatela per raggiunta maggiore età (decisione
del 15 aprile 2008).
C.
Con decisione del 18 luglio 2008 l'Ufficio federale della migrazione (in se-
guito UFM) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento
dalla Svizzera dell'interessato entro il 12 settembre seguente. Il 19 agosto
2008 l'interessato ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo fede-
rale (in seguito TAF o il Tribunale), il quale con decisione dell'8 ottobre
2008 lo ha dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo
spese richiesto. Conseguentemente, il 13 ottobre 2008, l'UFM ha asse-
gnato all'interessato un nuovo termine per lasciare la Svizzera e meglio il
24 ottobre 2008.
A._______ otteneva, il 16 settembre 2008, il permesso per iniziare ad e-
sercitare l'attività lucrativa, quale apprendista muratore, presso la ditta
B._______ di Lugano.
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Pagina 3
D.
Nonostante la domanda di asilo sia stata rifiutata, con scritto del 4 febbra-
io 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino
(allora competente, oggi sostituita dalla Sezione della popolazione, in se-
guito SP), ha autorizzato l'interessato a continuare il soggiorno e l'attività
lavorativa in Ticino, con autorizzazione di corta durata, rilasciata solo l'8
maggio seguente ma con effetto retroattivo dal 24 gennaio al 23 luglio
2009. A._______ otteneva quindi rinnovi regolari.
E.
Con decreto di non luogo a procedere del 18 maggio 2009 il Ministero
Pubblico del Cantone Ticino ha formalmente ammonito A._______ per il
possesso di 2,20 grammi di marijuana, costatato durante un controllo av-
venuto il 24 aprile 2009.
Il ricorrente ha quindi nuovamente interessato sia le autorità penali, in
particolare il Ministero pubblico del Cantone Ticino che il 23 novembre
2009 ha emanato un decreto di accusa nei suoi confronti per ripetuta con-
travvenzione alla legge federare sugli stupefacenti e le sostanze psico-
trope (LStup, RS 812.121), condannandolo alla multa di 100 franchi, sia
le autorità amministrative, in particolare l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, che il 16 dicembre 2009 ha chiesto ad B._______ di trat-
tenere 1'380 franchi dal salario in ragione di prestazioni fornite dall'ufficio
e non saldate.
Conseguentemente, con scritto del 1° febbraio 2010, la SP ha reso atten-
to A._______ che qualora avesse dovuto essere segnalato un nuovo co-
involgimento "nell'ambito droga", si sarebbe proceduto al suo rimpatrio
nel Paese d'origine (cfr. lettera della SP del 1° febbraio 2010).
F.
Il 17 maggio 2010, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versava
B._______, l'interessato è entrato alle dipendenze della C._______, dove
ha potuto continuare il proprio tirocinio quale muratore.
G.
Con rapporto di polizia del Cantone Neuchâtel, del 28 giugno 2010,
A._______ è stato riconosciuto colpevole, come da lui stesso ammesso,
di furto commesso, in data 12 e 19 giugno 2010, ai danni della farmacia
D._______ presso La Chaux-de-Fonds (cfr. rapporto di interrogatorio del
19 giugno 2010).
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Pagina 4
H.
Il 31 agosto 2011, alla scadenza del contratto di tirocinio, A._______ ha
quindi terminato la propria attività lavorativa presso la ditta C._______.
L'interessato non ha superato l'esame di fine tirocinio e senza un'attività
lucrativa ha chiesto l'intervento della cassa disoccupazione UNIA. Conte-
stualmente la SP ha informato la polizia cantonale che il permesso di
soggiorno in Ticino era subordinato alla sua autonomia finanziaria, di mo-
do che se l'interessato non avesse dovuto reperire una nuova attività lu-
crativa entro il 31 ottobre seguente si sarebbe proceduto al rimpatrio (cfr.
verbale di interrogatorio del 10 ottobre 2011).
I.
Il 25 ottobre 2011 la SP ha però preavvisato favorevolmente il rilascio di
un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge del 26 giu-
gno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), trasmettendo per competenza l'in-
carto in oggetto all'UFM. L'autorità federale ha tuttavia informato l'interes-
sato di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di
dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere
sentito, l'interessato ha ribadito le proprie ragioni con scritto del 29 no-
vembre 2011.
J.
Con decisione del 10 gennaio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'ap-
provazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure
ha indicato che A._______ non può avvalersi di una situazione professio-
nale importante o particolarmente specifica, o di un'evoluzione professio-
nale tale da giustificare un caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi, considera-
to in particolare che egli non è riuscito a conseguire l'attestato di capacità
per la professione di muratore. Inoltre nemmeno l'integrazione sociale è
forte a tal punto da considerare un ritorno in Patria eccessivamente rigo-
roso. Perdipiù il soggiorno in Svizzera non può essere ritenuto considere-
vole. L'autorità di prime cure ha rilevato altresì che il buon comportamen-
to mantenuto dell'interessato durante il soggiorno, come pure la facoltà di
esprimersi correttamente in lingua italiana, non sarebbero determinanti
per accogliere l'istanza. Per l'UFM, l'interessato - che sarà comunque
confrontato a difficoltà sociali ed economiche al suo ritorno in patria - po-
trà far valere l'esperienza acquisita durante la permanenza in Svizzera.
Infine l'autorità di prime cure ha sottolineato che l'allontanamento verso la
Repubblica democratica del Congo è stato ritenuto possibile, ammissibile
ed esigibile già in occasione della procedura d'asilo.
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Pagina 5
K.
Con scritto del 23 gennaio 2012 A._______ ha interposto ricorso contro la
decisione dell'UFM chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della
propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2
LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. Il
ricorrente ha pure chiesto di essere posto a beneficio dell'assistenza giu-
diziaria.
A sostegno delle proprie allegazioni, egli ha sottolineato che le condizioni
poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono ottemperate. In particolare egli risiede
da più di 5 anni in Svizzera e il proprio luogo di soggiorno è sempre stato
noto alle autorità. Inoltre egli sarebbe inserito professionalmente avendo
istaurato delle conoscenze e relazioni di ordine professionale diverse da
quelle che aveva in patria; in particolare, sebbene ad oggi si trovi a bene-
ficio dell'assicurazione disoccupazione, ciò non può avere alcun effetto
nel quadro della presente domanda, nella misura in cui egli ha sempre
fatto fronte al "premio per l'assicurazione obbligatoria e l'affitto dell'appar-
tamento locato a …" (cfr. ricorso, pag. 4). Inoltre, allo scopo di accrescere
la propria formazione professionale e di reinserirsi quanto prima in un'a-
zienda operante nel settore dell'edilizia, egli avrebbe iniziato a frequenta-
re il corso "Rilevamento delle competenze dell'edilizia" patrocinato dalla
Società impresari costruttori. A._______ ritiene parimenti ottemperato il
criterio di integrazione linguistica ritenuto il grado di conoscenza perfetta
della lingua francese e soddisfacente della lingua italiana. Perdipiù, qua-
lora l'istanza non fosse accolta il ricorrente rileva che non è comunque
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allon-
tanamento, senza violare l'art. 25 cpv. 2 della costituzione federale della
Confederazione Svizzera (Cost, 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) l'art. 5 LAsi e l'art. 83
cpv. 3 legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), in quanto a suo dire lo si esporrebbe "in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e
art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105)". In particola-
re il rimpatrio non sarebbe eseguibile alla luce dell'assenza di un "valido
documento di identità necessario al rimpatrio" (cfr. ricorso, pag. 6). Infine
l'allontanamento dalla Svizzera si ripercuoterebbe negativamente "anche
nelle sue relazioni familiari, segnatamente nei rapporti con la madre e i
fratelli – rimasti nel Paese d'origine – che sostiene economicamente".
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Pagina 6
L.
Con ordinanza del 27 gennaio 2012 il TAF ha invitato il ricorrente a pro-
durre il formulario "domanda di gratuito patrocinio" a fondamento della
propria richiesta. Il 6 febbraio successivo A._______ ha trasmesso al Tri-
bunale il menzionato formulario, unitamente ai relativi mezzi di prova.
M.
Con osservazioni del 22 febbraio 2012, l'UFM, ribadendo quanto esposto
con la decisione impugnata, ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in
tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata, sottoline-
ando che l'ammissione di un caso di rigore particolarmente grave non ha
quale scopo, quello di sottrarre lo straniero alle condizioni socioeconomi-
che generali vigenti nel Paese di origine.
N.
Con osservazioni del 5 marzo 2012, il ricorrente ha ribadito le proprie al-
legazioni rilevando in particolare, per quanto attiene alla propria integra-
zione professionale, di non aver potuto terminare il corso "rilevamento
delle competenze dell'edilizia" in quanto caduto in malattia, così come in-
dicato da certificato medico allegato. Egli ha segnatamente sottolineato
che il ritorno in Patria "potrebbe mettere a forte rischio la propria incolumi-
tà personale", rimanendo vittima di ripercussioni da parte di militari attivi
nella zona di Kabila, motivo per cui sostanzialmente avrebbe lasciato il
Paese d'origine.
O.
Con duplica del 20 marzo e con osservazioni del 12 aprile 2012 l'autorità
di prime cure rispettivamente il ricorrente si sono riconfermati nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto.
P.
Il 29 maggio seguente il ricorrente ha comunicato al Tribunale di sostene-
re nel giugno 2012 gli esami (pratici e scritti) "finalizzati ad ottenere l'ido-
neità all'inserimento professionale nel settore dell'edilizia" (esami di fine
tirocinio).
Q.
In data 7 settembre 2012 la SP ha trasmesso al Tribunale il "Rapport
simplifié" del 22 agosto 2012 del Cantone Neuchâtel in cui il ricorrente è
stato nuovamente riconosciuto colpevole di furto di merce per un valore
complessivo di 60.20 franchi, ai danni della E._______ di La Chaux-de-
fond, e gli è stata comminata una multa pari a 500 franchi.
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Pagina 7
R.
Con scritto del 19 settembre 2012 A._______, per il tramite del proprio
patrocinatore, ha informato il Tribunale circa "nuovi elementi importanti al
fine del ricorso", e meglio sull'esistenza di una relazione sentimentale con
F._______, cittadina svizzera residente a Mendrisio, dalla cui
unione sarebbe nato un figlio. La compagna ha in particolare dichiarato di
essere al sesto mese di gravidanza.
S.
Invitato dal Tribunale, il 26 aprile 2013, a fornire aggiornamenti sulla pro-
pria situazione professionale e famigliare, il ricorrente non vi ha dato al-
cun seguito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 e 4 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 settembre
2010 consid. 3).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
C-414/2012
Pagina 8
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata, DTAF
2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati.
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, 142.201] in rela-
zione con l'art. 99 della LStr. Contrariamente alle altre procedure in mate-
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Pagina 9
ria di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte uni-
camente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4
LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1,
RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorre-
re dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione,
in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e
sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di
criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare
l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di
diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare
il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione
finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di ac-
quisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let.
e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel
Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv.
2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma
è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6
gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 dell'OASA, come pure alla giu-
risprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; cfr. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers
à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg.).
C-414/2012
Pagina 10
4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in-
terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3)
ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave
prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale
particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al
previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri
del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la
giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in
relazione all'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si
trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue con-
dizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate al-
le condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbe-
ro delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della
propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conse-
guenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. VUILLE/SCHENK,
op. cit., pag. 105 e segg.).
5.
5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale sottolinea che i
dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposi-
to A._______, dopo la decisione della TAF dell'8 ottobre 2008 che ha di-
chiarato irricevibile il ricorso dell'interessato contro il rifiuto della domanda
di asilo, ha ottenuto l'autorizzazione a continuare il soggiorno nonché l'at-
tività lucrativa in Svizzera da parte della SP (cfr. documento interno del 30
gennaio 2009 e lettera alla Polizia cantonale del 4 febbraio 2009, nonché
le autorizzazioni di corta durata rinnovate regolarmente). Con scritto del
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29 settembre 2009 le autorità cantonali informavano tuttavia la polizia
cantonale che si sarebbe proceduto con il rimpatrio dell'interessato qualo-
ra quest'ultimo non avesse reperito una nuova attività lavorativa entro il
31 ottobre 2011 (cfr. lettera del 29 settembre 2011). Il 25 ottobre seguente
la SP ha tuttavia preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di
dimora, sulla scorta dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
5.2 Per quanto attiene alla seconda condizione cumulativa, il Tribunale ri-
leva che il luogo di soggiorno di A._______ è sempre stato noto alle auto-
rità (cfr. preavviso della SP del 25 ottobre 2011).
5.3
5.3.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar-
mente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale del ri-
corrente non é particolarmente forte. Infatti agli atti non figura alcuna te-
stimonianza in merito alla conoscenza della lingua italiana, come neppure
altre testimonianze comprovanti un'integrazione dell'interessato nella so-
cietà civile rispettivamente nella comunità ticinese. Nemmeno sono so-
stanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenen-
za a società o associazioni. Con scritto del 19 settembre 2012 il ricorrente
ha allegato l'esistenza di una relazione sentimentale con F._______, cit-
tadina svizzera, in attesa, al sesto mese di gravidanza, di un figlio comu-
ne. Sebbene agli atti sia depositata una dichiarazione di quest'ultima,
A._______ non ha comunicato al Tribunale alcun aggiornamento circa la
propria situazione famigliare, neppure dopo esplicita richiesta formulata
con ordinanza del 26 aprile 2013. Contestualmente all'arrivo in Svizzera il
ricorrente ha affermato di avere uno zio di nazionalità angolana residente
nel Cantone Vaud (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di
procedura di Chiasso, pag. 2), circostanza però che non ha più riproposto
in sede di ricorso. Conseguentemente, il Tribunale deve costatare l'as-
senza di legami in Svizzera da parte del ricorrente.
5.3.2 Per quanto attiene l'integrazione professionale, il Tribunale rileva
che l'interessato, conclusi gli anni di tirocinio, ha sostenuto gli esami di
categoria senza successo. Egli ha quindi avuto l'opportunità di ripetere ta-
li esami, il cui esito non è stato però comunicato al Tribunale. Inoltre dagli
atti di causa non emerge alcuna testimonianza, in particolare da parte dei
precedenti datori di lavoro, relativa ad alcuna integrazione professionale.
Va rilevato infine lo scritto del 28 luglio 2011 della C._______, ultimo dato-
re di lavoro dell'interessato, da cui emerge l'intenzione di non proseguire
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il rapporto di lavoro alla scadenza del contratto di tirocinio il 31 agosto
2011.
5.3.3 Dall'istruttoria si evince inoltre che, a differenza di quanto indicato
dall'autorità cantonale competente per il preavviso, il ricorrente non ha
sempre mantenuto un comportamento rispettoso. Egli ha infatti interessa-
to le autorità penali e amministrative a più riprese: in particolare egli è sta-
to ammonito con decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico
del Cantone Ticino del 18 maggio 2009, per il possesso di 2,20 grammi di
marijuana; con decreto d'accusa, sempre della medesima autorità, cre-
sciuto in giudicato, il ricorrente è stato inoltre condannato alla multa di
100.- franchi per ripetuta contravvenzione alla LStup. Conseguentemente
la SP ha inoltre provveduto ad avvertire l'interessato che un ulteriore co-
involgimento "nell'ambito droga" avrebbe comportato il rimpatrio nel Pae-
se d'origine (cfr. lettera della SP del 1° febbraio 2010). Dall'incarto canto-
nale richiamato, il Tribunale costata altresì l'esistenza di due rapporti della
polizia del Cantone di Neuchâtel, del 28 giugno 2010 rispettivamente del
22 agosto 2012, in cui A._______ è stato riconosciuto colpevole di furto
presso alcuni negozi di La Chaux-de-Fonds.
Il Tribunale sottolinea inoltre che, contrariamente a quanto indicato nel
preavviso cantonale, il ricorrente non può beneficiare di un'indipendenza
finanziaria, nella misura in cui egli non svolge alcuna attività lucrativa ma
risulta essere a beneficio della cassa disoccupazione (cfr. lettera Cassa
disoccupazione UNIA, dell'11 ottobre 2011). A._______ ha parimenti be-
neficiato dell'assistenza sociale, e non risulta chiaro se egli abbia corri-
sposto in seguito gli importi versati dal servizio (cfr. lettera dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento del 16 dicembre 2009).
Infine l'interessato non ha allegato di versare in uno stato di salute preca-
rio ma anzi dal preavviso cantonale emerge che lo "stato di salute è buo-
no" (cfr. preavviso SP del 25 ottobre 2011).
5.3.4 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato che in Congo vive ancora
una rete familiare, composta dalla madre e da tre fratelli (cfr. verbale di
audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, pag. 4). Inol-
tre l'interessato ha vissuto in patria sino al sedicesimo anno di età, tra-
scorrendovi quasi per intero l'adolescenza ed apprendendo dunque per-
fettamente gli usi e i costumi locali. Va infine sottolineato che l'autorità di
prima istanza ha già considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento dell'interessato verso la Repubblica democratica del
C-414/2012
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Congo (cfr. decisione dell'UFM del 18 luglio 2008, pag. 5). In questo con-
testo il Tribunale non condivide le allegazioni di A._______ in merito alla
violazione degli art. 25 cpv. 2 Cost., art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati, art. 5 LAsi e l'art. 83 cpv. 3 LStr, che a suo dire lo espor-
rebbero ad un rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
CEDU e art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti, da una parte poiché alcuna prova ve-
rosimile è stata fornita in corso di istruttoria, e dall'altra poiché l'autorità di
prima istanza - nel quadro della procedura di asilo - ha già rilevato che
nessun elemento concreto lasciava intendere una "mise en danger con-
crète" del richiedente qualora il rimpatrio fosse stato eseguito (cfr. deci-
sione UFM del 18 luglio 2008, pag. 4).
5.4 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggior-
no di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettiva-
mente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà
indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in
Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi
connazionali rimasti in Congo. Tale circostanza non rappresenta tuttavia
una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno
fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo
scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle con-
dizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una si-
tuazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere il ri-
adattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa
Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considera-
zione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è con-
frontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona in-
teressata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ulti-
ma possa far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione
particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazione di grave caso di ri-
gore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiuta-
to a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 10 gennaio 2012 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
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giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Considerato che il ricorrente ha dimostrato di non disporre dei mezzi ne-
cessari sufficienti (cfr. formulario standard di gratuito patrocinio del 2 feb-
braio 2012) e considerato che le sue conclusioni non sembravano prive di
probabilità di successo, l’autorità di ricorso, dispensa l'interessato dal pa-
gamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC … ; incarti di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di
ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: