Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4144/2010
Sen t e n z a d e l 1 3 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Elena AvenatiCarpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione dell'11 marzo 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in svizzera nel settore
meccanico dal 1973 al 1975 per complessivi 26 mesi (doc. 7). Ha poi
svolto attività lucrativa nella Repubblica federale tedesca. Dopo il
rimpatrio, ha lavorato dall'aprile 1987 come guardia giurata fino al 30
settembre 2009 quando si è ritirato dal lavoro per non idoneità allo stesso
e dopo essere stato assente per ragioni di salute dal 25 novembre 2008
al 24 marzo 2009; dal 1° aprile 2009 era stato assegnato a compiti
d'ufficio (doc. 11, 12).
B.
In data 7 aprile 2009, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 5).
Il richiedente è stato visitato il 7 luglio 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Foggia, dove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di intervento di
plastica mitralica, plastica aortica subcommissurale e plastica
tricuspidalica per insufficienza mitralica severa ed insufficienza aortica
lievemoderata; impianto di pacemaker, dilatazione ed ipocinesia del
ventricolo sinistro con frazione di eiezione del 35%; artrite psoriasica;
ipoacusia neurosensoriale sinistra" ed ha posto un tasso d'invalidità
dell'80% (doc. 29). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
una cartella clinica relativa al ricovero dal 27 maggio all'8 giugno 2005
per artrite psoriasica ed ernia discale C5C6 (doc. 13);
un estratto di cartella clinica concernente la degenza dal 7 al 14 febbraio
2008 per ipoacusia neurosensoriale improvvisa; un'altra cartella clinica
concernente il ricovero dal 25 novembre al 15 dicembre 2008 per
insufficienza mitralica, impianto di plastica della valvola mitralica, impianto
di PM definitivo (doc. 23);
un certificato medico del 13 gennaio 2009 del Dott. Jacovelli (doc. 24);
un breve rapporto di controllo cardiologico in merito all'impianto di pace
maker del 12 giugno 2009 (doc. 27 A);
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un referto concernente risultati di diversi esami cardiologici del 2 luglio
2009, quali un ecocardiogramma mono e bidimensionale, un ecodoppler
cardiaco (doc. 27);
un breve rapporto d'esame cardiologico del 27 luglio 2009 a cura del
Dott. Vigna (doc. 30).
C.
Nel suo rapporto del 26 novembre 2009, il Dott. Bähler, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato
che l'interessato non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di guardia
giurata, ma che a lui sarebbero proponibili attività più leggere,
semisedentarie in misura completa (doc. 32).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed ha proceduto ad un
calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività
alternative in misura completa, invece di quella di guardia giurata, il
nominato subirebbe una perdita di guadagno del 17.61%. In questo
calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato, quali età ed handicap (doc. 33).
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative
è stato inviato il 30 dicembre 2009 a A._______ (doc. 34). Questi non ha
preso posizione in merito, per cui in data 11 marzo 2010 l'UAIE ha
emanato una decisione conformemente al progetto (doc. 35).
D.
Con il ricorso depositato il 1° giugno 2010, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo ed il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un attestato di
degenza ospedaliera avvenuta nel dicembre 2008 la cui cartella clinica è
già ad atti. Esibisce inoltre un nuovo referto del cardiologo Dott. Vigna del
12 novembre 2009, un attestato di degenza ospedaliera dal 16 al 18
novembre 2009 per upgrading di pacemaker bicamerale, un altro
rapporto di degenza dal 18 al 27 novembre 2009 per programma
riabilitativo cardiaco con contenuto i risultati di diversi esami strumentali e
altri referti già ad atti.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
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medico, Dott. Lehmann, il quale nella sua relazione del 13 agosto 2010
osserva che, malgrado un leggero peggioramento della situazione
cardiologica (p. es. con una frazione di eiezione del 30%), il paziente
viene ancora inquadrato in una classe valetudinaria NYHA II. Questo
significa che può ancora svolgere lavori non pesanti adeguati (doc. 44).
Nella sua risposta di causa del 23 agosto 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Nel frattempo, l'UAIE ha ricevuto documenti dell'organismo assicuratore
tedesco (Deutscherentenversicherung, doc. 41) dal quale si deduce che
tale ente ha riconosciuto un'invalidità in favore del nominato a decorrere
da maggio 2009 (non è dato a sapere il grado d'invalidità riconosciuto).
F.
Dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 1° ottobre 2010, ha
ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Produce, a suffragio
delle sue conclusioni, copia di una sentenza 21 settembre 2010 del
Tribunale del lavoro di Lucera che condanna l'INPS al riconoscimento
dell'inabilità assoluta dal lavoro ed il conseguente pagamento di una
pensione d'invalidità dal 1° novembre 2008.
Duplicando in data 22 ottobre 2010, l'UAIE ripropone la reiezione del
ricorso. Con decisione incidentale del 28 ottobre 2010, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un
anticipo di Fr. 300. corrispondente alle presunte spese processuali.
Inoltre ha inviato alla stessa, per conoscenza, copia della duplica
dell'UAIE (con copia del parere del Dott. Lehmann).
L'anticipo richiesto è stato regolarmente versato l'8 novembre 2010 nella
misura di Fr. 288.. Dopo richiesta della differenza di Fr. 12., l'insorgente
ha ancora versato in data 17 novembre 2010 Fr. 50. (saldo in favore del
ricorrente: Fr. 38.).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
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amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 300. (eccedenza di Fr. 38.). Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
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RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'11 marzo 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
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essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo inferiore ai tre anni, ma superiore ad un anno (26 mesi; cfr.
contributi individuali, doc. 7). Tuttavia in Italia il nominato ha versato
ininterrottamente contributi dall'aprile 1987 al 31 marzo 2009 (cfr.
attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, doc. 3). Pertanto,
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la
legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se
sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
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invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1. A._______ è stato assunto da una società locale come guardia
giurata nell'aprile 1987 ed ha lavorato normalmente (3840 ore
settimanali) fino al 24 novembre 2008. Il dipendente è rimasto assente
dal lavoro causa malattia dal 25 novembre 2008 al 24 marzo 2009, ma a
partire dal 1° aprile 2009 era stato assegnato a compiti interni (impiegato
d'ufficio) con conseguente diminuzione di salario del 30%. Secondo
l'attestato del datore di lavoro, ha rassegnato le dimissioni con effetto 30
settembre 2009 per non idoneità per il lavoro che aveva assunto (doc.
11).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
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mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
Nella fattispecie, l'interessato soffre di esiti di intervento per plastica
mitralica, plastica aortica subcommissurale e plastica tricuspidale per
insufficienza mitralica severa ed insufficienza aortica lievemoderata;
impianto di pacemaker; dilatazione ed ipocinesia del ventricolo sinistro
(frazione d'eiezione del 35%), artrite psoriasica, ipoacusia
neurosensoriale. La documentazione esibita in sede di ricorso non
evidenzia ulteriori patologie.
10.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80%.
Dal canto suo, i Dott.ri Bähler e Lehmann, dell'UAIE, ammettono che
l'interessato non potrebbe più riprendere il suo lavoro di guardia giurata,
ma a lui sarebbero proponibili lavori più leggeri in misura completa. I
sanitari dell'amministrazione fondano il loro giudizio su di una
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documentazione oggettiva di tipo cardiologico completa. Infatti, la
patologia in esame, a parte un problema psoriasico ora latente, si
concentra sulla problematica cardiaca. Dagli atti si evince che gli
interventi di plastica mitralica, aortica sub commissurale e plastica
tricuspidalica hanno avuto buon successo. Essi si erano resi
indispensabili visto il peggiorare della patologia mitralica e
dell'insufficienza aortica. Senza dubbio, gli interventi subiti e l'istallazione
di un pacemaker hanno giovato alla funzionalità cardiocircolatoria
generale del paziente. Quest'ultimo impianto è normofunzionante. Gli
esami eseguiti il 12 giugno 2009 sono abbastanza buoni. La dilatazione
del ventricolo sinistro si trova ai limiti alti e vi è ancora una
compromissione della funzione sistolica globale con la frazione di
eiezione del 35%. Questa situazione è ancora patologica, ma nel
complesso la funzionalità cardiocircolatoria è buona. Le insufficienze
mitralica, tricuspidalica e valvolare aortica sono ora lievi. Con il referto
d'esame cardiologico del 27 luglio 2009 (doc. 30) il paziente viene inserito
nella classe NYHA II, il che significa che può ancora sopportare sforzi di
discreta entità ossia lavori di manovalanza leggera o, a maggior ragione,
di tipo semisedentario. Con il ricorso, a parte documentazione già ad atti,
A._______ produce un esame cardiologico (12 novembre 2009) che
attesta una situazione di buona funzionalità, salvo per la frazione di
eiezione che è scesa al 30%. Secondo il Dott. Lehmann,
complessivamente, non vi sono per ora elementi per escludere qualsiasi
attività lavorativa. Il paziente sarebbe sempre inquadrabile nella classe
NYHA II. Il successivo programma di riabilitazione cardiologica (dal 18 al
27 novembre 2009) ha permesso di confermare la stabilità della
situazione in atto, pur annotando ancora una frazione di eiezione del
30%.
Per il resto, A._______ soffre da tempo di una psoriasi di tipo artritico che
si è manifestata con una crisi nel 2005 poi risoltasi. Questo tipo di
patologia non è causa d'invalidità di rilievo se non in ambienti non idonei
e/o con l'utilizzo di sostanze scatenanti la patologia stessa. Non è il caso
per l'interessato. Anche l'episodio di ipoacusia neurosensoriale non
riveste, nella specie, un carattere debilitante.
11.
11.1. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAI, ritiene che A._______, non avrebbe più potuto svolgere
un'attività nel settore della vigilanza a partire dal 25 novembre 2008. A lui
sarebbero comunque stati proponibili, al 100%, a partire da aprile 2009
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(ripresa dell'attività lucrativa pur nel settore d'ufficio), attività di ripiego
leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non qualificate quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta privata;
custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere ecc.
11.2. Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate).
12.
12.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.2. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Nella fattispecie, l'amministrazione ha considerato i
parametri in vigore in Svizzera atteso che le retribuzioni assegnate
all'interessato erano piuttosto basse (Euro 811. al mese come guardia
giurata nel 2009) e, in ogni caso, inferiori alle statistiche nazionali.
L'operato dell'amministrazione può essere tutelato dal momento che,
oltretutto, non reca alcun discapito per il ricorrente. Ne consegue un
salario statistico di Fr. 4'774.64 nel 2008.
12.3. Quale reddito da invalido l'autorità inferiore ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Solo i valori
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nazionali (statistiche UFS) sono applicabili. Queste attività comportano un
salario medio mensile di Fr. 4'627.76. (nel 2008).
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione complessiva del 15%, ciò
che può essere condiviso. Deve essere aggiunto che nell'ambito
dell'applicazione di tale riduzione per fattori personali, l'amministrazione
gode di un'ampia autonomia di giudizio che il giudice può rivedere soli in
casi particolari (DTF 137 V 71 consid. 5.2). Ne consegue un salario dopo
deduzione di Fr. 3'933.59.
12.4. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 4'774.64. ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 3'933.59., causa una
perdita di guadagno del 17.61% (arrotondato al 18%), tasso che esclude
il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
Anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere la riduzione massima
consentita (25% invece del 15%), la perdita di guadagno non
raggiungerebbe il 40%. Parimenti si può osservare che l'amministrazione
avrebbe dovuto ritenere i dati statistici del 2009, anno di insorgenza
eventuale di un diritto alla rendita. Fermo restando che tali dati non erano
ancora a disposizione dell'amministrazione (calcolo effettuato il 24
dicembre 2009), la differenza nella fattispecie è irrilevante.
13.
Vero è infine che A._______ è stato riconosciuto invalido sia dalle patrie
assicurazioni sociali, che da quelle del sistema assicurativo tedesco.
Queste circostanze sono comunque non determinanti, dal momento che,
come indicato al considerando 3.2, ciascuno degli Stati applica, come
criterio di valutazione dell'invalidità, nozioni che sono proprie
all'ordinamento giuridico in vigore in quello Stato.
14.
14.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14.2. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300., sono poste a carico
del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato. La differenza
di Fr. 38. deve essere restituita al ricorrente.
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14.3. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. Peraltro l'insorgente non è rappresentato.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300., sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo già fornito. Il saldo di Fr. 38. viene
restituito al ricorrente.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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