Corte II I
C-4145/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 20 aprile 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4145/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971
al 1973 e dal 1979 al 1980, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 7). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
nel settore primario fino all'estate 2003, quando si è ritirato dal lavoro
per ragioni di salute (doc. 15, 16).
In data 21 gennaio 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 5).
B.
Il richiedente è stato visitato il 25 febbraio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lamezia
Terme, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
“broncopatia cronico-ostruttiva con marcato deficit ventilatorio” ed ha
posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 33). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- documenti di cure ed esami pneumologici del 1995-2000 (doc.
17-24);
- i risultati di esami spirometrici del 10 aprile 2001 (doc. 25) con
un'attestazione dell'Ospedale di Circolo di Varese (sezione di Cuasso
al Monte) di stessa data concernente un'asma cronico-ostruttiva (doc.
25-27);
- i risultati di una spirometria con emogasanalisi dell'8 gennaio 2002
dello stesso servizio (doc. 28);
- una relazione medico-legale all'intenzione della Pretura di Lamezia
Terme, allestita dal Dott. Rocca (depositata l'8 febbraio 2002); l'esperto
peritale rileva che il paziente presenta una broncopneumopatia cronica
ostruttiva che determina una grave insufficienza respiratoria e che la
sua capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo del normale (doc.
29);
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- un lettera di dimissione ospedaliera del 14 agosto 2003 per asma
bronchiale (doc. 30);
- un rapporto d'esame pneumologico dell'8 giugno 2004 poco leggibile
(ostruzione di grado lieve?; doc. 31);
- analisi della funzionalità respiratoria ed un rapporto penumologico
dell'8 febbraio 2005 (doc. 32).
C.
Nelle loro relazioni del 9 settembre/19 ottobre 2006, i Dott.ri Marty e
Lehmann, consulenti dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi
sopra riferita ed analizzato il caso dal profilo delle malattie di lunga
durata, hanno affermato che l'assicurato non potrebbe più svolgere
attività nel settore agricolo, ma a lui sarebbero proponibili lavori
sostitutivi leggeri e/o sedentari in misura dell'80% (doc. 39, 41.1).
L'amministrazione ha aderito al parere dei due consulenti medici ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 42) dal quale è
risultato che, svolgendo attività alternative in misura dell'80%, invece
di quella di contadino, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno
del 35%. In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 10% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 1° dicembre 2006, l'UAIE ha comunicato
al Patronato ACLI di Lugano, regolare rappresentante dell'assicurato,
che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza
d'invalidità di livello pensionabile (doc. 43).
L'interpellato ha prodotto una serie di documenti, fra i quali: un
rapporto d'esame pneumologico del 9 giugno 2006 con emogasanalisi
e spirometria di stessa data; altri rapporti di indagini pneumologiche
del 20 giugno e 22/24 agosto 2006; un referto d'esame istologico di
frustolo polmonare del 1° settembre 2006; un rapporto di dimissione
ospedaliera relativo al ricovero dall'11 al 31 ottobre 2006 per
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), enfisema
centrolobulare (TAC), bronchiolite obliterante ostruttiva (BOOP) in
polmonite in fase d'organizzazione; un breve rapporto medico del Dott.
Trapuzzano del 15 dicembre 2006 (doc. 44-51).
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Ricevuta questa documentazione medica, l'UAIE ha sottoposto
l'incarto al Dott. Lehmann, il quale, nella sua relazione dell'11 aprile
2007, ha affermato che la documentazione esibita non poneva in
evidenza ulteriori patologie invalidanti (doc. 53).
Mediante decisione del 20 aprile 2007, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di prestazioni (doc. 54).
D.
Con il ricorso depositato il 13 giugno 2007 e motivato il 28 giugno
seguente, A._______, sempre rappresentato dal Patronato ACLI di
Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni
produce un nuovo certificato medico (7/22 giugno 2007) del Dott.
Trapuzzano attestante, oltre alla nota diagnosi, una gastrite cronica ed
una discopatia lombo-sacrale. Il medico curante ritiene che il paziente
non sarebbe neppure in grado di svolgere quei lavori sostitutivi indicati
dall'amministrazione nella sua decisione.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 novembre 2007, l'UAIE ha
proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato ACLI, con scritto del 29
novembre 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso ed ha prodotto un certificato medico 15 novembre
2007 del Dott. Trapuzzano attestante quanto già noto.
Con decisione incidentale del 6 dicembre 2007, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 18 dicembre successivo.
F.
Con scritto del 23 giugno 2008, il Patronato ACLI ha inviato ulteriore
documentazione medica, segnatamente un attestato di ricovero
ospedaliero “Day hospital” (Cuasso al Monte) del 18 giugno 2008 per
broncopneumopatia cronica ostruttiva con i risultati di una spirometria
ed emogasanalisi ed un referto radiografico del torace.
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L'incarto è stato ritrasmesso all'UAIE, il quale lo ha sottoposto, con i
nuovi atti, al Dott. Lehmann. Nel suo rapporto dell'11 luglio 2008, il
sanitario dell'UAIE si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 56). Duplicando in data 14 agosto 2008,
l'amministrazione ha riproposto la reiezione del gravame.
Copia della duplica e del parere del Dott. Lehmann sono stati inviati,
con ordinanza del 18 agosto 2008, alla parte ricorrente, per
conoscenza.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'anticipo delle presunte spese
ricorsuali è stato versato entro il termine stabilito. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 gennaio 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 21 gennaio 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 20 aprile 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato come bracciante
agricolo, attività che ha smesso nell'estate 2003 per ragioni di salute.
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di broncopneumopatia cronica-ostruttiva (cfr.
perizia medica del 25 febbraio 2005, doc. 33). Dalla lettera di
dimissione ospedaliera del 31 ottobre 2006 si deduce una diagnosi
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dettagliata di broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema
centrolobulare accertato con una TAC, bronchite obliterante ostruttiva
(BOOP) in polmonite in fase di organizzazione (doc. 50).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 25 febbraio 2005,
doc. 33) pone un tasso d'invalidità del 70% pur precisando che
l'assicurato è in grado di svolgere un'attività adeguata alle sue
condizioni, ossia un lavoro leggero.
Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE (Dott.ri Marty e Lehmann)
escludono che l'interessato possa riprendere un'attività nel settore
agricolo. Essi ritengono, tuttavia, che A._______ sarebbe in grado di
svolgere, attività di sostituzione di tipo leggero e/o semisedentario in
misura dell'80% almeno.
10.2 L'assicurato soffre soprattutto di problemi pneumologici-
respiratori. Con un trascorso di abuso nicotinico, il paziente, sottoposto
più volte a prove della funzionalità respiratoria e seguito da un centro
specializzato nella provincia di Varese, ha sempre ben reagito alla
terapia medicamentosa ed inalatoria prescritta. Fra i documenti più
recenti, quelli relativi all'ospedalizzazione dell'ottobre 2006, si osserva
che l'interessato non presenta un'affezione di gravità tale da
giustificare un'inabilità lavoro. La broncopneumopatia, in buon
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compenso farmacologico, attesta buoni scambi gassosi sia a riposo
che sotto sforzo; la BOOP, presente nel 2006 in forma stabilizzata, è
scomparsa al momento del controllo del 2007/2008 (cfr.
documentazione esibita in sede di replica); l'impatto della patologia
sulla qualità di vita non è mai stato definito grave, quanto piuttosto
scarso. L'evoluzione positiva della patologia ed il successo delle
diverse terapie seguite è dimostrato dall'ultimo controllo eseguito nel
Centro specialistico di Cuasso al Monte del 18 giugno 2008: la BPCO
è solo ad uno stadio lieve, con valori sovrapponibili ai risultati del 2007
(non ad atti); i valori gasanalitici sono normali; vi è una buona
tolleranza allo sforzo, mentre esistono, valori elevati di
carbossiemoglobina (sospetta ripresa di tabagismo). Gli specialisti
penumologi confermano che non è necessario un ricovero a scopo
riabilitativo respiratorio, ma solamente un controllo annuale in regime
di day-hospital.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone e le altre affezioni denunciate dal medico curante, ma
non comprovate oggettivamente (fenomeni di epigastralgie e
discopatia lombo-sacrale), non sono severe e/o limitanti in ambito
lavorativo.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere un'attività nel
settore agricolo, perlomeno dopo l'estate 2003, in quanto
controindicata alla luce delle patologie descritte. A lui sarebbero
comunque stati proponibili, all'80%, attività di ripiego leggere e/o
semisedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di
macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di
piccoli oggetti, portiere d'albergo, cassiere, addetto alla ricezione in
portinerie di grandi ditte, fattorino; autista di mezzi leggeri per il
trasporto locale di cose e/o persone, custode di museo o di
parcheggio, aiuto magazziniere, ecc.
10.4 Per quanto riguarda i certificati del medico curante Dott.
Trapuzzano e del perito giudiziario Dott. Rocca (rapporto dell'8
febbraio 2002 all'intenzione della Pretura di Lamezia Terme), si deve
rilevare che non apportano novità di rilievo dal punto di vista
diagnostico. Questi medici si limitano a descrivere le limitazioni
funzionali già evidenziate nell'ambito istruttorio e ad esprimere un
parere diverso circa le conseguenze invalidanti. In particolare, essi
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non procedono ad un'analisi generale del caso, con particolare
riferimento alle possibilità, per il paziente, di svolgere lavori di
sostituzione leggeri e/o semisedentari, analisi che, nel concetto
d'assicurazione invalidità vigente nel diritto svizzero, è di basilare
importanza.
10.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 28
novembre 2006, doc. 42) quale salario privo d'invalidità, quello
conseguibile nel 2005 in Italia come bracciante agricolo (dati statistici
in carenza di dati effettivi), ossia Euro 1'209,69 mensili (2004).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
salario medio di Euro 1'090,66 mensili (2004). Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
Pagina 12
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(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
deduzione del 10%, il che può essere condiviso, atteso che la
riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
eccezionali. Ne consegue un reddito di Euro 981,59. Svolta all'80%,
questa attività di sostituzione comporta un introito mensile di Euro
785,28. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'209,69 ed
un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 785,28,
causa una perdita di guadagno del 35,08% (arrotondato al 35%), tasso
che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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C-4145/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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