Corte II I
C-4148/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Franziska Schneider,
cancelliera Emilia Antonioni.
A.___________, IT-21030 Cuveglio,
rappresentato da Patronato INAS, via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
decisione del 31 maggio 2007 in materia di prestazioni
AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4148/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, A.___________, cittadino italiano, nato il 10 ottobre 1947, ha
formulato in data 15 settembre 2006, una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per invalidità,
(doc. 37-79)
che, mediante decisione del 31 maggio 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha posto l'interessato al beneficio di tre quarti di rendita con
effetto dal 1° settembre 2006,
che, nel frattempo A.___________, rappresentato dal Patronato
Istituto Nazionale Assistenza Sociale (INAS) di Locarno (TI), ha
sottoposto con scritto del 16 maggio 2007 una nuova documentazione
medica al vaglio del Servizio medico regionale assicurazione invalidità,
che, il Servizio medico regionale AI ha indicato che i nuovi riferiti
medici non apportavano novità a riguardo della situazione di salute di
A.___________ (doc. 37-32),
che, mediante lettera del 6 giugno 2007, l'Ufficio d'assicurazioni
invalidità del Cantone Ticino ha confermato la decisione dell'UAIE del
31 maggio 2007 (doc. 37-32),
che, con gravame del 15 giugno 2007, A.___________ chiede il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità e fa presente che si sottoporrà a breve termine
a un nuovo esame medico che dovrebbe permettergli di completare la
memoria ricorsuale,
che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del
20 giugno 2007, ha chiesto al ricorrente di completare la memoria
ricorsuale entro il 20 luglio 2007,
che, il ricorrente ha prodotto il rapporto Dott. Antonino Certo del 19
giugno 2007,
che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del
28 giugno 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso,
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che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia
(rapporto del Dott. Danilo Erba del 6 agosto 2007); l'amministrazione
ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche un grado d'invalidità
di almeno 70 %,
che, l'UAIE ha pertanto proposto l'accoglimento del ricorso ed il
riconocimento in favore dell'assicurato del diritto a una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre
2006,
che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 30 ottobre 2007 ha
dichiarato aderire alla soluzione indicata,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, dalle nuove analisi mediche risulta un'incapacità di lavoro di
A.___________ pressoché completa in qualisiasi attività dal settembre
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2005, come indicato dal Dott. Danilo Erba nel suo rapporto del
6 agosto 2007,
che, l'UAIE in seguito alla risposta dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino in merito al rapporto medico del Dott.
Danilo Erba, riconosce al ricorrente un grado d'invalidità di almeno
70 % e, conseguentemente, il diritto a una rendita intera dal
1° settembre 2006,
che, ora vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad
accogliere il ricorso e a riconoscere in favore di A.___________ il
diritto a una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° settembre 2006, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la
sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti
sono giunte ad un accordo,
che, per lo scrivente Tribunale non vi è alcun motivo di discostarsi da
questa valutazione, per altro conforme al diritto federale,
che, il ricorso deve essere accolto e l'impugnata decisione riformata, a
A.___________ viene riconosciuto il diritto a una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° settembre
2006,
che, visto l'esito del ricorso non vengono prelevate spese processuali,
e viene assegnata un'indennità per spese ripetibili di CHF 700.-- (art.
64 PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 31 maggio 2007
riformata nel senso che a A.___________ viene riconosciuto il diritto a
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° settembre 2006,
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero perché proceda al calcolo del montante delle prestazioni
spettanti a A.___________ e versi i relativi arretrati.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente viene concessa un'indennità per spese ripetibili
di CHF 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _________)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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