Corte II I
C-4150/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dall'avv. D. Manuel Lopez Nunez,
Colegiado 696, Rua Nova 19-1° D, ES-Santiago,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
16 maggio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4150/2007
Fatti:
A.
Il 9 aprile e l'8 maggio 2001, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina spagnola, nata il (...), coniugata con figli – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, per incapacità
al lavoro del 100%, a decorrere dal 1° marzo 1999, unitamente alle
rendite completive in favore dei famigliari (doc. 45, 46 e 50). Dai
rapporti reumatologici del 1° luglio 1999 dell'ospedale cantonale di
B._______ e del 25 luglio 2000 della clinica C._______ (Canton
B._______) risulta un'incapacità lavorativa dell'interessata del 50% e
dal rapporto del 21 novembre 2000 del dott. D._______ di B._______
– specialista in medicina psicosomatica e psicosociale – un'incapacità
lavorativa del 100% (doc. 12, 26 e 35). Sono state diagnosticate una
sindrome dolorosa somatoforme persistente (F 45.4 secondo l'ICD
10), sindrome panvertebrale cervico-lombare spondilogena con ernia
discale C3/C4, protrusione discale C4/C5 e retrolistesi L4 opposta L5),
nonché una sindrome da stress postraumatico, con connesse
depressione e sintomatologie dolorose, riconducibile principalmente al
decesso di una figlia all'ottavo giorno di vita. Il dott. D._______ ha
peraltro segnalato che a tre anni di distanza dalla morte della figlia va
riattivato il processo di elaborazione del lutto, benché il pronostico
appaia per esperienza più che dubbio, ritenuto altresì come
nell'interessata non possa essere esclusa in tale ambito una cronicità
delle affezioni evidenziate. Il 1° aprile 2004, successivamente al
rimpatrio dell'assicurata, l'Ufficio AI del Canton B._______ ha
trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) (doc. 61).
B.
Nel mese di gennaio del 2005, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 64).
B.a Il 2 marzo 2005, l'UAIE ha richiesto all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INSS) di E._______ di sottoporre l'assicurata a
nuove visite mediche, ossia ad un esame sullo stato di salute
generale, ad uno psichiatrico e ad uno reumatologico (doc. 65).
L'autorità inferiore ha pure chiesto che gli esami siano accompagnati
da un'indicazione in percentuale del grado d'incapacità lavorativa.
Pagina 2
C-4150/2007
B.b È stato prodotto un insieme di documenti, segnatamente:
• un certificato medico del 16 maggio 2005, da cui emerge che la
paziente è affetta da disturbo cronico post-traumatico da stress
cagionato dal decesso di una bimba nata affetta da trisomia 18,
sindrome fibromialgica, cervicalgia cronica per retrolistesi
C4/C5, stipsi cronica, emorroidi, bronchite con segni clinici di
iperreattività bronchiale (doc. 77);
• un certificato medico del 25 maggio 2005, secondo cui
l'interessata è affetta da sindrome da stress postraumatico con
rilevante componente depressiva nonché da fibromialgia e che
l'evoluzione appare indicare una situazione cronica con
molteplici deficit residui (doc. 78);
• un certificato medico del 26 maggio 2005, da cui appare la
diagnosi di fibromialgia e in cui è ritenuta un'incapacità
lavorativa per le attività che richiedono sforzi fisici o il
sollevamento di pesi con un'incidenza sulla schiena (doc. 79);
• il rapporto medico dettagliato della previdenza sociale spagnola
del 15 giugno 2005 nel quale, dopo avere rinviato agli allegati
rapporti psichiatrico e reumatologico, la diagnosi è di
fibromialgia, disturbo cronico da stress postraumatico e
ipertensione arteriosa; l'interessata è considerata invalida nella
misura dell'80% nella precedente attività e nella misura del
50% in attività adeguate alle sue condizioni (doc. 80);
• un certificato medico del 27 aprile 2006, attestante che la
paziente è affetta da stress postraumatico da febbraio del 1997
– che secondo le informazioni di psichiatra e psicologa
presenta un'importante componente depressiva – fibromialgia
(tendente alla cronicizzazione), ipertensione arteriosa, asma
bronchiale e artrosi delle cervicali C3-4 e C4-5 (doc. 96);
• un certificato psichiatrico del 9 maggio 2006, da cui emerge
che la ricorrente è seguita per sindrome ansioso-depressiva di
lunga durata compatibile con un disturbo distimico (F34 1
DSMIV); la situazione clinica è cronicizzata, lo stato d'animo
della paziente è fluttuante, la stessa avendo una tendenza
particolarmente marcata a provare delle emozioni negative e
dei disturbi emozionali ("Muy alto neurocitismo"), con
Pagina 3
C-4150/2007
aggravamento dovuto alla sintomatologia del lutto per la morte
della sua figlia. Il pronostico è sfavorevole (Z 63 4 DSMIV); è
infine pure segnalato che l'interessata si sottopone ad un
trattamento farmacologico e psicoterapico (doc. 97);
• un certificato reumatologico del 12 maggio 2006, in cui è
evidenziata la diagnosi di fibromialgia e sindrome del tunnel
carpale nonché un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività
(doc. 98);
• un certificato del Centro di psicologia e logopedia di F._______
del 23 maggio 2006, da cui emerge che l'interessata presenta
difficoltà a livello cognitivo, labilità emozionale e incapacità a
spostamenti fuori casa senza accompagnamento (doc. 99; v.
anche doc. 70);
• il questionario per la revisione della rendita AI del 30 agosto
2006, nel quale l'assicurata ha dichiarato di non esercitare
alcuna attività lucrativa (doc. 94; v. per completezza doc. 76).
B.c I dott. G._______ e H._______, medici dell'UAIE (il secondo
specialista in psichiatria), hanno ritenuto opportuno di chiedere
l'effettuazione di una perizia bidisciplinare (psichiatrica e
reumatologica) alfine di una valutazione completa del caso (doc. 81,
83 e 85).
C.
C.a La perizia reumatologica del 6 giugno 2006, effettuata dalla
dott.ssa I._______, specialista in medicina interna e reumatologia, si
fonda su una visita della peritanda del 30 maggio 2006, sugli atti
messi a disposizione e le informazioni fornite dalla peritanda
medesima. Quest'ultima ha indicato di soffrire di dolori al corpo intero
(schiena, braccia, gambe, nuca spalle), d'intensità variabile
(particolarmente forti al mattino), di non potere dormire bene (vuoi a
causa dei dolori vuoi dei brutti ricordi), di non essere in grado neppure
di svolgere le mansioni tipiche della casalinga ritenuta la sua
stanchezza, nervosimo e spossatezza. Nel tempo vi sarebbe stato
anche un crescente ritiro sociale da parte sua; sarebbe ora prevista
una partecipazione in un gruppo di persone che soffrono di
fibromialgia. Dal canto suo, la perita, dopo avere rilevato l'esistenza di
problemi linguistici durante la perizia, ha posto la diagnosi
Pagina 4
C-4150/2007
reumatologica di sindrome panvertebrale cervico-lombare con
retrolistesi C3 e C4 di grado I, discreta uncartrosi, discreto
restringimento segmentale del canale spinale all'altezza C4/5,
osteocondrosi Th9/10, retrolistesi L4 in confronto con L5 di 3 mm,
possibile sindrome del tunnel carpale bilaterale. La perita ha pure
rilevato, fra l'altro, persistenti disturbi da dolore somatoforme e da
stress postraumatico. Non ritiene di potere confermare la diagnosi di
fibromialgia ritenuta in Spagna, ma osserva che si tratta, in fondo, di
una questione meramente semantica dal momento che i criteri per
ritenere esigibile un'attività lavorativa nei pazienti che soffrono di una
sindrome panvertebrale non differiscono sostanzialmente da quelli che
soffrono di fibromialgia. La perita, che ha escluso che la peritanda
possa ancora svolgere il precedente lavoro di donna delle pulizie, ha
nondimeno valutato la ricorrente abile al 100% in attività sostitutive
leggere (attività con cambiamento del carico fisico, ad esclusione dei
lavori con posizioni stereotipate oppure dei lavori con le braccia alzate
a livello orizzontale o superiore in modo permanente), quali ad
esempio cassiera, addetta alla distribuzione della posta, piccole
commissioni. La dott.ssa I._______ ha altresì rammentato che nel
luglio del 1999 la capacità della ricorrente in attività sostitutive era
stata stimata nella misura del 50% (doc. 12, rapporto medico del 1°
luglio 1999 dell'ospedale cantonale di B._______). Secondo la perita,
tale diversa valutazione dipende dal fatto che il giudizio sulla capacità
lavorativa è cambiato da un punto di vista medico nel corso degli anni.
La stessa non è pertanto dovuta ad un miglioramento notevole e
permanente dello stato di salute dell'insorgente, gli accertamenti
oggettivi clinici non essendo sostanzialmente mutati nel corso degli
anni, di modo che pure la capacità lavorativa della ricorrente in attività
sostitutive non si è modificata (doc. 100).
C.b Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 2 giugno 2006
(dalle ore 14:00 alle ore 16:00), il dott. J._______, specialista in
psichiatria, nel suo rapporto peritale del 3 agosto 2006, ha posto la
diagnosi di disturbo da stress postraumatico (F 43.1 secondo l'ICD 10)
a seguito del decesso della figlia neonata. Ha altresì segnalato che la
peritanda durante l'esame non mostra né indizi di una sindrome
depressiva, di una sindrome fobica o di un disturbo psicotico, né
difficoltà di concentrazione, di sonno o sintomi d'inappetenza, problemi
d'umore, pessimismo o pensieri suicidali. Secondo il perito, in seguito
ad un episodio di lutto – con presenza di sindrome da disturbo
postraumatico – un individuo, trascorso un periodo di sei settimane al
Pagina 5
C-4150/2007
massimo, è in grado di svolgere un'attività giornaliera fino a otto/nove
ore. Ha valutato che lo stato di salute e la capacità lavorativa
dell'interessata si sono stabilizzate dopo sei settimane dal decesso
della figlia neonata. Il perito ha pertanto considerato, essenzialmente
in virtù del colloquio con la peritanda, che la stessa è abile nella
misura del 100% in tutte le attività finora svolte (quindi anche quella di
donna delle pulizie) a decorrere dal 9 aprile 2001 (doc. 101).
D.
D.a Il 6 settembre 2006, l'UAIE ha sottoposto le perizie reumatologica
e psichiatrica al dott. G._______, il quale, nel suo rapporto del 30
settembre 2006, ha osservato che dalla perizia psichiatrica risulta che
lo stato di salute dell'assicurata è migliorato e che da alcuni anni è
data una capacità lavorativa completa (del 100%), valutazione
condivisibile, ritenuto che il tempo guarisce le ferite. Dal profilo
reumatologico, per contro, la situazione si sarebbe poco modificata. Da
questo profilo, e benché la perita ritenga l'insorgente capace di
svolgere un'attività sostitutiva leggera al 100%, il dott. G._______
ritiene si debba ancora ritenere un'incapacità lavorativa del 40% dal 6
giugno 2006 (doc. 104).
D.b Il 4 ottobre 2006, l'autorità inferiore ha sottoposto la perizia
psichiatrica al dott. H._______, il quale, nel suo rapporto del 28
ottobre 2006, dopo aver precisato che tale referto è stato allestito a
“regola d'arte”, ha ritenuto che, dal profilo psichiatrico, l'interessata è
completamente abile al lavoro a decorrere dal 9 aprile 2001 (doc. 106).
D.c Il 9 gennaio 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione
dell'invalidità dell'interessata. L'autorità ha considerato quale salario
da valida quello conseguibile in Svizzera nel 2004 come donna delle
pulizie, ossia fr. 3'635.60 mensili. Ha ritenuto quale reddito da invalida
il medesimo importo, ossia fr. 3'635.60 mensili, poiché i salari per le
attività di sostituzione proposte dal dott. G._______, ossia i salari per
le categorie “commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e servizi
alle imprese”, risultano superiori al reddito della precedente attività
(cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica sulla
struttura del salari 2004). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 10%
(3'635.60 – 363.56 = 3'272.04) per tener conto delle particolarità
personali e professionali dell'interessata. L'UAIE ha poi effettuato una
riduzione aggiuntiva del 40%, dal momento che, secondo il rapporto
del dott. G._______, la ricorrente può svolgere un'attività sostitutiva
Pagina 6
C-4150/2007
nella misura del 60% (3'272.04 – 1'308.82 = 1'963.22). Perciò, il citato
Ufficio ha confrontato un reddito di fr. 3'635.60 ed un introito teorico di
fr. 1'963.22. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come
segue: [(3'635.60 – 1'963.22) x 100] : 3'635.60 = 46% (doc. 107).
E.
L'11 gennaio 2007, l'autorità inferiore ha trasmesso all'interessata un
progetto di decisione, nel quale ha considerato, in base ai nuovi
documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera (quale
ad esempio vendita per corrispondenza, venditrice in generale,
venditrice di biglietti, accettazione, impiegata dell'ufficio ricevimento,
registrazione di dati/scansione ottica di documenti, servizio, buffet,
aiuto-cucina) come esigibile nonché suscettibile di far realizzare più
del 50% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità.
Pertanto, la rendita intera dovrebbe essere sostituita da un quarto di
rendita (doc. 108).
F.
L'11 febbraio 2007, nelle sue osservazioni al progetto di decisione
(doc. 109), l'interessata ha postulato la conferma di un grado di
invalidità del 70% nonché del suo diritto ad una rendita intera, dal
momento che il suo stato di salute non le consente neppure di far
fronte da sola ai normali atti della vita quotidiana, quindi tanto meno a
quelli di un'attività lavorativa regolare. Ha fatto valere di essere stata
riconosciuta invalida nella misura del 60% dalle autorità spagnole a far
tempo dal 31 marzo 2006. Dai documenti medici allegati,
segnatamente da quelli del 23 maggio 2006 e del 31 gennaio nonché
2 febbraio 2007, emerge che soffre di un disturbo depressivo cronico
(distimia) aggravato dalla sintomatologia persistente del lutto
(sindrome da stress postraumatico), disturbo da dolore persistente
somatoforme/fibromialgia, sintomi di labilità emozionale, tristezza,
ideazione suicida, caratteri schizoidi, disorientamento, vita ritirata,
necessità di assistenza per il compimento degli atti della vita
quotidiana, incapacità a effettuare spostamenti fuori casa senza
accompagnamento. È stato pure segnalato un riscontro scarso, se non
addirittura inesistente, ai trattamenti cui si sottopone la ricorrente. È
stata quindi ritenuta una completa incapacità sia per l'adempimento
degli atti della vita quotidiana che per ogni attività lavorativa regolare
(doc. 110 a 116).
Pagina 7
C-4150/2007
G.
L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. H._______, il quale,
nel suo rapporto del 28 aprile 2007 (doc. 118), ha ritenuto che la
nuova documentazione prodotta non comporta elementi di cui non sia
già stato tenuto conto nella valutazione peritale del dott. J._______ del
3 agosto 2006 rispettivamente tali da giustificare una modifica del suo
precedente apprezzamento del 28 ottobre 2006 (doc. 106).
H.
Il 16 maggio 2007, nella decisione su revisione, l'autorità inferiore,
dopo avere constatato che l'interessata è di nuovo in grado di svolgere
un'attività confacente al suo stato di salute e che tale attività permette
di realizzare più del 50% del guadagno che potrebbe essere realizzato
senza invalidità, ha deciso che a decorrere dal 1° luglio 2007 la rendita
intera pagata fino ad allora è sostituita da un quarto di rendita di un
importo mensile di fr. 263.-- per la ricorrente e di fr. 106.-- per il figlio
(doc. 122; v. anche doc. 121).
I.
Il 15 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 16 maggio 2007 mediante il quale chiede,
sostanzialmente sulla base della documentazione medica già esibita
fino ad allora, il riconoscimento di un grado d'invalidità del 70% e del
suo diritto ad una rendita intera. Ha contestato il miglioramento delle
sue condizioni di salute come pure l'esigibilità dell'esercizio di
un'attività lavorativa con una capacità di guadagno di oltre il 60%. Ha
segnalato di necessitare della presenza costante e permanente di una
persona per l'espletamento delle normali attività della vita quotidiana.
Ha infine osservato che non è in grado di esercitare alcuna attività
lavorativa, come ampiamente confermato dall'insieme della
documentazione medica esibita (doc. TAF 1).
J.
Nella risposta al ricorso del 7 novembre 2007, l'UAIE ha osservato che
la riduzione della rendita, da intera ad un quarto, a partire dal 1° luglio
2007 merita conferma (doc. TAF 8). L'autorità inferiore ha osservato
che il 9 aprile 2001 l'Ufficio AI del Cantone di B._______ aveva
concesso una rendita intera per una sindrome dolorosa somatoforme
persistente associata ad una sindrome da stress postraumatico
conseguente al decesso della figlia neonata. In virtù dei rapporti del 6
giugno e del 3 agosto 2006 relativi alle perizie psichiatrica e
Pagina 8
C-4150/2007
reumatologica effettuate in Svizzera, il servizio medico dell'UAIE ha
constatato – col passare del tempo – un miglioramento dello stato
psichico dell'assicurata. Detto servizio ha tuttavia considerato
quest'ultima tuttora parzialmente limitata (nella misura del 40%) a
causa del danno somatico, in contrasto con quanto ritenuto dalla
reumatologa. Tale limitazione conduce ad una perdita di guadagno del
46%, ciò che da diritto unicamente ad un quarto di rendita. Peraltro, in
sede di ricorso la ricorrente non ha esibito che un nuovo referto
psichiatrico del dott. K._______ del 12 luglio 2005 e "un quadro (non
datato) dei medicinali da assumere", documenti che non contengono
elementi che non siano già stati presi in considerazione dai periti.
K.
Il 15 novembre 2007, il Tribunale amministrativo federale ha concesso
alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore, facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso (doc.
TAF 9).
L.
L'11 gennaio 2008, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a voler
versare un anticipo di fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese
processuali, anticipo che è stato versato il 25 gennaio 2008 (doc.
TAF 11-13).
M.
Il 3 novembre 2008, la ricorrente ha sollecitato l'evasione del gravame
ed ha chiesto di ricevere - se possibile - un esemplare della sentenza
in lingua spagnola (doc. TAF 14).
N.
Il 20 novembre 2008, questo Tribunale ha comunicato alla ricorrente
che la decisione impugnata è stata redatta in italiano e quindi ogni
comunicazione e decisione del Tribunale medesimo sarebbe stata
redatta in italiano. Questo Tribunale ha quindi segnalato all'insorgente
che si sarebbe adoperato alfine di pronunciare la sentenza con la
dovuta ed auspicata celerità (doc. TAF 15).
Pagina 9
C-4150/2007
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, i
ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 PA, rese dall'UAIE.
1.4 L'anticipo di fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese
processuali è stato tempestivamente versato. Il ricorso – presentato
tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e
60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
2.
Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
Pagina 10
C-4150/2007
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.1 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.2 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.3 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei
procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in
italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Va
altresì rammentato che né l'ACL né la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito conferiscono all'assicurato la facoltà di ottenere
nella propria lingua degli atti redatti in una delle lingue di uno Stato
membro che lo stesso non padroneggia o che conosce in maniera
Pagina 11
C-4150/2007
imperfetta (DTF 131 V 35 e sentenza del Tribunale federale I 688/06
dell'8 ottobre 2007).
4.
4.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
4.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
Pagina 12
C-4150/2007
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straodinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale
I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V
135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
5.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
Pagina 13
C-4150/2007
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
Pagina 14
C-4150/2007
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
6.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 9 aprile 2001 (data della
decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera) ed il
16 maggio 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
Pagina 15
C-4150/2007
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Pagina 16
C-4150/2007
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad
esempio, affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano terapeu-
tico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico oppure l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte
nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla
persona assicurata (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28
Pagina 17
C-4150/2007
maggio 2004 consid. 5). Peraltro, secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale, si giustifica l'applicazione
analogica dei principi sviluppati in materia di disturbi da dolore
somatoforme anche qualora si tratti di valutare il carattere invalidante
di una fibromialgia (sentenza del tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2 nonché DTF 132 V 65 con riferimento alla
giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 e DTF 131 V 49).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 La ricorrente ha lavorato quale donna delle pulizie, in ragione di
42 ore settimanali, almeno fino a marzo del 1998. In seguito, ha
continuato a svolgere tale attività, in ragione di 6 ore alla settimana,
almeno fino a luglio del 1999 (doc. 4 e doc. 19). Non appare dalle
carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato,
neppure dopo il rimpatrio che, per quanto emerge dalle carte
processuali, è intervenuto nel 2004 (doc. 59, 76 e 94). L'insorgente
stessa fa valere l'inidoneità dei rapporti reumatologico del 6 giugno
2006 e psichiatrico del 3 agosto 2006 a dimostrare un intervenuto
notevole miglioramento della sua salute tale da giustificare una
diminuzione del suo diritto alla rendita da intera, come a suo tempo
fissata dall'Ufficio AI del Cantone di B._______, ad un quarto. Segnala
che tutti gli altri medici che l'avrebbero esaminata – tra cui reumatologi
e psichiatri – non avrebbero ravvisato alcun miglioramento significativo
e duraturo del suo stato di salute atto a giustificare una residua
capacità lavorativa del 60%.
9.2
9.2.1 Nel rapporto psichiatrico del 3 agosto 2006, il dott. J._______ ha
riferito che la paziente presenta i sintomi tipici di un disturbo da stress
postraumatico. Per contro, non mostra, per quanto constatato durante
Pagina 18
C-4150/2007
la visita del 2 giugno 2006, alcun indizio di una sindrome depressiva,
di una sindrome fobica e neppure di un disturbo psicotico. Secondo il
perito, 6 settimane dopo un lutto, anche se in presenza di una
sindrome da disturbo postraumatico, un individuo è in grado di
svolgere un'attività di lavoro a tempo pieno e che ciò vale anche per
l'insorgente, ritenuta pertanto abile al lavoro al 100% nella sua
precedente attività a far tempo dal 9 aprile 2001.
9.2.2 Questo Tribunale osserva che per quanto emerge dal rapporto
psichiatrico del 3 agosto 2006 (v. pag. 1 "Aktenlage"), lo specialista
non ha preso in considerazione l'integralità dei rapporti medici agli atti
e neppure delle indicazioni/censure della ricorrente fino al momento
dell'effettuazione della sua perizia. L'anamnesi è dunque gravemente
incompleta (non è per esempio stata presa seriamente in
considerazione, tanto meno valutata, un'eventuale ulteriore origine dei
problemi psichici della ricorrente, peraltro segnalati nel rapporto
specialistico del 21 novembre 2000 pag. 1 paragrafo 3). Il perito non
ha neppure ritenuto di dovere confrontare le proprie valutazioni con
quelle degli altri specialisti che hanno visitato la ricorrente, benché egli
giunga a conclusioni diametralmente opposte per esempio sulla
circostanza se l'insorgente soffra di depressione persistente, sulla
gravità della stessa e sull'esigibilità della ripresa del lavoro. Va altresì
osservato che una remissione di corta durata di una grave affezione
psichiatrica non è di per sé decisiva per una valutazione completa
sull'evoluzione dell'affezione medesima. Da quanto esposto, discende
che l'apprezzamento del perito dott. J._______ in merito allo stato di
salute della ricorrente, e alla sua capacità lavorativa totale nella
precedente attività, è privo di fondate e logiche deduzioni, essendo
scarsamente motivato e basato eccessivamente sui riscontri delle due
ore della visita peritale (v. anche l'osservazione del perito medesimo a
pag. 8 del suo rapporto: "Der Experte begründet diese Entscheidung
hauptsächlich mit dem Untersuchungsgespräch ...") nonché
sull'affermazione troppo apodittica che in caso di lutto, anche se in
presenza di una sindrome da stress postraumatico, dopo 6 settimane
è recuperata una flessibilità cognitivo-affettiva tale da potere effettuare
un'attività lavorativa al 100%. Contrariamente a quanto genericamente
ritenuto dai medici dell'UAIE, i dott.ri G._______ e H._______, che si
sono pronunciati sul rapporto psichiatrico del 3 agosto 2006, lo stesso
non risulta affatto effettuato secondo le regole poste dalla
giurisprudenza (v. considerando 8 del presente giudizio) e non può
pertanto costituire un idoneo mezzo probatorio per una valutazione
Pagina 19
C-4150/2007
completa ed affidabile sullo stato di salute della ricorrente e l'esigibilità
della ripresa di un'attività di lavoro dopo anni d'inattività totale.
9.2.3 Questo Tribunale rileva inoltre, con riferimento alla perizia
reumatologica del 6 giugno 2006, che la stessa si fonda certo su
un'anamnesi ben più completa rispetto a quella psichiatrica (v.
"Aktenlage" pag. 1 a 4). Tuttavia, l'affermazione della perita secondo la
quale non potrebbe essere posta, contrariamente a quanto preteso dai
medici spagnoli, la diagnosi di fibromialgia, ritenuta una dolenza
generalizzata alla pressione e non solo limitata ai tipici "tender points"
appare fondarsi su un accertamento dei fatti e una valutazione
generica (anche dal profilo scientifico). In particolare, è difficile
esprimersi sull'esistenza di un errore diagnostico da parte di tutti i
medici spagnoli, anche di quello incaricato dall'INSS, allorquando non
è noto il dettaglio dei motivi per i quali gli stessi hanno posto la
diagnosi di fibromialgia. Inoltre, ed è ciò che qui maggiormente conta,
la reumataloga stessa ha osservato nella sua perizia che la situazione
dell'insorgente non è sostanzialmente mutata rispetto alla perizia
reumatologica del 1° luglio 1999 e che la valutazione diversa in merito
alla capacità lavorativa – allora 50%, oggi 100% – dipende da un
diverso apprezzamento dal profilo medico intervenuto negli ultimi anni.
Sennonché, una revisione di una rendita non trova sufficiente
fondamento nella diversa valutazione di una fattispecie rimasta
sostanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b; v. pure UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 17 n. 16 pag. 232 e
relativi riferimenti). La soluzione di compromesso indicata dal medico
dell'UAIE, dott. G._______, di un'incapacità lavorativa del 40% non
trova alcuna spiegazione plausibile né nel rapporto del 30 settembre
2006 né negli altri rapporti reumatologici agli atti.
9.2.4 Va altresì osservato, per sovrabbondanza e benché non decisivo
per l'esito della presente lite, che il medico dell'UAIE, il dott.
G._______, nella sua presa di posizione del 19 gennaio 2006 aveva
chiesto l'effettuazione di una perizia bidisciplinare (reumatologica e
psichiatrica) alfine di consentire una valutazione complessiva e non
atomizzata della fattispecie. Non risulta però che i due periti incaricati
dall'amministrazione si siano mai riuniti alfine della presentazione di
un rapporto finale coerente e concordato.
10.
Per quanto emerge dagli atti di causa, non è pertanto possibile, allo
Pagina 20
C-4150/2007
stato attuale degli atti di causa, determinarsi con cognizione di causa
sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente
suscettibile di giustificare una diminuzione della rendita di invalidità. In
altri termini, l'incapacità lavorativa del 40% ritenuta nella decisione
impugnata in virtù, in particolare, della presa di posizione del dott.
G._______ non può essere confermata. Pertanto, la decisione
impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
11.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C 162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute ed alla capacità lavorativa della ricorrente tra il 9 aprile
2001 ed il momento dell'emanazione del nuovo provvedimento, in
particolare mediante l'effettuazione di nuove perizie reumatologiche e
psichiatriche coordinate, e a pronunciare una nuova decisione.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 25 gennaio 2008, è restituito alla
ricorrente.
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro
Pagina 21
C-4150/2007
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
C-4150/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 16 maggio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
25 gennaio 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Pagina 23
C-4150/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 24