Corte II I
C-4160/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 2 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ITAL, Rheinstrasse 50,
DE-64283 Darmstadt,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su
opposizione del 30 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4160/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 30 aprile 2008, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
respinto la domanda di rendita di vecchiaia inoltrata dall'interessato il
31 ottobre 2007.
2.
Il 23 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi alla
CSC contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il
riconoscimento di una rendita di vecchiaia. Il 16 giugno 2008, la CSC
ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per competenza.
3.
3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo
Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), pronunciate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
3.2 In particolare, e in deroga all'art. 58 cpv. 2 della legge federale del
6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1), il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi di persone all'estero contro le decisioni pronunciate dalla CSC
(art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS
831.10]).
3.3 In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare
una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato
inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
4.
Nella risposta al ricorso del 7 novembre 2008, l'autorità inferiore ha
comunicato a questo Tribunale di avere riconsiderato, giusta l'art. 53
cpv. 3 LPGA, la decisione su opposizione del 30 aprile 2008 contro la
quale è stato interposto ricorso il 23 maggio 2008. La CSC ha indicato
d'avere reso, il 6 novembre 2008, una nuova decisione su opposizione
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(allegata in copia), in sostituzione della decisione su opposizione del
30 aprile 2008, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente una
rendita di vecchiaia di fr. 50.-- mensili dal 1° ottobre 2007.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del
20 novembre 2008 (notificato il 27 novembre 2008; cfr. risultanze
processuali), ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il 12 dicembre
2008, se intendeva ritirare oppure mantenere il ricorso inoltrato il 23
maggio 2008 contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2008.
6.
Il 6 dicembre 2008, l'interessato ha comunicato al TAF di ritirare il
ricorso interposto il 23 maggio 2008, considerato che "accetta il
provvedimento emesso dalla Cassa Svizzera di Compensazione del
07.11.2008 (recte 06.11.2008)".
7.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli,
essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
8.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
9.
Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
10.
Visto l'esito della causa, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto
conto del lavoro effettivo (limitato) svolto dal rappresentante del
ricorrente, ed è posta a carico della CSC.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-4160/2008 è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del
ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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